Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17784 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3712/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

REGINA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 166/2010 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Unirent s.p.a. acquistava con atto di compravendita stipulato in data 29 settembre 2004, dalla società G.S. Immobiliare diverse porzioni immobiliari, di cui alcune destinate ad abitazione, altre ad uso commerciale, assoggettando l’atto di trasferimento ad imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Contestualmente, con atto registrato in pari data, gli stessi immobili venivano ceduti alla Regina Immobiliare s.r.l., rappresentata da D.G.R..

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo, verificava la mancanza del presupposto soggettivo ai fini dell’assoggettabilità dell’atto ad IVA, per cui si procedeva, con avviso di liquidazione n. (OMISSIS), al recupero dell’imposta proporzionale di registro, catastale ed ipotecaria.

L’atto veniva impugnato dalla società Regione Immobiliare s.r.l., e la Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, ritenendo che nella specie non sussistessero i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’applicazione dell’IVA, alla stregua del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e art. 10, comma 8 bis. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 166/4/2010, accoglieva in parte l’appello, tranne che per la sanzione e gli interessi moratori da ricalcolare, ritenendo l’imposta applicata come suppletiva e applicabile, nella specie, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La società Regina Immobiliare s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, avendo la CTR errato nell’affermare l’applicabilità nella specie del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70,trattandosi di una norma abrogata dal D.Lgs., n. 473 del 1997, art. 1, comma 1, lett. g), in vigore dal 1 aprile 1998.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 e della L. n. 29 del 1961, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso che i giudici della CTR errano nel qualificare l’imposta come suppletiva, laddove nella specie trattasi di una imposta principale, poichè la richiesta dell’Ufficio è diretta a correggere errori od omissioni effettuati, in sede di autoliquidazione, dal notaio rogante che, sul presupposto dell’assoggettabilità all’imposizione IVA, applicava l’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale.

3. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso. Le doglianze non sono fondate.

In base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, comma 1, l’imposta di registro liquidata dall’Ufficio a seguito della accertata insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della tassazione in misura fissa al momento della registrazione dell’atto di trasferimento di un immobile, va qualificata come imposta suppletiva. Infatti, è principale l’imposta applicata al momento della registrazione, mentre è suppletiva l’imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio, mentre è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso (Cass. n. 26407 del 2005).

Nel caso specifico in esame, l’imposta controversa è stata pretesa in un momento successivo a quello della registrazione, cosicchè è da escludere che essa sia un’imposta principale, dovendosi qualificare suppletiva alla luce del principio affermato da questa Corte, con sentenza n. 12698 del 2008, a cui si intende dare continuità: “In tema di imposta di registro, qualora sia stata effettuata erroneamente una registrazione a tassa fissa, successivamente annullata dall’Ufficio, l’imposta successivamente applicata, diretta a correggere l’errore dell’Ufficio, ha natura suppletiva ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, seconda parte” (V. anche Cass. n. 2400 del 2017; Cass. n. 26407 del 2005).

Ne consegue che il giudice di appello ha correttamente qualificato l’imposta richiesta come suppletiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, in quanto la registrazione dell’atto è avvenuta a tassa fissa e solo successivamente è stata contestata dall’Ufficio con l’avviso di liquidazione impugnato. Nella specie, l’ufficio tributario ha qualificato male l’imposta applicata al momento della registrazione, ritenendo solo successivamente che l’operazione commerciale era priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e art. 10, comma 8-bis.

4. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, lamentando che il giudice di appello erroneamente avrebbe ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, la sanzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70.

Il motivo è inammissibile per totale carenza di autosufficienza, atteso che parte ricorrente omette di allegare in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo, si siano prospettate le questioni riguardo le sanzioni applicate all’avviso di liquidazione, tenuto conto che l’atto impugnato, per come prospettato in controricorso dalla società Regina Immobiliare, non contiene alcuna irrogazione di sanzioni, e non risulta dalla sentenza della CTR che il tema sia stato oggetto di esame nel giudizio di merito.

La novità della questione evidenzierebbe altri profili di inammissibilità, atteso che, nella specie, potrebbe ravvisarsi una erronea qualificazione della censura come vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, mentre appare ravvisabile una violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza di appello, da prospettare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 21165 del 2013, Cass. n. 21099 del 2013).

5. Tenuto conto dell’andamento della controversia nei precedenti gradi di giudizio, e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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