Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17784 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., M.I., M.A., M.

B., M.C., MA.AL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PISINO 93/H, presso lo studio dell’avvocato

PERILLO MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato RAVIELE ELIO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.R., MA.CL., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CLEMENTE MASSIMO, giusta delega a margine della

memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

MA.AN., M.P., MA.CA., M.

R.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 260/07 del TRIBUNALE di CASSINO del

13/04/07, depositato il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è solo presente l’Avvocato Clemente Massimo, difensore dei

resistenti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Dalla narrativa del ricorso in esame risulta: – che C. A. ed altri, creditori di M.G. per sentenza n. 479/2000 del tribunale di Cassino, hanno promosso nei confronti del detto debitore procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS).

– che, deceduto M.G. il (OMISSIS), con atto notarile 14.2.02 gli eredi ne hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

– che, depositatosi l’inventario il 25.3.02 ma non ancora conclusasi la procedura, C.A. e gli altri creditori hanno proposto domanda al tribunale di Cassino, in sede di volontaria giurisdizione, perchè dichiarasse gli eredi decaduti dal beneficio d’inventario.

– che il giudice adito, con provvedimento adottato il 18.4.07 inauditae partes, ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto ritenuta pertinente alla sede del contenzioso in corso tra i creditori e/o legatari del de cuius e gli eredi dello stesso.

Tanto premesso, con ricorso notificato il 21.5.07, C. A. e gli altri creditori hanno chiesto regolamento di competenza.

Ma.Cl. e M.R., costituendosi con memoria ex art. 47 c.p.c., ne hanno chiesto declaratoria d’inammissibilità o rigetto.

Il Consigliere designato ha redatto relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c. che è stata comunicata alle parti ed al P.G..

La sola parte ricorrente ha depositato memoria critica.

Nella relazione è stato rilevato quanto segue:

“Il ricorso, come da elenco dei notificandi, risulta essere stato proposto nei confronti di: Ma.An., M.P., M.C., M.R., Ma.Cl., M. R., M.C. quale tutrice di Ma.Al..

Degli intimati, si sono costituiti con memoria Cl. e M. R., in tal guisa sanando ex art. 156 c.p.c. eventuali nullità della notifica del ricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

In relazione a costoro, devesi rilevare l’invalidità della notifica del ricorso sotto due profili:

– l’atto è stato notificato in unica copia per più soggetti e ciò, se non costituisce motivo d’invalidità ove notificato presso il procuratore costituito per tutti i destinatari, secondo un recente arresto giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 15.12.08 n. 29290), costituisce motivo d’invalidità della notifica ove diretta a soggetti che non siano già presenti in un giudizio ed ivi non siano rappresentati da un unico procuratore;

– l’atto è stato notificato il 21.5.07 agli eredi di M. G., ad oltre cinque anni dalla morte di questi, per tutti in via (OMISSIS), indirizzo che, come risulta dagli atti, era l’ultimo domicilio del defunto, senz’alcuna dimostrazione che a tale indirizzo fossero anche il domicilio o la residenza personale dei singoli eredi destinatari dell’atto.

Per tali motivi deve essere fissata la trattazione in adunanza camerale ex art. 375 c.p.c. onde disporre ex art. 331 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli intimati non costituitisi e destinatari delle notifiche invalide.

Statuizione alla quale potrebbesi anche non pervenire, giusta la più recente giurisprudenza di questa Corte sui vizi in procedendo ove il ricorso risulti prima facie immeritevole d’accoglimento (Cass. 1.2.10 n. 2313), dacchè il ricorso in esame risulta per più aspetti inammissibile.

L’istanza 11.3.07 è stata diretta, infatti, al tribunale in sede di giurisdizione camerale ed è stata decisa da giudice monocratico, sicchè il provvedimento da questi adottato poteva formare oggetto di reclamo al collegio ex art. 739 c.p.c. e, di conseguenza, per il principio di tipicità o tassatività dei mezzi d’impugnazione, che non consente l’utilizzazione di mezzi diversi da quelli espressamente predisposti dall’ordinamento processuale, non era altrimenti impugnabile.

Va, poi, considerato che anche il ricorso per regolamento di competenza deve proporre al giudice di legittimità quesiti specifici in diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, nel quale, per contro, non se ne rinviene la formulazione.

E’ incontroverso che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma, e nella specie, nessun quesito di diritto risulta espressamente formulato.

Quand’anche per tali si fossero intesi alcuni interrogativi retorici ed alcune affermazioni in diritto contenuti nel ricorso, devesi considerare come nell’elaborazione dei canoni di redazione dei quesiti la giurisprudenza di questa Suprema Corte sia ormai chiaramente orientata nel ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata,- id est che il giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo quesito, inteso come idonea sintesi logico – giuridica della questione, da un lato, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice a quo, dall’altro, quale sia, per contro, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.

Ove tale articolazione logico – giuridica manchi, il quesito si risolve in un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto (ammesso e non concesso che lo fossero nel caso di specie), risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del principio che il ricorrente vorrebbe affermato ed alla quale la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione nomofilattica.

Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera richiesta d’accoglimento del motivo, o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso.

Il che non si riscontra per alcuna delle argomentazioni svolte con il ricorso in esame che, anche sotto tale profilo, non appare ammissibile”.

Il Collegio condivide le due ragioni d’inammissibilità del ricorso sinteticamente riportate nella relazione, alle quali, per quanto di seguito, devesi ritenere che nessuna fondata replica abbia mosso in memoria parte ricorrente.

La questione dell’indiscutibile inesistenza d’alcune delle notifiche in quanto non eseguite – peraltro il fatto ch’esse non fossero andate a buon fine avendo il rinvenuto accettato quella destinatagli ma non anche quelle destinate agli altri lasciava supporre che i destinatari non fossero tutti rintracciabili e, quindi, residenti al medesimo indirizzo – è irrilevante, in quanto alla pertinente considerazione nella relazione non è stata collegata alcuna conseguenza, essendovisi evidenziata solo la superfluità d’un eventuale ordine d’integrazione del contraddittorio per essere il ricorso comunque insuscettibile d’accoglimento (al precedente citato in relazione adde i successivi specifici Cass. 8.2.10 n. 2723 e Cass. SS.UU. 22.3.10 n. 6826).

Quanto alla rilevata inimpugnabilità per cassazione del provvedimento adottato dal giudice, devesi considerare come questi non abbia affatto deciso esercitando quale delegato, come ipotizzato in memoria, un potere proprio del Presidente del Tribunale – nel qual caso il provvedimento sarebbe stato, comunque, reclamabile innanzi al Presidente della Corte d’Appello – dacchè in materia, a differenza da altre ipotesi espressamente regolate, nessun potere è attribuito specificamente al detto organo di vertice dell’ufficio giudiziario, il quale, pertanto, nella specie, con il provvedimento 23.3.07, il cui dato testuale non può avere altro significato, ha semplicemente designato ex art. 738 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti camerali ex art. 742 bis c.p.c. ove non diversamente disposto, un relatore che avrebbe dovuto riferire al collegio in camera di consiglio, come previsto dal richiamato art. 738 c.p.c. e, con disposizione generale, anche dall’art. 50 bis c.p.c., comma 2.

Il provvedimento impugnato in questa sede era, dunque, reclamabile al collegio per il combinato disposto degli artt. art. 739 e 742 bis c.p.c., onde, per il richiamato principio di tassatività dei mezzi di gravame, nessun’altra impugnazione poteva essere proposta.

Tanto meno un’impugnazione in sede di legittimità, fosse un ricorso per cassazione od un’istanza per regolamento di competenza, mezzi che costante giurisprudenza di legittimità considera inesperibili, neppure ex art. 111, comma 7 Cost., avverso provvedimenti adottati in sede di volontaria giurisdizione che non abbiano natura di sentenza o carattere di decisorietà e definitività (tranne che per la parte in cui rechino condanna al pagamento delle spese processuali).

Nella specie, è di tutta evidenza che, sia per l’inidoneità della materia, sia per essersi il giudice pronunziato direttamente sull’istanza inauditae partes senza previa instaurazione del contraddittorio, il provvedimento impugnato non ha alcuna attitudine nè ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, nè a passare in giudicato, onde non è impugnabile per cassazione, neppure con il regolamento di competenza.

La pronunzia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è, infatti, impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che l’affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice.

Il concetto di competenza che rileva ai fini della proponibilità del regolamento, d’altronde, non comprende tutte le questioni che attengono alla ripartizione di compiti ed attribuzioni tra sezioni o magistrati dello stesso ufficio giudiziario (cosiddetta competenza interna), onde è, anche per altro verso, da considerare inammissibile l’istanza in esame, in quanto proposta avverso il provvedimento con cui il tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione dai creditori del de cuius per la declaratoria della decadenza degli eredi dal beneficio d’inventario, ha indicato come competente all’adozione del provvedimento richiesto il giudice già investito della cognizione della procedura espropriativa sui beni del de cuius pendente tra le stesse parti; quest’ultimo, infatti, non è un ufficio giudiziario diverso dal primo ed ogni questione sulla ripartizione dei compiti tra l’uno e l’altro, all’interno dello stesso ufficio, non pone questioni di competenza in senso proprio.

Questa, infatti, inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale, secondo criteri di materia, valore e territorio, tra uffici giudiziari distinti, id est tra organi autonomi dell’autorità giudiziaria ordinaria, mentre la suddivisione del lavoro tra i singoli giudici o le varie sezioni di un ufficio giudiziario, alla stregua di parametri diversi da quelli indicati, ancorchè direttamente fissati dalla legge, non attiene alla competenza, ma all’individuazione del componente o dei componenti attraverso i quali l’ufficio stesso decide su ciascuna domanda.

Va, in fine, confermata, sia pure ad abundantiam essendo i precedenti argomenti pregiudiziali ed assorbenti, anche l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti – quale evidenziata nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., e non per loro mancanza, come assunto dai ricorrenti in memoria – che per miglior comprensione testualmente di seguito si riportano:

“Se la Giurisdizione Ordinaria ha competenza in sede di contenzioso e di volontaria giurisdizione, perchè una controversia promossa in sede di volontaria giurisdizione, nella quale per l’appunto il Tribunale ha competenza in sede di volontaria giurisdizione, non potrebbe essere decisa dallo stesso Organo ,ma dall’Organo in sede Contenziosa? – Forse non è vero che il Tribunale decide in sede di contenzioso, soltanto quando vi è un contenzioso,ed allora soltanto in via incidentale per gli affari della giurisdizione volontaria, tanto che non si forma giudicato proprio perchè non potrebbe decidere in via definitiva essendo competenza del giudice della giurisdizione volontaria? -Come si spiegherebbe che in sede di volontaria giurisdizione si ammettono i soggetti alla procedura di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, mentre poi gli interessati non possono chiedere che in quella sede di volontaria giurisdizione il Giudice si pronunci sulle decadenze? – Forse non è secondo il diritto che il giudice adito per la procedura si pronunci anche sulla regolarità e/o decadenza della procedura stessa?”.

I riportati interrogativi non rispondono a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto una formulazione appropriata del quesito di diritto, aderente alla sua funzione, richiede che la parte, rispetto al punto del provvedimento impugnato investito dalla censura oggetto del motivo di ricorso, dopo avere riassunto di quel punto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, evidenzi l’errore di diritto in cui il giudice è incorso ed esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe, invece, deciso e sulla quale richiede la approvazione da parte del giudice di legittimità mediante la formulazione d’un conforme principio di diritto.

Non può, per contro, ritenersi che un corretto quesito di diritto sia ravvisabile quando, onde comprenderne il senso ed il contenuto, si renda necessario far ricorso all’esposizione del motivo o dell’intero ricorso.

Osta a tale interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. il rilievo che per dettato normativo l’esposizione del motivo si deve “concludere” con un quesito da solo sufficiente a svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè è necessario che la parte specifica del ricorso a ciò deputata tale funzione svolga attraverso espressioni puntuali che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione, mentre ne rimane escluso che la questione possa risultare da un’operazione d’individuazione delle implicazioni dell’esposizione del motivo di ricorso affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal quesito stesso.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità.

Per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che formuli il quesito in difformità dai criteri informatori della norma.

E’ palese che le surriportate enunciazioni non contengono quesiti che individuino tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e le ragioni della pretesa erroneità dello stesso, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

In definitiva, ciascuna delle riferite plurime ragioni comporta di per sè l’inammissibilità del ricorso; alla cui declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari oltre accessori di legge, in favore dei resistenti in solido.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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