Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17782 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., C.V., D.D.F.,

V.D., P.L., S.I., P.

A., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati SANTESE ROSARIO, D’ANTONIO ENRICO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI”;

– intimata –

avverso la sentenza n. 466/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

28/02/07, depositata il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. La Corte d’appello di Salerno con la sentenza ora impugnata, respingendo l’appello, ha rigettato la domanda di T.A. e degli altri consorti indicati in epigrafe, dipendenti della Comunita’ Montana “Zona Monti Piacentini” quali operai idraulici forestali, volta a far dichiarare il diritto di percepire l’indennita’ chilometrica per l’uso del mezzo proprio nel percorso dai punti di raccolta preventivamente concordati con le organizzazioni sindacali al luogo di lavoro, in (OMISSIS), indennita’ soppressa dalla Comunita’, in violazione dell’art. 54 del contratto collettivo nazionale applicabile nonche’ dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., avendo essa modificato il punto di raccolta spostandolo dal comune di residenza dei dipendenti nella propria sede di (OMISSIS), cosi’ facendolo coincidere con il posto di lavoro.

2. I ricorrenti chiedono la cassazione di questa sentenza con un unico motivo che in epigrafe reca “violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa e insufficiente motivazione”.

La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

3. La giurisprudenza di questa Corte non dubita che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 debba contenere, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura, ancorche’ la frammentazione di un unico motivo in una pluralita’ di quesiti non determini di per se’ l’inammissibilita’ del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unita’ i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. (Cass. civ. 2007/19560; nel senso che anche in caso di denunzia di violazione e falsa applicazione di contratti collettivi il motivo debba concludersi con l’illustrazione di un quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c, v. anche, fra le altre Cass. 2008/4008, secondo la quale il quesito – che deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame – sarebbe necessario anche nel caso di ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 avverso pronunzia resa dal giudice di merito all’esito dell’iter procedurale di cui all’art. 420 bis cod. proc. civ., ancorche’ tale principio quando sia denunciata la violazione della norma di un contratto collettivo, vada coordinato con i principi attinenti alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di legittimita’, il quale deve autonomamente procedere all’accertamento della portata della norma di cui si assume la violazione, senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del quesito di diritto, ben potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola – anche non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile all’interpretazione, sicche’ il quesito sarebbe ammissibile quando con esso venga chiaramente indicato il fatto controverso tra le parti, non assumendo invece rilievo, a tale fine, l’indicazione della violazione da parte del giudice del merito dei canoni di ermeneutica negoziale).

4. Il motivo di ricorso, che, al di la del riferimento in epigrafe al vizio motivazionale, denunzi a in realta’ un errore interpretativo del giudice di merito, non e’ corredato da alcun quesito. Esso e’ quindi inammissibile.

5. Deve quindi esser dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, senza statuizioni sulle spese in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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