Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17784 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23825-2016 proposto da:

B.D., BA.FR., CA BA DI BA.FR.

&C SNC, elettivamente domiciliati in GROSSETO, V.LE G. MATTEOTTI

29, presso lo studio dell’avvocato ANTICHI ALESSANDRO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

NPL SECURITISATION ITALY SPV SRL GIA’ BNL SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINZIA MARIA BERNINI ASTI;

– controricorrente –

e contro

ESCO MAREMMA SRL, IMET SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.

PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIANA

ZANUTTIGH;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

CONSORZIO GROSSETO PROGETTO ENERGIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

GIORGI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

ELETTROMAR S.P.A., SICIET SRL, G. SNC DI G.E. &

C., G.P., G.E. E M.G.

elettivamente domiciliati in ROMA via Barnaba Oriani n. 85 presso lo

studio dell’avvocato VALERIO DI GRAVIO, che li rappresenta e

difende;

avverso la sentenza n. 1637/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso principale con assorbimento del quarto, accoglimento del

secondo motivo del ricorso incidentale di Elettromar s.p.a., Siciet

srl, G. snc di G.E. & c., G.P.,

G.E. e M.G., assorbito il primo, accoglimento del

sesto motivo del ricorso incidentale di Imet S.r.l. ed Esco Maremma

Srl, assorbiti il secondo e il quarto, rigetto di tutti i restanti,

sia del ricorso principale che di quelli incidentali;

uditi gli Avvocati Filippo Auriti, Cinzia Maria Bernini e Lucia

Capaccioli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Artigiancassa Cassa per il Credito delle Imprese Artigiane S.p.A. agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti del Consorzio Progetto Energia e dei suoi consorziati nonchè di Tesco S.p.A. ed T.A., chiedendo che, previo accertamento dell’accollo del debito verso l’attrice da parte del consorzio e dei suoi consorziati con delib. dell’11 giugno 2002, di cui al contratto di finanziamento del 4 giugno 2002, i convenuti fossero condannati ciascuno per le quota di competenza e la Tiesco S.p.A. per l’intera somma, unitamente al fideiussore T.A., al pagamento del complessivo importo di Euro 2.324.056.

1.1 In via subordinata chiedeva che i convenuti consorziati fossero condannati al pagamento della minor somma di Euro 1.800.000, in via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna dei convenuti ciascuno per la quota di competenza al risarcimento dei danni subiti da Artigiancassa quantificati in Euro 2.324.056.

A fondamento delle proprie domande l’attrice deduceva che il 4 giugno 2002 aveva erogato un finanziamento in favore di Tiesco spa dell’importo di Euro 2.324.056 e che il Consorzio Grosseto Progetto Energia e i singoli consorziati, con Delib. 11 giugno 2002, si erano accollati tale finanziamento, conferendo al Presidente il compito di dare corso agli adempimenti conseguenti e di sottoscrivere tutti gli atti relativi, nei confronti sia di Tesco S.p.A. sia di Artigiancassa.

Tale finanziamento doveva essere rimborsato con gli incassi provenienti dal contratto di appalto concluso con il Comune di Grosseto sicchè l’assemblea aveva deliberato di dare istruzioni precise al Comune affinchè i corrispettivi del contratto d’appalto fossero versati sul conto corrente del Consorzio presso Artigiancassa ed aveva autorizzato quest’ultima a trasferire tali somme sul conto corrente intestato alla Tiesco S.p.A..

Alla luce di tali disposizioni il 17 giugno 2002 il presidente del consorzio aveva rilasciata ad Artigiancassa mandato irrevocabile a riscuotere nell’interesse proprio del mandatario quanto dovuto dal Comune di Grosseto al consorzio medesimo in forza del contratto di appalto concluso tra le parti il 19 giugno 2002. Il presidente aveva dato ad Artigiancassa disposizione irrevocabile di accreditare gli importi pagati dal Comune, incassandoli in forza della procura rilasciata sul conto corrente intestato a Tiesco e aveva sottoscritto una dichiarazione diretta ad Artigiancassa con la quale aveva costituito in pegno le eventuali somme che fossero pervenute sul conto corrente intestato al Consorzio e vincolato ad Artigiancassa, nella quale riconosceva il diritto della Banca di attivarsi per il recupero di quanto di sua pertinenza. Tali obbligazioni erano rimaste inadempiute sia da parte di Tiesco S.p.A. sia da parte del Consorzio Grosseto Progetto Energia.

2. Il Tribunale di Milano condannava Tiesco S.p.A. al pagamento in favore di Artigiancassa poi Bnl spa della somma di Euro 2.324.056 oltre interessi, e rigettava le domande proposte contro il Consorzio Grosseto Progetto Energia, dichiarava assorbite le restanti domande di manleva.

3. Banca Nazionale del Lavoro – già Artigiancassa – proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

Per quel che ancora rileva, oggetto dell’appello era la parte della sentenza con la quale il Tribunale aveva ritenuto non provato l’accolto da parte del Consorzio Grosseto Progetto Energia in relazione al credito oggetto del contratto di finanziamento concluso da Tiesco S.p.A. con Artigiancassa per complessivi Euro 2.324.056.

4. La Corte d’Appello accoglieva il gravame.

A parere della Corte d’Appello l’operazione di finanziamento doveva valutarsi nel suo complesso, al fine di accertare la posizione effettivamente assunta dal Consorzio Grosseto Progetto Energia rispetto al debito contratto dalla consorziata Tiesco nei confronti di Artigiancassa.

In primo luogo, doveva prendersi in considerazione il contratto di appalto concluso il 17 ottobre 2001 tra il Comune di Grosseto ed IMET S.r.l., quale mandataria dell’associazione di temporanea di imprese costituita il 1 agosto 2001, le cui mandanti erano rappresentate da Tiesco S.p.A., Siciet S.r.l., M.G. impianti elettrici, Elettromar srl, CA.BA. di Ba.Fr. & C. snc, Esco Maremma srl, G. snc di G.E. & C., risultante aggiudicataria del bando di gara indetto dal Comune il 20 novembre 2000, avente come scopo il servizio di gestione del sistema energetico correlato alla riqualificazione e al miglioramento degli impianti, ai fini della realizzazione dell’efficienza energetica con conseguente riduzione dell’inquinamento elettrico e luminoso, ed individuazione della quota di risparmio derivanti dall’abbattimento dei costi di consumo e gestione.

Tale contratto prevedeva, all’art. 16, che il finanziamento doveva rimanere a carico dell’appaltatore, in particolare le spese per la progettazione, la fornitura e la manutenzione, e che l’appaltatore avrebbe dovuto recuperare tali spese, comprensive degli oneri finanziari, mediante il pagamento da parte del Comune del corrispettivo, come definito in sede di offerta pari all’85% escluso il minimo garantito offerto in sede di gara.

Al fine di bilanciare tale onere di finanziamento, il contratto prevedeva, all’art. 22, che il rientro dell’investimento dell’appaltatore doveva avvenire fatturando anticipatamente il corrispettivo annuale di efficienza di spettanza del Comune. L’art. 26 del contratto individuava come beneficiaria di tali pagamenti IMET S.r.l. quale mandataria. Il contratto veniva integrato, con atto del 29 ottobre 2003, a seguito della costituzione del consorzio Grosseto Progetto Energia il quale all’art. 1 dell’atto costitutivo prevedeva che il proprio scopo fosse quello di eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato tra il Comune di Grosseto e i consorziati già riuniti in associazioni temporanee di imprese.

Alla luce di tale documentazione risultava che l’appaltatore, oltre a fornire le prestazioni materiali, aveva l’onere di approntare i mezzi finanziari necessari per l’assolvimento dell’appalto, atteso che spettava a quest’ultimo procedere all’anticipazione delle spese che gli sarebbero, poi state rimborsate dal Comune su percentuali relative al risparmio energetico che l’ente comunale avrebbe conseguito con la nuova organizzazione degli impianti di illuminazione.

