Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17781 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16860-2016 proposto da:

C.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO LA

PEDALINA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

G.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

CRISAFULLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

e contro

GU.LU. e F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 659/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20.3.1996 G.F. e F.G. evocavano in giudizio Gu.Lu. e C.A. innanzi il Pretore di Messina, lamentando che questi ultimi, a seguito di opere eseguite sul fondo servente di loro proprietà, avessero unilateralmente modificato il tracciato della servitù di passaggio costituita a servizio del fondo di parte attrice. Invocavano la declaratoria dell’illegittimità di detta modifica, per essere il nuovo tracciato meno agevole del precedente, il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 2473/2004 il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando i convenuti al ripristino e alle spese del grado.

Interponeva appello Gu.Lu. e si costituivano in seconde cure G.F. e F.G., resistendo al gravame e spiegando a loro volta appello incidentale in relazione alla parte della domanda non accolta in prime cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 659/2015, la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile l’appello incidentale ed accoglieva in parte quello principale, dichiarando legittimo il trasferimento del tracciato della servitù di passaggio sul nuovo percorso, ma condannando comunque gli appellanti principali al ripristino del tracciato originario per consentire il transito eccezionale con attrezzi agricoli di particolare ingombro e peso.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.A. affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso G.F.. F.G. e Gu.Lu., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1064 e 1065 e l’apparenza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perchè la Corte di Appello avrebbe costituito un diritto di servitù di passaggio “straordinario” non conforme al canone legale, in tal modo imponendo al fondo servente un onere addirittura maggiore rispetto a quello preesistente.

La censura è fondata.

La Corte di Appello, nel distinguere tra esercizio “ordinario” e “straordinario” della servitù di passaggio e nel prevedere in sostanza due distinti tracciati per le due anzidette modalità, ha di fatto duplicato l’onere a carico del fondo servente, in violazione del principio generale di non aggravamento sancito dall’art. 1168 c.c. (Cass. Sez.2, Sentenza n. 1663 del 16/02/1988, Rv.457687; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/04/2006, Rv.593061).

Va inoltre ribadito che il trasferimento della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente, tanto nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest’ultimo (art. 1068 c.c., comma 2) che nell’ipotesi in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante (art. 1068 c.c., comma 3) comporta, quando il diritto reale sia esercitato su una specifica porzione ben individuata del fondo servente – come nel caso di servitù di passaggio incidente su un determinato tracciato – l’estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione, analogamente a quanto avviene nel diverso caso, disciplinato dall’art. 1068 c.c., u.c., di trasferimento del diritto reale su diverso fondo dello stesso proprietario (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 3139 del 06/11/1971, Rv. 354485; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31456 del 05/12/2018, Rv.651759).

Il giudice di merito, in altri termini, avrebbe dovuto verificare se, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio del diritto di passaggio, il nuovo tracciato era sufficiente ad assicurare al proprietario del fondo dominante la medesima utilitas del tracciato originario, tenendo conto che “La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9031 del 05/05/2016, Rv.639893; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 21/06/2000, Rv.537881).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di legittimità, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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