Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17781 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 11002-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO GRISANTI, e

rappresentato difeso dagli Avvocati NICOLETTA CORRERA ed EMILIO

BALLETTI, anche con facoltà disgiunte, in virtù di delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAIMARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’Avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato PAOLO PUGLIESE, anche con facoltà disgiunte, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7843/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2017 R.G.N. 2388/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA FIORINI per delega Avvocato GERARDO VESCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 23562 del 2011, rigettava la domanda proposta da S.S., nei confronti della SAIMARE spa, finalizzata a: accertare e dichiarare l’inefficacia, la nullità e/o annullabilità ovvero ancora l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione comunicata con nota del 23.10.2008 e, per l’effetto, condannare la società convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei di retribuzione illegittimamente trattenuti in applicazione della medesima sanzione; previo accertamento della inefficacia, della nullità e/o annullabilità ovvero ancora dell’illegittimità del licenziamento intimato il (OMISSIS) (….) condannare la società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro ovvero in un posto professionalmente equivalente nonchè al risarcimento del danno subito.

2. Il licenziamento impugnato era stato intimato perchè il giorno (OMISSIS) S.S. aveva preso in servizio solo alle ore (OMISSIS) e la giustificazione addotta dal dipendente (secondo il quale il ritardo sarebbe stato dovuto al protrarsi della prestazione lavorativa nella sera precedente fino alle (OMISSIS) a causa del ritardo di tre navi della (OMISSIS) e di un incidente verificatosi durante l’imbarco delle autovetture e susseguente sbarco di un ufficiale) era risultata non veritiera, sì da ledere il rapporto fiduciario; al lavoratore era stata contestata la recidiva con riferimento ad una sanzione irrogata il (OMISSIS) che veniva anche essa impugnata.

3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7.9.2012, confermava la suddetta decisione.

4. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 7419 del 2016, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, cassava la sentenza di 2^ grado rilevando che, da parte dei giudici di seconde cure, era mancata una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto contestato, alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario (anche in relazione alla successiva condotta sostanziatasi nella menzogna); sottolineava che era risultato omesso l’apprezzamento del grado di colpa o dell’elemento intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza dell’omissione in relazione al ruolo assegnato al lavoratore e alle mansioni assegnategli.

5. Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 7843 del 2017 rigettava nuovamente l’appello dello S. il quale impugnava ancora detta decisione per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resisteva con controricorso la SAIMARE spa.

6. E’ stato depositato, nell’interesse del ricorrente, atto di rinuncia con contestuale accettazione della controparte, sottoscritto anche dai rispettivi Difensori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La decisione dei giudici di rinvio è fondata sulle seguenti argomentazioni: a) la condotta addebitata non poteva ricondursi alle previsioni di cui all’art. 27 CCNL, che contemplava la fattispecie del mero ritardo nella presentazione in servizio, perchè nella contestazione del (OMISSIS) era stata richiamata anche un incomprensibile attestato giustificativo offerto dal lavoratore nonchè gli esiti dei riscontri effettuati; b) la vicenda, nella sua complessa articolazione (presentazione in ritardo – omessa comunicazione per rendere nota la ritardata presentazione in servizio – la menzogna del dipendente e l’uso di un incomprensibile attestato di giustificazioni) doveva ritenersi incontrovertibilmente accertata, a anche in relazione all’ammissione di fatti da parte dello stesso dipendente in sede di procedimento disciplinare e dalle verifiche effettuate dalla società; c) la massima sanzione erogata era proporzionata in relazione al comportamento del lavoratore che ha tentato di occultare la propria inottemperanza ai doveri contrattuali, connotato per estrema gravità e lesivo del vincolo fiduciario, avendo riguardo all’utilizzo di un documento giustificativo che era risultato falso; d) tale falsità era riferibile allo S. che aveva avuto piena consapevolezza della finalità del falso e, cioè, dell’utilità dell’atto allo scopo di raggirare il datore di lavoro; e) restavano sullo sfondo la contestata recidiva e le condizioni psicologiche del lavoratore delle quali egli non aveva dato alcuna notizia alla società; f) alla gravità del comportamento del lavoratore si aggiungeva il danno per la società potenzialmente riconducibile e cioè derivante dalla fatturazione alla (OMISSIS) di servizi mai effettuati; g) sugli ulteriori motivi di doglianza, non si riteneva di pronunciarsi su questioni dichiarate assorbite dalla cassazione, senza espressa indicazione di insufficienza o omessa motivazione della decisione di appello.