Su questi aspetti non vi era contestazione, così come sul fatto che Artigiancassa aveva concluso il contratto proprio per garantire il finanziamento delle opere da eseguire, formalmente attribuito solo a Tiesco S.p.A., in quanto unico soggetto dotato delle garanzie finanziarie richieste, ma nell’interesse esclusivo di tutti consorziati per potere effettuare i lavori di propria competenza.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti risultava evidente che il finanziamento prestato formalmente alla solo Tiesco S.p.A., fosse stato effettuato nell’interesse del Consorzio per reperire i mezzi per far fronte alle suddette obbligazioni.

La circostanza che il Consorzio non fosse estraneo al finanziamento ottenuto da Tiesco, in data 4 giugno 2002, risultava chiaramente dal contratto di finanziamento stesso laddove all’art. 14 era previsto che “a garanzia del puntuale rimborso del finanziamento, nonchè per l’esatta adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti a favore di Artigiancassa, accordate da Artigiancassa medesima, l’impresa offre mandato irrevocabile all’incasso di tutti i pagamenti effettuati relativi ai lavori di risparmio energetico sottoscritti dal Consorzio Grosseto progetto energia e notificato al Comune di Grosseto nei modi d’uso, disposizione irrevocabile da parte del Consorzio di girare le somme percepite su un conto indisponibile presso Artigiancassa intestata alla Tiesco S.p.A., pegno sulle somme incassate sottoscritto ciascuno per quanto di competenza da consorzio Grosseto progetto energia e dalla Tiesco S.p.A.”.

La Corte d’Appello, a ulteriore conferma che il finanziamento formalmente assunto dalla Tiesco fosse in realtà direttamente voluto e imputabile al Consorzio, richiamava la Delib. dell’assemblea dei soci del Consorzio dell’11 giugno 2002. In tale atto risultava la volontà dei soci di accollarsi il debito contratto dove era stato testualmente previsto che “l’assemblea all’unanimità deliberava di scegliere il finanziamento di Artigiancassa garantito da Tiesco S.p.A. e di conferire al presidente B. mandato a sottoscrivere tutto gli adempimenti conseguenti al finanziamento nei confronti di Tiesco S.p.A. e di Artigiancassa”.

Dal dato letterale di tale Delib. emergeva chiaramente che la volontà dell’assemblea era di scegliere il finanziamento di Artigiancassa garantito da Tiesco, dimostrando così di voler assumere il debito che solo formalmente era stato contratto dalla consorziata Tiesco.

In adempimento di tale debito l’assemblea, in conformità con il contratto di finanziamento concluso tra Tiesco S.p.A. ed Artigiancassa, si obbligava al rimborso del finanziamento mettendo a disposizione le somme percepite dal Comune quale corrispettivo dell’appalto. Si ammetteva espressamente, infatti, che la linea di fido ottenuta da Tiesco era nell’interesse consortile e che, pertanto, andava rimborsata con gli interessi ricevuti dal Comune, rendendosi necessario dare istruzioni irrevocabili al Comune di Grosseto per dirottare i proventi sul conto corrente del Consorzio presso Artigiancassa, in modo che successivamente dette somme venissero trasferite dal conto corrente del Consorzio a quello della Tiesco. In quella stessa assemblea si dava anche incarico al presidente del consorzio di aprire un conto corrente presso Artigiancassa, con mandato notarile irrevocabile alla stessa di trasferire i fondi sul conto della Tiesco.

Il consorzio, in attuazione del contratto di finanziamento e dell’accollo, il 17 giugno 2002, conferiva ad Artigiancassa mandato irrevocabile a riscuotere i versamenti effettuati dal Comune nei suoi confronti quali corrispettivi del contratto di appalto.

A conferma di ciò rilevava la lettera del 19 giugno inviata dal presidente del Consorzio ad Artigiancassa in cui, dopo aver dato atto delle intese verbali in ordine al rilascio di un mandato irrevocabile ad incassare in favore della banca, confermava che le somme incassate in dipendenza del suddetto mandato potevano in tutto o in parte essere senz’altro utilizzate per l’estinzione o la decurtazione del debito presente e futuro della Tiesco S.p.A. ancorchè non scaduto, intendendosi in tal modo operata la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie.

