Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17780 del 19/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/07/2017),  n. 17780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23324/2011 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CHIARIGEST SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE V.LE CAVOUR 56

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. La Chiarigest s.r.l. in persona del legale rappr.p.t. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso il diniego di condono dell’Agenzia delle Entrate non potendo considerarsi valida la dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, diniego fondato sulla mancata esecuzione alle scadenze previste dei pagamenti con versamento solo della prima rata. La contribuente sosteneva che l’ufficio illegittimamente aveva ritenuto non perfezionato il condono perchè il pagamento della prima rata era condizione unica per consolidare gli effetti della sanatoria.

La C.T.P. di Lecce rigettava il ricorso con sentenza del 24.10.2008.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Chiarigest e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello, dichiarando valido ed efficace il condono concluso dalla società ricorrente, evidenziando che in caso di condono di omessi o tardivi versamenti in base alla dichiarazione della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, con opzione per il pagamento rateale di quanto dovuto, il condono deve essere considerato valido ed efficace nei limiti degli importi pagati salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo gli importi relativi alle rate non pagate, applicando agli stessi la sanzione del 30% oltre interessi; il condono, pertanto, era da ritenersi efficace con la presentazione della domanda e la tempestività del primo versamento.

3. Propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che, diversamente dalle altre forme di “condono”, la sanatoria in questione si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute, cosa questa non avvenuta nella fattispecie.

4. Ha resistito con controricorso la Chiarigest s.r.l., che ha concluso per l’inammissibilità, od in subordine, per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso merita accoglimento, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale; ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica, nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge, dovendosi, quindi, escludere l’applicabilità dei principi elaborati con riguardo all’ipotesi di condono fiscale regolati dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62 bis, alla previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in quanto solo con riguardo a quest’ultima ipotesi (di condono cosiddetto clemenziale) è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, l’integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria. (Sez. 6-5, n. 25238 del 08/11/2013). Il condono fiscale ex art. 9-bis, dunque è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Sez. 5, n. 26683 del 22/12/2016).

6. Nel caso di specie, dunque, non avendo la Chiarigest eseguito alle scadenze previste i pagamenti rateali, versando solo la prima rata nei termini stabiliti dalla legge, il condono non si è perfezionato con la conseguente fondatezza del proposto ricorso. La sentenza impugnata va pertanto cassata e nel merito essendo riemerso il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria il ricorso originario della società Chiarigest va respinto.

7. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate ricorrendone giustificate ragioni.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e pronunciando nel merito rigetta l’originario ricorso della parte contribuente e compensa le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA