Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17783 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CADADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1495-2016 proposto da:

P.A.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE

POLITI, presso il cui studio a Catania, viale XX Settembre 45

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.L.Z., A.L. e A.A. (o

A.A.A.), rappresentate è difese dall’Avvocato ROMANO CERQUETTI,

presso il cui studio a Roma, viale Liegi 58, elettivamente

domiciliano, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè

PI.RO.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 785/2015 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA,

depositata l’8/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Dr. DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Catania, con sentenza in data 4/5/2010, ha rigettato la domanda con la quale P.A.M. aveva chiesto – con citazione notificata in data 28/11/2007 – di accertare l’acquisto, per usucapione ventennale, della proprietà di un tratto di terreno, iscritto in catasto al f. (OMISSIS), ed ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale con la quale le convenute A.A.L.Z., A.A. (o A.A.A.) e A.L. avevano chiesto la condanna dell’attrice alla restituzione, in loro favore, del terreno in questione.

P.A.M. ha proposto appello ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento della domanda di accertamento dell’usucapione ed il rigetto delle domande riconvenzionali.

A.A.L.Z., (o A.A.A.) A.A. e A.L. hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Pi.Ro., invece, non si è costituita in giudizio.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla P., ha dichiarato la nullità della sentenza nella parte in cui il tribunale aveva accolto la domanda di restituzione del bene in favore delle appellate perchè pronunciata ultra petita, rigettando per il resto, e condannando l’appellante al rimborso, in favore delle A., delle spese di lite, nei limiti dei due terzi, compensandole per il restante terzo.

La corte, innanzitutto, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado sul rilievo che il titolo invocato, e cioè la scrittura privata stipulata il 4/2/2004 con i coniugi S.G. e Pi.Ro., era opponibile anche alle A., e che, ai fini del tempo del possesso, al proprio doveva essere unito quello esercitato dai propri danti causa.

La corte ha ritenuto l’infondatezza della censura sul rilievo che manca, ai fini previsti dall’art. 1146 c.c., comma 2, la prova di un titolo astrattamente idoneo, ancorchè invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso: ed infatti, ha osservato la corte, a prescindere dalla nullità o meno della scrittura del 4/2/2004 per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, dall’esame della stessa risulta in modo esplicito che i venditori, pur premettendo di possedere il bene oggetto del contratto e di vendere alla P. tutti i diritti loro spettanti sul bene, si sono obbligati “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1478 c.c., comma 1, a far acquistare l’immobile… alla signora P.A.M.”, escludendo, quindi, l’applicazione delle norme che presuppongono la mancata conoscenza da parte del compratore dell’altruità della cosa e, segnatamente, dell’art. 1479 c.c., ed aggiungendo che la parte venditrice rimane obbligata a far conseguire alla compratrice il diritto di proprietà dell’immobile. Secondo la corte, tale scrittura dev’essere interpretata, come del resto letteralmente indicato dalle parti, come una vendita obbligatoria, caratterizzata dal fatto che l’effetto traslativo non si verifica contestualmente alla stipula del contratto ma è differito al momento dell’acquisto della titolarità del bene da parte dell’alienante, per cui, “non sussistendo un titolo in astratto idoneo all’acquisto della proprietà, manca uno dei presupposti per l’accessione” del possesso dei danti causa in favore dell’appellante. Peraltro, ha aggiunto la corte, manca, nella specie, la prova del possesso del dante causa dell’appellante e, poi, di quest’ultima per il tempo necessario all’acquisto del diritto per usucapione: le relazioni di consulenza tecnica d’ufficio espletate nel procedimento definito con la sentenza del tribunale n. 3006 del 2008, benchè riformata dalla stessa corte d’appello, dimostrano, infatti, attraverso le planimetrie aerofotogrammetriche, che l’epoca dell’occupazione da parte della Pi., dante causa dell’appellante, si colloca, per una porzione del terreno in questione, alla fine degli anni ‘90 e, per un’ulteriore porzione, solo nell’anno 2002. Nè, ha aggiunto la corte, sono utilizzabili le prove testimoniali che l’appellante ha articolato per dimostrare il possesso del terreno in questione prima da parte dei suoi danti causa e poi da parte sua: le circostanze dedotte risultano, infatti, contrarie a quanto emerge dalle planimetrie aerofotogrammetriche ed, in ogni caso, non appaiono rilevanti ai fini della decisione posto che “le circostanze oggetto di prova dimostrano solo la relazione di fatto instauratasi con il bene in questione, di per sè sola insufficiente a dimostrare il possesso in capo ai coniugi S.- Pi.”.