La volontà del Consorzio di accollarsi il debito con efficacia esterna nei confronti della Banca emergeva anche dal contratto di finanziamento del 19 giugno 2002, concluso tra Tiesco S.p.A. e il presidente del Consorzio, in virtù dell’autorizzazione rilasciata dall’assemblea dell’U giugno 2002. Da tale atto risultava evidente la volontà di assunzione del debito, nei limiti dell’importo deliberato di Euro 1.800.000, nei confronti di entrambe le parti: sia nei confronti del debitore principale, laddove il consorzio si impegnava a restituire a Tiesco la somma finanziata, sia nei confronti della Banca, laddove il consorzio si impegnava a pagare direttamente il finanziamento erogato da Artigiancassa, conferendo a quest’ultima mandato irrevocabile all’incasso delle somme che il Consorzio avrebbe dovuto ricevere dal Comune, quale corrispettivo dell’appalto e costituendo pegno nei suoi confronti a garanzia del pagamento del debito.

Secondo la Corte d’Appello non assumeva alcun rilievo che nel contratto di finanziamento concluso con Tiesco il consorzio avesse previsto la maggiorazione di un punto del tasso di interesse in favore del finanziatore, trovando giustificazione tale variazione del maggior onere che la Tiesco doveva sopportare nel fatto che comunque, nonostante l’accollo, la stessa rimaneva debitrice originarie principale. Non assumeva rilevanza neanche il fatto che l’assemblea dell’11 giugno 2002 avesse autorizzato il presidente del consorzio a sottoscrivere un contratto di finanziamento con Tiesco alla condizione di non prestare una garanzia nei confronti del rischio di credito di Tiesco S.p.A., emergendo chiaramente dai documenti agli atti, e dal contenuto della stessa delibera, la volontà del consorzio di assumersi il debito contratto solo formalmente da Tiesco S.p.A. nel suo esclusivo interesse. Nello stesso senso era rilevante anche il verbale dell’assemblea del 9 luglio 2004 durante la quale era stato approvato il bilancio dell’anno precedente, dove si parlava espressamente del fatto che il consorzio era garante per Euro 2.300.000, mentre si era impegnato con Tiesco solo per Euro 1.800.000. Dunque, lo stesso Consorzio si riteneva direttamente debitore nei confronti dell’istituto di credito sia pure per la minor somma di Euro 1.800.000.

4.2 Con riferimento al quantum oggetto di accollo la Corte lo limitava alla somma di Euro 1.800.000, pari alla somma effettivamente erogato dalla Tiesco S.p.A. al Consorzio come risultava dall’assemblea dell’11 giugno 2002.

4.3 Infine, la Corte riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 2615 c.c., comma 2, trattandosi di un’obbligazione contratta dal consorzio per conto dei singoli consorziati. I soggetti consorziati, pertanto, dovevano essere condannati in solido con il consorzio.

Doveva essere, infine, accolta la domanda di manleva come riproposta nel giudizio di appello da parte di G.E., di G.P. di M.G., della Elettromar S.p.A. e di S.I.C.I.E.T., nei confronti del Consorzio Grosseto Progetto Energia, avendo le parti documentalmente provato di aver receduto dal Consorzio, circostanza peraltro non oggetto di specifica contestazione e dovendosi applicare dunque l’art. 13, comma 2, dello statuto.

5. CA.BA. di Ba.Fr. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

6. Si è costituito con controricorso il Consorzio Grosseto Progetto Energia che ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

7. Si sono costituite Imet S.r.l. ed Esco Maremma Srl che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi.

8. Si è costituita resistendo con controricorso, NPL Securitisation Italy SPV succeduta nel credito di Bnl.

9. Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi promossi avverso la medesima sentenza, dovendosi qualificare come principale quello proposto da CA.BA. di Ba.Fr. & C., mentre quello proposto da Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., poichè notificato successivamente, deve essere convertito in ricorso incidentale, anche se non è stato presentato in tale forma (tra le altre, Cass., 13 dicembre 2011, n. 26723).

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei negozi giuridici, in particolare artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 1273 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine all’errato impiego dei canoni interpretativi del contenuto della Delib. assembleare assunta dal Consorzio in data 11 giugno 2002. Omesso esame del contratto di finanziamento del giugno 2002-Tiesco – Consorzio Grosseto Progetto Energia, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la Delib. dell’assemblea del consorzio dell’11 giugno 2002 e il successivo contratto di finanziamento stipulato dal medesimo Consorzio con Tiesco per Euro 1.800.000 costituissero un accollo esterno del debito assunto da Tiesco nei confronti della Artigiancassa, poi divenuta Bnl.

