Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17781 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Rossano, con provvedimento depositato il 4.11.2008, nel procedimento

n. R.G. 787/07 pendente fra:

P.A.;

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. Il Tribunale di Rossano Calabro ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza sulla domanda di P.A., dirigente medico, dipendente della ASL (OMISSIS) di Rossano, volta all’accertamento del proprio diritto all’assunzione nel posto disponibile presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, dopo che il Tribunale di quest’ultima sede si era dichiarato a sua volta incompetente per territorio.

Il P. ha depositato “comparsa di costituzione” chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Rossano Calabro.

2. Il Tribunale ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice territorialmente competente, in ordine alla controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, va individuato esclusivamente ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ. e, pertanto, si identifica con quello del luogo ove si trova l’azienda restando esclusa la possibilita’ di riferimento sia al foro previsto dall’art. 20 cod. proc. civ. sia agli altri fori speciali previsti dal citato art. 413.

(Cass. 823/1990; 32271990).

3. Tale indirizzo tuttavia, nella specifica materia sulla quale e’ venuto formandosi, non e’ pacifico.

3.1. E’ stato infatti affermato che anche rispetto alla domanda proposta da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente e diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro gia’ costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando “de jure” il sorgere del rapporto, e’ il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di lavoro) e, dall’altro, che e’ consentita l’utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento (Cass. Sez. un. 11043/2001, conf. Cass. 16536/2002).

4. In materia diversa da quella cui fanno riferimento le sentenze cit. e’ stato peraltro affermato da questa Corte che nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale puo’ rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall’art. 413 cod. proc. civ., comma 2 solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all’epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene richiesto l’accertamento dell’obbligo a carico della societa’ convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro. (Cass. 8042/2002 in fattispecie relativa a domanda di dipendenti dell’ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di essere assunti alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A. ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 58).

La sentenza in esame ha chiarito, in motivazione che il giudice di appello aveva errato “nel ritenere “la competenza a conoscere della causa del Pretore di Milano per il criterio alternativo del forum loci”, in quanto dall’individuazione del provvedimento giudiziale richiesto (“l’accertamento del diritto degli originari ricorrenti all’assunzione al lavoro da parte della TELECOM” e conseguente “obbligo a carico della stessa di costituzione del relativo rapporto al lavoro subordinato”) e, quindi, dall’oggetto della domanda non poteva che derivare che l’unico foro competente a decidere su tale giudizio fosse quello fissato a norma degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. in relazione a quanto statuito dall’art. 413 cod. proc. civ., comma 5″ Secondo la sentenza, infatti, “per stabilire la competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro relative a rapporto di lavoro subordinato non ancora costituito tra le parti, occorre premettere in linea generale che – tralasciando le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 – l’art. 413 cod. proc. civ. regola la competenza per territorio contemplando quali fori diversi e alternativi: il foro di insorgenza del rapporto di lavoro (“nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto”), il foro dell’azienda o della dipendenza “alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto -, cui e’ stato aggiunto dalla L. n. 128 del 1992 il foro del domicilio dell’agente. L’art. 413 cit., comma 5 individua quale foro “residuo” non alternativo quello statuito dall’art. 18 cod. proc. civ. (id est, il foro generale per cui “e’ competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio…”).La sentenza, (richiamando fra l’altro, Cass. n. 14666/2001, Cass. n. 9321/1996, Cass. n. 823/1990) ha ritenuto di conseguenza che ” rispetto alla lite relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare ne’ il foro del luogo in cui “e’ sorto il rapporto” (foro che presuppone un rapporto di lavoro gia’ sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi) ne’ il foro della dipendenza aziendale che presuppone il lavoratore gia’ addetto alla dipendenza all’atto della estinzione (la cui competenza, tra l’altro, permane soltanto per sei mesi dalla data di cessazione del rapporto). Nella specie, pertanto, l’unico foro era quello “residuo” della sede della societa’ convenuta in giudizio per l’accertamento dell’obbligo (a carico di detta societa’) di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro” -. Adottando il criterio accolto in detta sentenza dovrebbe affermarsi quindi la competenza del Tribunale di Cosenza, quale sede dell’Azienda convenuta.

5. Tale conclusione non puo’ tuttavia essere accolta, perche’, nel caso di specie, avendo il P. proposto la domanda di assunzione in quanto dirigente medico dell’ospedale di Rossano e quindi nella sua qualita’ di dipendente pubblico, il criterio sopraenunziato cede dinanzi alla specifica previsione dell’art. 413 c.p.c., comma 5, dove il criterio di collegamento e’ rappresentato dalla sede dell’ufficio al quale e’ ( o era ) addetto il pubblico dipendente.

6. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza per territorio del di Tribunale di Rossano Calabro, dinanzi al quale vanno rimesse le parti; la questione presenta margini di incertezza che giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Decidendo sull’istanza di regolamento d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Rossano Calabro dinanzi al quale rimette le parti; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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