2. I motivi di ricorso per cassazione possono essere così sintetizzati.

3. Con il primo motivo si denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 24 Cost., degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 112,115,116 e 384 c.p.c., dell’art. 27 Contratto Collettivo SAIMARE, anche in relazione agli artt. 1362 e 1371 c.c., per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove e dei documenti allegati agli atti di causa: in particolare, in ordine all’accertamento della conseguenza del licenziamento irrogato allo S. con nota aziendale del (OMISSIS), in relazione agli addebiti ascritti ad esso S. con nota aziendale del (OMISSIS), nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: si sostiene che i giudici del rinvio, nella loro valutazione di sussistenza della giusta causa e di proporzionalità della misura, avevano effettuato un accertamento solo parziale ed erroneo dei fatti acclarati e degli elementi di causa, in quanto mai la società aveva contestato allo S. sia la falsità del documento sia di essere stato l’autore con una finalità ben precisa; il tutto in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e delle disposizioni in tema di procedimento ex art. 384 c.p.c..

4. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 24 Cost., degli artt. 2104, 2106, 2119 e 2909 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 112,115,116,214 – 220,221 – 227e 324 c.p.c., per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione “contra legem” delle prove e dei documenti allegati agli atti di causa:: in particolare, in ordine all’accertamento della congruenza del licenziamento irrogato allo S. con nota aziendale del (OMISSIS), in relazione agli addebiti ascritti ad esso S. con nota aziendale del (OMISSIS), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici del rinvio affermato la falsità di un documento pur non essendo stata mai accertata giudizialmente in corso di causa (cioè nei precedenti gradi di giudizio) nè comunque in nessun altro giudizio o in nessuna altra sede ovvero per non essere stato chiesto tale accertamento da nessuna delle parti in causa.

5. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la violazione ed errata applicazione dell’art. 4 Cost. degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 115 e 116 e 384, per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione “contra legem” delle prove e dei documenti allegati agli atti di causa: in ordine all’accertamento della congruenza del licenziamento irrogato allo S. con nota aziendale del (OMISSIS) in riferimento agli addebiti ascritti ad esso S. con nota aziendale del (OMISSIS): in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: si rappresenta che i giudici del rinvio non avevano valutato che: a) lo S. era stato costretto a dovere fornire le dichiarazioni ritenute “non veritiere” in merito alle ragioni del suo ritardo al lavoro in via immediata, all’atto stesso del suo ritardo, senza assistenza difensiva e con il forte condizionamento della pressione psicologica dei suoi superiori gerarchici, b) la condizione psico-fisica e sanitaria sensibilmente deficitaria, come risultante dalla documentazione in atti mai impugnata ex adverso; c) le dichiarazioni di cui sopra non erano state mai confermate nel prosieguo del procedimento disciplinare; d) la mancanza di danno o anche di solo mero pericolo di danno per la società; e) il fatto che il CCNL-codice disciplinare, per fattispecie analoghe, prevedeva sanzioni disciplinari solo di tipo conservativo; tutte le suddette circostanze si palesavano decisive perchè, se prese in considerazione, avrebbero portato ad una pronuncia di segno opposto a quella adottata.

6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’accertamento della illegittimità dell’impugnata sanzione disciplinare di cui alla nota aziendale del (OMISSIS): in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non essersi i giudici del rinvio pronunciati sul terzo motivo dell’originario appello (relativo alla legittimità della sanzione disciplinare conservativa adottata nell'(OMISSIS) la cui questione, oggetto di ricorso per cassazione, era stata ritenuta assorbita), opinando che non vi era una espressa indicazione di insufficienza o omessa motivazione della decisione di appello.

7. E’ stato, nelle more, come sopra detto, depositato atto di rinunzia, da parte dello S., al ricorso di cui si controverte, in cui si dava atto che le parti avevano trovato un accordo bonario per la definizione della controversia. Tale atto risulta accettato dalla società.

8. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4.

9. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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