Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17786 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7355/2012 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto registrato il 24 aprile 2003, G.G. & C. S.n.c. cedeva alla G. S.r.l. la propria azienda avente ad oggetto la compravendita di generi di abbigliamento e biancheria intima. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione con cui veniva rideterminato l’avviamento commerciale dell’azienda, liquidando la maggiore imposta di registro. Con separato atto l’Ufficio contestava a G.G., nella sua qualità di rappresentante legale della G. & C. S.n.c., la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, insufficiente dichiarazione di valore. Avvero tale avviso G.G. proponeva ricorso alla CTP di Roma, che veniva respinto. Il contribuente presentava appello, rigettato dalla CTR del Lazio. Propone ricorso per cassazione G.G., svolgendo sei motivi, illustrandolo con memoria. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “In via pregiudiziale: omessa motivazione sopra un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Nullità assoluta della sentenza”, in quanto la sentenza impugnata è integralmente motivata per relationem alla decisione assunta dalla CTR sulla legittimità dell’atto presupposto dell’atto di contestazione, depositata in pari data alla sentenza per cui si procede.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” In via subordinata: Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1 e dell’art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Il ricorrente deduce che non è contestato in atti che l’atto di contestazione è motivato integralmente per relationem all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro. Quest’ultimo avviso è motivato esclusivamente in relazione ad un coefficiente di redditività media pari al 12% ricostruito dall’Ufficio in ragione del settore economico a cui appartiene l’azienda trasferita. Rileva l’illegittimità dell’atto di contestazione, in quanto motivato per rinvio alle risultanze di un atto presupposto a sua volta illegittimo.

3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la CTR ha confermato la legittimità dell’atto presupposto ritenendo corretto in punto di diritto il procedimento seguito dall’Ufficio nell’applicare al volume di affari dichiarato dalla società cedente nei precedenti periodi di imposta dal venditore il coefficiente di redditività media del 12%, metodo inidoneo a legittimare la pretesa di cui è processo.

4. Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 4, TUR e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto l’Ufficio ha ricostruito la percentuale di redditività muovendo esclusivamente dal settore economico cui appartiene l’azienda ceduta, ma il risultato non è la percentuale di redditività effettiva dell’azienda de qua, con l’ulteriore conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, neppure in forza del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, l’atto presupposto/avviso di rettifica è legittimo.

5. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori nel processo tributario in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto l’Ufficio non ha mai dimostrato, pur essendo tenuto a dimostrare, i fatti costitutivi della propria pretesa, non avendo mai provato che la percentuale di redditività media del settore economico cui appartiene l’azienda trasferita fosse effettivamente pari al 12%.

6. Con il sesto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Omessa motivazione sopra un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto il giudice di appello, nel confermare il maggior valore accertato dall’Ufficio con la sentenza n. 30/10/11, dopo aver ritenuto corretto il ricorso alla percentuale di reddività media del settore, ha omesso di motivare sul punto, restando evanescente l’asserita impossibilità dell’A.f. di fare ricorso ad altri criteri, diversi dal coefficiente di redditività media, e restando altrettanto generico l’asserito valore “troppo ridotto” dichiarato nel contratto di cessione.

7. Per ragioni di priorità logica va esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata viziata da motivazione apparente.

Il motivo è fondato.

Questa Corte a tale riguardo ha affermato che: “la sentenza motivata per relationem, mediante mera adesione critica all’atto di impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto correlata da motivazione solo apparente” (Cass., sez. 5, n. 20648 del 2015, Cass. n. 12542 del 2001).

Orbene nel caso di specie, non solo non viene seppure sommariamente riportato il contenuto del procedimento cui la sentenza fa rinvio, ma manca ogni indicazione, seppure sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata dall’Agenzia delle Entrate. La CTR si è limitata a motivare per relationem al procedimento n. RGA 7688/09 con riguardo al quale si afferma che la Commissione si è pronunciata con sentenza di rigetto. Il giudice di appello conclude sostenendo che: “l’atto di contestazione è, dunque, corretto, in quanto indica in maniera esaustiva i motivi che lo hanno determinato; ed è anche legittimo, in quanto conseguenza immediata e diretta di un atto di rettifica e liquidazione confermato in altro giudizio”.

Tale motivazione rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell’Amministrazione finanziaria.

Non risulta alcuna disamina dell’atto di impugnazione e delle contrapposte ragioni del contribuente, rendendo in tal modo impossibile il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 16736 del 2007).

8. All’accoglimento del primo motivo, consegue l’assorbimento delle restanti censure e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione della spese di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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