Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17783 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 08/09/2016), n.17783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23311/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7192/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

26/03/2014, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorso è proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 26 marzo 2014 con la quale, accogliendo l’appello spiegato da F.G. nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud S.P.A. contro la sentenza del Giudice di Pace pronunciata tra le stesse parti, il giudice d’appello ha riformato la decisione di compensazione delle spese ed ha condannato le appellate in solido al pagamento delle spese del primo grado (liquidate nell’importo complessivo di Euro 600,00, oltre accessori come per legge) e, compensando le spese del grado tra l’appellante e Roma Capitale, ha condannato Equitalia Sud al pagamento delle spese del giudizio d’appello (liquidate nell’importo di Euro 300,00, oltre accessori come per legge). La ricorrente formula due motivi. Le parti intimate non si sono difese. 2.- Col primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, art. 92 ord. giud., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, lamentandosi che, essendo stata la domanda introdotta dalla F. come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ed avendola così qualificata anche il Giudice di Pace, non sarebbe stata applicabile la sospensione feriale dei termini. Pertanto, a detta della ricorrente, sarebbe stato tardivo l’appello avverso la sentenza depositata il 28 maggio 2012 proposto con ricorso notificato in data 11 gennaio 2013. 2.1.- Il motivo è infondato. Risulta dal ricorso che il motivo di opposizione alla cartella esattoriale che il Giudice di Pace ha accolto è stato quello dell’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada posti a fondamento della cartella. Si tratta della tutela c.d. recuperatoria, richiesta dalla F. con atto introduttivo notificato il 9 febbraio 2012, quindi disciplinata del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7. La sentenza del giudice di pace era appellabile dinanzi al tribunale e soggetta alla sospensione feriale dei termini, in quanto le norme richiamate dalla ricorrente si applicano soltanto alle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Nè risulta che – come affermato dalla ricorrente – il Giudice di Pace di Roma abbia espressamente qualificato l’azione come proposta ai sensi di tali norme (non essendo decisiva in tale senso l’affermazione dello stesso giudice che i verbali di accertamento costituiscono il presupposto dell’azione esecutiva intentata nei confronti della ricorrente riportata alla pag. 3 del ricorso, in quanto potrebbe essere riferita soltanto alla circostanza – del tutto scontata in diritto – che per procedere esecutivamente è necessario che si sia correttamente formato il titolo esecutivo; questo, nella specie, è costituito appunto dai verbali di accertamento, che consentono l’iscrizione della pretesa al ruolo esattoriale soltanto se regolarmente notificati). Perciò, la sentenza del Tribunale di Roma (qui impugnata), che – per come si desume anche dall’epigrafe (che fa riferimento all’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981) – ha qualificato l’azione come proposta avverso i detti verbali di accertamento, è corretta sia quanto a siffatta (implicita) qualificazione che quanto alla statuizione di ammissibilità dell’appello. Il primo motivo di ricorso va rigettato. 3 – Col secondo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, sostenendosi che sarebbe errata la decisione di porre a carico di Equitalia Sud le spese del primo grado (in solido con Roma Capitale) e del secondo grado di giudizio, dal momento che la violazione accertata dal Giudice di Pace è imputabile esclusivamente a Roma Capitale. 3.1.- Il motivo è inammissibile. Sebbene le deduzioni svolte siano esatte sotto il profilo sostanziale – poichè l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada va imputata esclusivamente all’ente impositore, quale presupposto dell’iscrizione a ruolo della relativa pretesa, non essendo la formazione dei moli esattoriali di competenza dell’agente della riscossione – il comportamento di quest’ultimo ai fini della regolamentazione delle spese del processo rileva anche sotto il profilo processuale. Per questo aspetto, nulla risulta dal ricorso e dalla sentenza, se non che Equitalia Sud ha infondatamente resistito all’appello, mentre la ricorrente non ha riportato, nè altrimenti specificato, in ricorso quali siano state le difese svolte sia in primo che in secondo grado, fatto salvo l’accenno di cui alla pagina 2 del ricorso (per il primo grado) ed alla pag. 4 (per il secondo grado). Quanto a quest’ultimo, esso evidenzia che è corretta la decisione di condanna alle spese del giudizio di appello, poichè Equitalia Sud ha infondatamente sostenuto la tesi della sua inammissibilità (di cui si è detto trattando del primo motivo del presente ricorso). Quanto alle spese del primo grado, il Collegio ritiene che il contenuto del ricorso non sia sufficiente ad esplicitare la posizione processuale complessivamente tenuta dall’opposta, sicchè si debba concludere nel senso dell’inammissibilità del secondo motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Il ricorso va perciò rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè le intimate non si sono difese. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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