Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17783 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. lav., 03/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26520-2017 proposto da:
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
A.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANTONIO CIVITELLI, FRANCESCA VERDURA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 578/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/05/2017 R.G.N. 1557/2014;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
Che:
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 15.5.2017, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha riconosciuto il diritto di A.A. all’inquadramento nel 2 livello del CCNL 2010 (prima ballerina) dal gennaio 2005 e nel 1 livello (prima interprete) dal novembre 2007;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Teatro alla Scala di Milano ed la controricorrente ha resistito con controricorso;
3. la Fondazione ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando la rinuncia della Fondazione al ricorso prendente avanti a questa Corte e l’accettazione da parte dell’ A., con compensazione delle spese di lite;
4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio;
5. nulla sulle spese, avendo le parti provveduto a regolarle con l’atto di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019