La corte, quindi, ha rigettato il primo motivo d’appello.

La corte, allora, ha provveduto ad esaminare la censura con la quale l’appellante aveva contestato la sentenza del tribunale nella parte in cui l’aveva condannata alla restituzione del bene in favore delle convenute sul rilievo che queste ultime, pur deducendo la proprietà del bene, non ne avevano fornito alcuna prova nè, del resto, avevano formulato la domanda di restituzione nei suoi confronti.

La corte, al riguardo, ha rilevato che, in effetti, a prescindere dalla sussistenza o meno della prova del diritto di proprietà, non era emerso dagli atti che le A. abbiano formulato una domanda restitutoria: le convenute, infatti, pur avendo affermato, nella comparsa di costituzione in giudizio di primo grado, di voler rientrare nel possesso del bene a loro dire occupato dalla Pi., hanno, poi, concluso formulando solo la domanda con la quale hanno chiesto la condanna della P. al risarcimento dei danni ad esse provocati. Ne consegue, ha aggiunto la corte, che, “come giustamente evidenziato dalla parte appellante”, nessuna domanda restitutoria risulta formulata con la conseguenza che, in accoglimento del motivo d’appello, la sentenza impugnata è nulla in quanto la condanna della P. alla restituzione del bene risulta emessa, in mancanza della domanda, ultra petita.

La corte, infine, dopo aver confermato la statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, ha ritenuto, in relazione all’accoglimento di uno dei due motivi dell’impugnazione, la sussistenza di giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese del grado d’appello nella misura di un terzo, ponendole, invece, per i restanti due terzi, a carico dell’appellante in ragione della soccombenza. P.A.M., con ricorso notificato in data 9/12/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Hanno resistito, con controricorso notificato il 13.19/1/2016, A.A.L.Z., (o A.A.A.) A.A. e A.L., le quali, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, hanno proposto, per due motivi, ricorso incidentale condizionato, cui la ricorrente ha replicato con controricorso notificato il 23/2/2016.

Pi.Ro. è rimasta intimata.

La ricorrente e le controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.c. e art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 (rectius, 3) e n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le convenute, pur avendo affermato, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, la propria intenzione di rientrare nel possesso del terreno di loro proprietà illegittimamente occupato dalla Pi., non hanno formulato, in via riconvenzionale, la domanda di restituzione del bene, limitandosi a richiedere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.

1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che le convenute, avendo dichiarato di voler rientrare nel possesso del terreno del quale si sono dette proprietarie e di voler essere risarcite dei danni per lucro cessante fino alla relativa consegna, hanno chiaramente formulato, nei confronti dell’attrice, una domanda di restituzione che, in effetti, il tribunale ha ritenuto proposta sin dalla comparsa di costituzione e l’ha poi accolta condannando la P. alla restituzione, in favore delle stesse, del terreno in questione.

1.3. La decisione assunta dalla corte d’appello, quindi,

ha proseguito la ricorrente, lì dove ha ritenuto che le convenute non avevano proposto in giudizio la domanda di restituzione del terreno, è completamente errata perchè in contrasto con le chiare ed inequivocabili risultanze processuali ed assunta per evitare di decidere il merito della domanda di rivendica, e cioè di accertamento della proprietà del bene e di restituzione dello stesso, che le A. hanno rivolto in danno della P..

1.4. La corte, piuttosto, come richiesto dall’appellante con l’atto d’appello, avrebbe dovuto rigettare tale domanda perchè le convenute, pur avendo dedotto la loro proprietà sul bene, non l’hanno provata in giudizio nè hanno chiesto l’ammissione di mezzi di prova idonei a dimostrare tale asserita proprietà, non diversamente da quanto era accaduto nel giudizio che le stesse avevano intrapreso nei confronti della Pi. e definito dalla stessa corte d’appello di Catania la quale, con la sentenza n. 968 del 2014, passata in giudicato, ha rigettato la domanda di rivendica che le A. avevano proposto per il mancato assolvimento dell’onere della prova della proprietà.

1.5. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello, lì dove ha parzialmente accolto il secondo motivo d’appello, ha considerato assorbita la domanda, che le convenute avevano certamente proposto, di accertamento della proprietà dalle stesse allegata.

