Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17786 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/08/2020), n.17786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14847-2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO ROSSI;

– ricorrente –

e contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4079/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/06/2015, R.G.N. 391/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con sentenza depositata il 26 giugno 2015, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda avanzata da M.C. nei confronti di C.R. avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nonchè la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti al dipendente;

– in particolare, il giudice di appello, procedendo ad una integrale rilettura delle dichiarazioni assunte in primo grado, ha ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto e, pertanto, escluso il conseguente diritto alle differenze retributive richieste;

– avverso tale pronunzia propone ricorso M.C. affidandolo a un motivo;

– C.R. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2094 c.c., art. 2697 c.c. per aver la Corte ritenuto non attendibili le dichiarazioni testimoniali addotte da parte ricorrente;

– prima di poter procedere, tuttavia, all’esame del contenuto del ricorso, è necessario verificare la tempestività della proposizione dello stesso dinanzi alla Suprema Corte;

– la sentenza risulta pubblicata in data 26 giugno 2015 mentre il ricorso è stato notificato in data 13 giugno 2016;

– orbene, la norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, afferma che le relative disposizioni e, quindi, la riduzione a sei mesi del termine annuale – si applicano ai giudizi “instaurati” dopo la data di entrata in vigore della legge e, quindi, dopo il 4 luglio 2009;

– conseguentemente, essendo stato il presente procedimento introdotto con ricorso;

– depositato l’8 ottobre 2004, esso soggiace al termine lungo annuale e va, pertanto, dichiarato ammissibile;

– passando all’unico articolato motivo di ricorso, esso non può trovare accoglimento;

– va premesso, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

– nel caso di specie, in realtà, parte ricorrente non mira a denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma, piuttosto, che nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività, questa, perfettamente consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr., sul punto, fra le altre, Cass. n. 26769 del 23/10/2018);

– relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 26769 del 23/10/2018 cit.) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, incombendo sul ricorrente che intenda dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l’onere di dimostrarne i requisiti;

– orbene, la piana lettura della decisione di secondo grado induce a ritenere che la Corte – la quale si sofferma a lungo sugli elementi probatori raccolti – abbia reputato comunque non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ampiamente motivando anche in ordine alla ritenuta inadeguatezza delle dichiarazioni testimoniali assunte e, in particolare, con riguardo alla testimonianza de relato del fratello del ricorrente oltre che di tutti gli altri testi escussi;

– deve ribadirsi, al riguardo, che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talchè, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017);

– nel caso di specie, la decisione della Corte d’appello da conto approfonditamente delle ragioni che l’hanno indotta a non ritenere sussistenti gli estremi dell’art. 2094 c.c. e, pertanto, a respingere la domanda originariamente formulata dai M.;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– nulla per le spese essendo la parte rimasta intimata;

– ricorrono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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