Nell’assemblea dell’11 giugno 2002 il Presidente del Consorzio era stato autorizzato a sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Tiesco alla condizione di non prestare alcuna garanzia nei confronti dell’istituto di credito.

Il giudice dell’appello ha ritenuto tale condizione non rilevante e superata dal seguito della delibera, errando nella relativa interpretazione. La circostanza che il consorzio aveva dato mandato irrevocabile all’incasso in favore della Banca dimostrava proprio il fatto che non si voleva costituire come garante di alcuna delle parti del finanziamento originario.

Il testo del contratto di finanziamento stipulato tra Tiesco e il Consorzio dimostrava che non vi era alcun accollo esterno da parte del consorzio del debito di Tiesco nei confronti di Artigiancassa.

1.2 Il primo motivo è infondato.

Va in proposito osservato come costituisca principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale: “con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c. e ss., (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465) e dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sull’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

L’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle relative regole di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

Nella specie, la Corte d’Appello ha ricostruito la complessa vicenda, partendo dal contratto d’appalto vinto in prima battuta dalla società Imet, contratto nel quale era subentrato il Consorzio Progetto Energia Grosseto, e ha considerato il formarsi della volontà negoziale del consorzio mediante le sue delibere, tenendo conto del collegamento tra il finanziamento ottenuto da Tiesco con Artigiancassa e quello concesso da Tiesco al Consorzio medesimo.

La Corte d’Appello ha, anche, evidenziato che il Consorzio aveva dato mandato irrevocabile alla Banca a trasferire le somme versate dal Comune di Grosseto in esecuzione del contratto dal proprio conto aperto presso Artingiancassa al conto della consorziata Tiesco, affermando espressamente che le stesse dovevano essere utilizzate per l’estinzione o la decurtazione del debito presente e futuro della Tiesco S.p.A., ancorchè non scaduto, intendendosi in tal modo operata la compensazione tra le repliche reciproche ragioni creditorie.

Sulla base di tutti gli elementi in sintesi sopra riportati, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la volontà del Consorzio di assumersi il debito contratto da Tiesco con Artingiancassa, nonostante l’assemblea dell’11 giugno 2002 avesse autorizzato il Presidente del Consorzio a sottoscrivere il contratto di finanziamento con Tiesco alla condizione di non prestare garanzia nei confronti del rischio di credito di Tiesco S.p.A..

Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: la volontà delle parti deve essere ricostruita anche andando oltre il mero significato letterale, e tanto più, quando vi siano espressioni dal significato apparentemente contraddittorio. In tal senso il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “Nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (ex plurimis Sez. 3, Ord. n. 20294 del 2019, Sez.1, Sent. n. 16181 del 2017).

Infine deve evidenziarsi che non vi è stato alcun omesso esame del contratto di finanziamento del Consorzio con Tiesco, essendo il suddetto contratto l’oggetto principale dell’attività interpretativa della Corte d’Appello che necessariamente ha tenuto conto anche della progressiva formazione della volontà negoziale del Consorzio manifestatasi attraverso le delibere assembleari sopra riportate.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., commi 1 e 4, quale motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in ordine alla mancata verifica dell’adesione del creditore alla stipulazione e conseguente insussistenza del diritto del creditore di agire direttamente nei confronti del Consorzio.

Secondo il ricorrente, oltre a non potersi configurare un accollo esterno per evidente insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’istituto, in ogni caso mancherebbe l’adesione del terzo creditore alla stipulazione in suo favore, con la conseguenza che l’accollo, quand’anche fosse configurabile, avrebbe una mera rilevanza interna e il terzo creditore, non avendovi aderito, non avrebbe acquistato il diritto d’agire nei confronti dell’accollante.

