Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17782 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/07/2017),  n. 17782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30684/2011 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DARIO STEVANATO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi, l’inammissibilità del 3^ motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L.S., promotore finanziario in favore della banca Mediolanum, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001, con il quale, applicati nei suoi confronti i parametri di cui della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184, veniva riscontrato uno scostamento tra ammontare dei ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore, recuperando a tassazione i maggiori ricavi, rettificando ai fini IRPEF, IRAP ed IVA il reddito dichiarato. Lamentava il contribuente il difetto assoluto di motivazione dell’avviso e l’illegittimo ricorso allo strumento presuntivo. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza del 9.12.2008 respingeva il ricorso non essendo verificabile in atti la prova contraria agli strumenti presuntivi utilizzati dal fisco.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, ma la C.T.R. della Lombardia ribadiva che la peculiarità degli avvisi di accertamento basati sui parametri, comporta un’inversione dell’onere della prova, nel senso che è il contribuente che deve dimostrare il perchè dello scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato, prova che il contribuente non aveva fornito.

3. Propone ricorso per cassazione il L., affidato a tre motivi.

4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Infondato si presenta il primo motivo di ricorso, circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3,comma 184 e delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, potendo i parametri assumere al più una valenza di presunzione semplice, essendo necessariamente bisognosi di ulteriori elementi per legittimare un recupero di materia imponibile da parte dell’Amministrazione finanziaria. In proposito a confutazione dell’assunto è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 3415 del 20/02/2015).

1.1. Nel caso di specie, non risulta che nell’ambito del contraddittorio attivato dall’ufficio il contribuente abbia incombe allegato e provato la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento. Nel ricorso, peraltro, il contribuente, nel contestare la valenza dei parametri o studi di settore neppure indica con precisione gli elementi da lui addotti nel corso del contraddittorio idonei a tanto, limitandosi a richiamare il contratto di agenzia sottoscritto con la Mediolanum che non si comprende come possa in concreto incidere sullo “scostamento” posto a fondamento dell’avviso di accertamento (Sez. 5, n. 3415 del 20/02/2015).

2. Generici e, comunque, infondati si presentano, altresì, il secondo motivo di ricorso, circa il vizio di motivazione sullo scostamento del reddito dichiarato e quello determinato in base ai parametri imputabile all’esercizio di attività di promotore finanziario ad esclusivo vantaggio della Mediolanum ed il terzo motivo, circa l’omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell’atto per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di irrilevanza delle circostanze addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, a giustificazione del rilevato scostamento del reddito dichiarato da quello determinato in base ai parametri in violazione dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza impugnata, invero, ha dato atto delle ragioni dello scostamento in base ai parametri, evidenziando come nel contempo il contribuente si sia limitato solo ad evidenziare che i costi sostenuti sono in linea con i dati medi del settore, ma in proposito non ha fornito prova dei suoi assunti, nè del perchè dello scostamento.

2.1. Per quanto concerne, poi, la mancata espressa enunciazione dell’irrilevanza delle prove a discarico addotte dal contribuente, quest’ultimo, comunque, non ha indicato compiutamente quali prove sarebbero state pretermesse e le ragioni per le quali esse si presenterebbero idonee a disarticolare il ragionamento della sentenza impugnata. In ogni caso, dal complessivo tenore della sentenza impugnata, laddove è stato dato atto della mancata prova degli assunti del contribuente in sostanza si è voluto rimarcare l’inidoneità degli assunti del ricorrente ad incidere sui parametri legittimamente utilizzati ai fini dell’individuato scostamento.

3. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente va condannato alla rifusione in favore della parte controricorrente delle spese del grado di legittimità che vanno liquidate in Euro 2200,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte controricorrente delle spese del grado di legittimità che liquida in Euro 2200,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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