Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17782 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10217-2016 proposto da:

C.G., rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA ZANNI

e BARBARA CEGLIE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

QUARTIERE PICONE DI M.G. & C S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO TRAVERSA e domiciliata presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1851/2005 emesso dal Tribunale di Bari, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.200,00 in favore di Quartiere Picone di M.G. & C. S.a.s., a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione svolta da tale società nell’ambito della compravendita di un immobile sito in (OMISSIS). Si costituiva in giudizio la società opposta resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 381572009 il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società alle spese del grado, sul presupposto che quest’ultima non avesse dimostrato il fatto costitutivo del diritto alla provvigione, rappresentato dall’iscrizione al ruolo dei mediatori.

Interponeva appello avverso detta decisione la società ingiunta e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, la C..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 32/2016 la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame, valorizzando il fatto che il mediatore avesse dimostrato, con documentazione prodotta in seconde cure e non specificamente contestata dalla parte appellata, la sussistenza del requisito di iscrizione all’albo.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.G. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Quartiere Picone di M.G. & C. S.a.s..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe errato nell’ammettere la produzione documentale eseguita dalla società in secondo grado, trattandosi di atti già in possesso del mediatore, che costui avrebbe quindi potuto depositare tempestivamente già in primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che la mancata dimostrazione dell’iscrizione del mediatore all’albo implicava l’assenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria, con conseguente nullità del contratto intercorso tra intermediato e mediatore per contrarietà a norma imperativa di legge. Ad avviso della ricorrente, tale carenza non poteva essere superata dalla produzione documentale eseguita dalla società in grado di appello.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, non sono fondate.

Esse, infatti, non si confrontano con la circostanza, emergente dalla decisione impugnata (cfr. pag.8) e non specificamente contestata da parte ricorrente, secondo cui “La ammissibilità della produzione della anzidetta documentazione non è stata oggetto di alcun dibattito”. In mancanza di specifica e tempestiva contestazione da parte dell’odierna ricorrente, la Corte di Appello ha correttamente tenuto conto anche della produzione eseguita dal mediatore in seconde cure, avendola ritenuta rilevante e indispensabile ai fini della decisione.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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