L’adesione del terzo creditore costituisce un elemento necessario per acquistare il diritto al pagamento nei confronti dell’accollante come accade nel contratto a favore di terzo. L’atto di adesione del creditore deve rivestire le forme previste dall’art. 1273 c.c. e la dichiarazione deve essere espressa e non può essere desunta da un comportamento tacito, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che deve essere portato a conoscenza sia dell’accollante che dell’accollato.

La Corte territoriale non ha verificato la sussistenza dell’adesione espressa del creditore alla convenzione di accollo stipulata tra il debitore e il terzo accollante.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Deve ribadirsi, in primo luogo, che l’accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo accollante, in forza del quale le parti convengono che quest’ultimo assuma il debito del primo, laddove – secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. n. 4604/00) – il creditore non è parte del contratto, nemmeno quando l’accollo assuma rilevanza esterna e nemmeno quando si configuri come liberatorio. Ed invero è da escludere che il creditore sia parte dell’accollo cumulativo, anche quando vi presti adesione, poichè questa va riferita ad un contratto già perfezionato in tutti i suoi elementi per come si desume anche dal testo dell’art. 1273 c.c., comma 1, secondo cui il creditore aderisce “alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.

Le espressioni adoperate dal legislatore e la struttura e la funzione del contratto inducono a ribadire la riconducibilità dell’accollo allo schema del contratto a favore di terzo (cfr. già Cass. n. 1217/79, nonchè Cass. n. 4604/00 cit.), pur con le peculiarità risultanti dalla specifica disciplina, in particolare da quella dell’art. 1273 c.c., u.c. quanto alle eccezioni opponibili dal terzo assuntore dell’accollo (cfr. già Cass. n. 2663/71). Ne segue che, quando l’accollo è esterno e cumulativo, il creditore presta adesione ad un contratto già perfezionato ed esistente, al fine di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore (Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 2012 e n. 861 del 1992).

Questa Corte ha già affermato che l’adesione del terzo rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore ex art. 1411 c.c. può avvenire anche per facta concludentia, ponendosi come mera condicio iuris di carattere sospensivo, dell’acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore (Sez. 1, Sent. n. 12447 del 1997, Sez. 1, Sent. n. 1136 del 1988).

Nella specie, il Consorzio aveva comunicato ad Artingiancassa l’accollo, dando mandato irrevocabile alla stessa a trasferire sul conto corrente della consorziata – accollata Tiesco le somme provenienti dal Comune e accreditate sul proprio conto corrente aperto appositamente presso Artingiancassa. Dunque, la Banca, pienamente coinvolta in tutto l’iter di formazione del negozio, aveva certamente aderito allo stesso, dando esecuzione al mandato conferitole dal Consorzio. Peraltro, come si è detto l’adesione del creditore al contratto di accollo, mediante il quale, il negozio assume rilevanza esterna e diventa irrevocabile può avvenire anche per facta concludentia che possono essere costituiti dalla citazione, sottoscritta dalla parte o da chi, per procura, la rappresenti, con la quale si chiede l’esecuzione del contratto medesimo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di appello ritenuto applicabile alla fattispecie il comma 2 della citata norma codicistica anzichè il comma 1.

La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 2615 c.c., comma 2 e, quindi, la responsabilità solidale dei consorziati unitamente al consorzio con il beneficio della manleva per i receduti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, quando il consorzio è costituito secondo il tipo della società di capitali per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, tale principio vale anche per le società consortili a responsabilità limitata costituite per l’esecuzione di opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese. Anche perchè la personalità giuridica propria della società di capitali rappresenta un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società.

Il Consorzio Grosseto Progetto Energia è un consorzio con attività esterna dotata di personalità giuridica di diritto privato, come tale costituito nella forma della società a responsabilità limitata iscritto nel registro delle imprese e, dunque, la Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione delle norme richiamate, dovendo, invece, applicare il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 2615 c.c., essendo uno dei principi inderogabili quello in virtù del quale nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c., quale motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 poichè in relazione alla domanda di Bnl (già artigiancassa) alla condanna dei consorziati pro quota la Corte d’Appello ha adottato una pronuncia di condanna solidale a carico di tutti i convenuti.

Infatti, nella domanda introduttiva del giudizio Artigiancassa aveva chiesto la condanna pro quota dei consorziati e, quindi, la Corte d’Appello non poteva pronunciare una condanna in solido di tutti i convenuti per l’intero.