1.6. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente,

la corte non ha considerato che solo il rigetto della domanda di accertamento della proprietà avrebbe avuto natura assorbente rispetto alla questione della restituzione: infatti, la restituzione consegue all’accertamento della proprietà ma il fatto che il sedicente proprietario non abbia, in ipotesi, chiesto la restituzione del bene, non toglie che l’interesse all’accertamento permanga. Ne consegue, ha proseguito la ricorrente, che l’appello proposto sul punto poteva dirsi in parte accolto, con statuizione assorbente, solo se il dictum favorevole avesse statuito che le A. non avevano provato l’allegato diritto di proprietà per cui le stesse, nei suoi confronti, non avrebbero potuto essere considerate proprietarie del bene.

1.7. L’interesse fatto valere in giudizio dall’appellante, in definitiva, ha concluso la ricorrente, non si esaurisce nella mancata aggressione conseguente alla condanna alla restituzione ma in quello, rimasto del tutto insoddisfatto, al rigetto nel merito della domanda riconvenzionale proposta dalle A. in quanto carente di prova e, dunque, infondata.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, e degli artt. 115 e 116c.p.c. nonchè degli artt. 61 e 62 c.p.c. e artt. 1140 e 1150 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il primo motivo d’appello, concernente la domanda di accertamento dell’usucapione proposta dall’attrice.

2.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte non ha considerato, innanzitutto, che il trasferimento del possesso da Pi. e S. alla P. è stato regolato dalla vendita obbligatoria basata sulla esplicita presupposizione della intervenuta usucapione della proprietà, per il possesso ultranovennale, in capo ai venditori, per cui il trasferimento del possesso, quale potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto che si assume usucapito, integra perfettamente la successione a titolo particolare che consente di unire al proprio possesso quello del dante causa.

2.3. La corte, poi, ha proseguito la ricorrente, ha considerato decisiva una relazione di consulenza tecnica espletata nell’altra causa senza, tuttavia, considerare che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova e non è, quindi, apprezzabile per provare il possesso o il mancato possesso ad usucapionem nè può essere utilizzata per stabilire se e quali superfici siano state possedute e per quanto tempo, laddove la prova per testi dedotta concretamente inerisce al potere di fatto esercitato nel tempo.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha regolato le spese di lite senza considerare che le stesse non andavano solo parzialmente compensate a svantaggio della stessa. In realtà, le spese, per via della parziale soccombenza, andavano integralmente compensate.

4. Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse. L’interesse ad impugnare una statuizione giudiziale ha origine e natura processuale e perciò sorge dalla soccombenza che sussiste ogni qualvolta una domanda o eccezione non è stata, in tutto o in parte, accolta (Cass. n. 3113 del 1997). L’omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda asseritamente proposta dalla controparte non può essere, quindi, impugnata dalla parte contro la quale la domanda stessa sarebbe stata proposta non potendo a tal fine rilevare il mero interesse di quest’ultima al rigetto nel merito della domanda: tanto più se si considera che, nella specie, la corte d’appello, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha rilevato che era stata la stessa appellante a dedurre, con l’atto d’appello, che la domanda riconvenzionale di restituzione delle convenute non era stata, in realtà, formalmente proposta (come, in effetti, emerge dall’atto d’appello che la ricorrente ha riprodotto in memoria, p. 3).

5.1. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di acquisto per usucapione, l’acquirente – che invochi, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, l’accessione del possesso per unire il proprio a quello del dante causa – deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso (cfr. Cass. n. 20715 del 2018; Cass. n. 6353 del 2010). Ne consegue che, ai fini dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà, tale titolo non può essere costituito dalla vendita del bene tutte le volte in cui il relativo contratto sia stato stipulato come vendita di bene dichiaratamente altrui, trattandosi di contratto di per sè inidoneo a determinare l’immediato trasferimento della relativa proprietà.

5.2. Quanto al resto, non può che ribadirsi come il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (Cass. n. 25067 del 2018): compresa, evidentemente, la relazione ivi depositata dal consulente tecnico d’ufficio.

5.3. D’altra parte, se, con il ricorso per cassazione, siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017): nel caso in esame, invece, la ricorrente non ha riprodotto, in ricorso, le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere sentiti nè ha dimostrato l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice e che la pronuncia impugnata, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, in tal modo pregiudicando l’ammissibilità della censura svolta.

5.4. In ogni caso, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, invero, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

6. Il terzo motivo è infondato. In tema di spese processuali, infatti, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019).

7. Il ricorso principale, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

8. Nessuna pronuncia, invece, dev’essere adottata sul ricorso incidentale condizionato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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