4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Quanto all’applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2 nella sentenza della Corte d’appello è omessa ogni motivazione circa la natura giuridica del Consorzio, trovando applicazione, nel caso in cui lo stesso sia costituito secondo il tipo delle società di capitali, l’art. 2472 c.c., comma 1, in virtù del quale, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell’art. 2615 c.c., comma 2, che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio (Sez. 1, Sent. n. 7473 del 2017).

Inoltre, la Corte d’Appello ha omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il debito contratto dal consorzio, mediante l’accollo, sia stato assunto per conto dei singoli consorziati, e non in nome del consorzio, ai sensi citato art. 2615 c.c., comma 1. Solo in questo caso, infatti, dell’accollo sono chiamati a rispondere anche i singoli consorziati.

Infine, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Banca aveva chiesto il pagamento pro quota ai singoli consorziati, sicchè la Corte d’Appello non poteva condannare gli stessi in solido.

Questa Corte ha già affermato, infatti, che: “Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall’art. 1311 c.c. e art. 112 c.p.c., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l’intero” (Sez. 2, Sent. n. 4018 del 1996).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 342 c.p.c. quale motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ed elusione da parte del giudice dell’appello delle limitazioni del thema decidendum in sede di impugnazione e violazione delle regole del giusto processo.

I ricorrenti ripropongono sostanzialmente le censure sollevate in appello circa l’inammissibilità dello stesso per difetto di specificità dei motivi. La Corte d’Appello non avrebbe in alcun modo valutato tale eccezione di inammissibilità.

5.1 Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Di recente le sezioni Unite hanno precisato l’esatta portata dell’art. 342 c.p.c. affermando il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U, Sen. 27199 del 2017).

L’eccezione di genericità dei motivi di appello è stata implicitamente rigettata dalla Corte d’Appello che, nel ritenere l’appello fondato, ha certamente ritenuto che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata fossero sufficientemente individuati.

Sul punto il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Sez. 5, Ord. n. 29191 del 2017).

6. Il Consorzio Grosseto Progetto Energia ed IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. hanno proposto ricorso incidentale.

6.1 Il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia e il primo motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. sono sostanzialmente ripetitivi del quinto motivo del ricorso principale circa l’omessa pronuncia o l’erronea pronuncia sulla eccezione di difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. dell’appello della Banca Nazionale del Lavoro e sono infondati per le medesime ragioni.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia e il secondo motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. riguardano la violazione dell’art. 112 e 342 c.p.c. in relazione al principio devolutivo.

A parere dei ricorrenti incidentali, nell’atto di appello, Bnl ha affermato l’erroneità della sentenza sulla base di fatti nuovi, non oggetto del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello di Milano, soprattutto sul profilo della finalità ingannevole prospettata dalla Bnl a carico del consorzio, non si sarebbe preoccupata di confrontare le due delibere, quella con gli omissis e quella senza, fondando la propria decisione sulla Delib. prodotta in giudizio da uno dei consorziati. Dunque, secondo i ricorrenti, il giudicante avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della nuova prospettazione difensiva e circoscrivere il giudizio a quanto dedotto da Bnl.

7.1 Il secondo motivo dei ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia e di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. sono infondati.

Le censure proposte non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte d’Appello, infatti, non ha fondato la decisione su fatti nuovi, nè ha ritenuto ingannevole il comportamento del Consorzio, ma ha semplicemente interpretato il contratto di finanziamento, anche alla luce delle delibere del consorzio e del comportamento dei suoi organi rappresentativi, per affermare che l’effettiva volontà negoziale era quella di accollarsi, nei limiti del contratto di finanziamento con Tiesco, il debito contratto da quest’Ultima con la BNL.

8. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano pronunciato su una domanda non proposta da Bnl.

La Corte d’Appello di Milano sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione, avendo condannato il consorzio, in solido con i consorziati, al pagamento in favore di Bnl della somma di Euro 1.800.000, in quanto tale domanda non era stata riproposta in appello, come emerge dalla conclusioni di Bnl.

8.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia è del tutto infondato.

Nelle conclusioni di BNL riportate nella sentenza impugnata è formulata la richiesta di dichiarare l’accollo da parte del Consorzio Progetto Energia e dei suoi consorziati del debito assunto con il contratto di finanziamento del 4 giugno 2002 e conseguentemente di condannare i suddetti al pagamento dell’importo di Euro 2.324.056 in favore della banca creditrice.

Il fatto che la Corte d’Appello abbia accolto la domanda solo in parte, ritenendo che l’accollo si limitasse alla somma oggetto del contratto di finanziamento tra il Consorzio Grosseto Progetto Energia e Tiesco di Euro 1.800.000, non comporta alcuna pronuncia ultra petita, essendo del tutto evidente che la domanda era ricompresa in quella formulata in modo più ampio dalla BNL.

8.2 Anche con il terzo motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. è proposta censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano pronunciato su una domanda non riproposta da Bnl con l’atto di appello.

IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l., tuttavia, lamentano il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, anche per aver applicato la solidarietà a tutti i convenuti nonostante la richiesta di condanna dei consorziati pro quota.

8.3 Il terzo motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. è infondato quanto al primo profilo per le medesime ragioni esposte al punto 8.1, mentre è assorbito relativamente al secondo profilo dall’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

9. Il quarto motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1273,1362 e 1363 c.c. e art. 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano erroneamente applicato la fattispecie dell’accollo ed erroneamente valutato il contratto di finanziamento del 4 giugno 2002 stipulato tra Artigianicassa e Tiesco S.p.A., nonchè il contratto di finanziamento del 19 giugno 2002 stipulato tra Tiesco e il Consorzio Grosseto Progetto Energia.

9.1 Il quinto motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. è perfettamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso incidentale del Consorzio Grosseto Progetto Energia.

9.2 Entrambi i motivi sono sostanzialmente ripetitivi del primo motivo del ricorso principale, relativo all’interpretazione del contratto di finanziamento, e, dunque, devono dichiararsi infondati per le medesime ragioni sopra esposte.

10. Il quarto motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello di Milano limitato la domanda di manleva formulata da Siciet srl, G. & C. snc, G.P.P., G.E., M.G., ed Elettromar spa al solo Consorzio Grosseto Progetto Energia.

La Corte d’Appello di Milano avrebbe errato nell’estendere la domanda di manleva oltre che al Consorzio Grosseto Progetto Energia anche ai suddetti ricorrenti incidentali nei confronti dei quali non vi era domanda.

11. Il sesto motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano esteso ai consorziati, ai sensi dell’art. 2615 c.c., comma 2, la responsabilità solidale dell’obbligazione del Consorzio omettendo di esporre correttamente le ragioni.

12. Il quarto e il sesto motivo del ricorso incidentale di IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l. sono assorbiti dall’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale.

13. Resta da esaminare il ricorso proposto da Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., il cui primo motivo è così rubricato: omessa corrispondenza tra chiesto e giudicato, violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

14. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

15. Il secondo motivo del ricorso proposto da Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, omesso esame circa gli elementi fattuali che escludono l’accollo (Art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è sostanzialmente ripetitivo del primo motivo del ricorso principale e deve dichiararsi infondato per le medesime ragioni esposte con riferimento al suddetto motivo.

16. In conclusione la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e, rigetta i restanti primo, secondo e quinto, rigetta i quattro motivi del ricorso incidentale proposto dal Consorzio Progetto Energia, rigetta il primo, il secondo, il terzo (nella parte di cui in motivazione), e il quinto motivo del ricorso proposto da IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l., dichiara assorbiti i restanti, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., e dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale proposto da CA.BA. di Ba.Fr. & C. e, rigetta i restanti primo, secondo e quinto, rigetta i quattro motivi del ricorso incidentale proposto dal Consorzio Progetto Energia, rigetta il primo, il secondo, il terzo (nella parte di cui in motivazione), e il quinto motivo del ricorso proposto da IMET S.r.l. ed Esco Maremma S.r.l., dichiara assorbiti i restanti, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Elettromar s.p.a., Siciet srl, G. snc di G.E. & c., G.P., G.E. e M.G., dichiara assorbito il primo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

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