Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17780 del 07/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17780 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO GIUSEPPE – RUBINO PIETRO – ANCHE QUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA “RUBINO GIUSEPPE E PIETRO
S.N.C.”.

Elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza,
n. 24, presso il cav. Luigi Gardin; rappresentati e
difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Alessandro di Cagno.

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Data pubblicazione: 07/08/2014

ricorrenti
contro
COMUNE DI BARI

Elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio, n. l, nello studio dell’avv. Francesco Macario; rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Roberta Valente.
controricorrente
nonché contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARt DELLA PROVINCIA DI BARI

Elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma,
n. 4, nello studio dell’avv. Marco Baliva; rappresentato e difeso, giusta procura spec liale in calce
al controricorso, dall’avv. Pasquale Lonero.
controriporrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari,
n. 1251, depositata in data 27 dicembre 2007;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 29 gennaio 2014 del consigliere dott. Pietro
Campanile;
sentito per i ricorrenti l’avv. A. di’Cagno;
sentito l’avv. Lonero, munito anche di delega
dell’avv. Valente, per i controricorr Ienti;

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Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Rosario Giovanni
Russo, il quale ha concluso per l’accoglimento del
del ricorso.
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Tribunale
di Bari condannava il Comune di Bari e l’IACP della
provincia di Bari al pagamento in favore di Giuseppe e Pietro Rubino, in proprio e quali legali rappresentanti della S.n.c. Rubino Giuseppe e Pietro,
al pagamento delle somme di C 41.977,46 ed C
16.982,49, oltre accessori, a titolo, rispettivamente, di risarcimento del danno da occupazione
espropriativa di alcuni terreni posti in località
Ceglie e di indennità per la relativa occupazione
legittima.
1.1 – La Corte di appello di Bari, pronunciando
sulle impugnazioni proposte avverso detta decisione
dall IACP, e, in via incidentale, dai Rubino, con
la sentenza indicata in epigrafe confermava il giudizio in merito alla concorrente responsabilità
dell’Istituto nella produzione del ‘danno, nonché
la stima delle aree occupate e l’applicazione dei
criteri riduttivi di cui all’art. 3, comma 65, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

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1.2 – Affermava l’erroneità dell’attribuzione della
rivalutazione monetaria fino al saldo, anziché fino
alla data della sentenza; dichiarava la nullità
della decisione di primo grado, in qu4nto viziata
da incompetenza, in merito alla determinazione
dell’indennità relativa all’occupazione temporanea
legittima, che commisurava agli interessi legali,
da calcolarsi sulla base delle singole annualità,
sulla base dell’indennità di espropriazione.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione

i sigg.

Pietro e Giuseppe Rubino, in proprio e
nell’anzidetta qualità, propongono ricorso, affidato ad unico motivo, cui il Comune di pari e l’IACP
resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione É

2 – Deve preliminarmente disporsi lq riunione dei
ricorsi, in quanto proposti avverso là medesima decisione.
2.1 – Con unico motivo i proprietay_ indicati in
epigrafe deducono, con formulazione eli idoneo quesito di diritto, violazione della L. n. 359 del
1992, art. 5 bis, con riferimento ai criteri legali

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di determinazione dell’indennità di occupazione
temporanea e del risarcimento per la perdita del
bene a seguito di occupazione espropriativa, invocando, a seguito dell’abrogazione di tale norma,
l’applicazione del principio secondo cui il ristoro
deve essere effettivo e, quindi, commisurato al valore venale dei fondo.
2.1 – La censura è fondata alla luce dalle sentenze
della Corte costituzionale n. 348 e 349 del
2007, nel frattempo intervenute, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del
1992 , art. 5 bis.
Ritiene la Corte che non possa prescipdersi – non
essendosi formato il giudicato in merito

alle con-

crete modalità di determinazione delle indennità da dette pronunce, attesa l’efficacia delle stesse
nei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione dell’indennità
di occupazione e dell’ammontare del, risarcimento
per l’occupazione espropriativa (sulía quale si è
formato il giudicato interno , i quali non potrebbero certamente essere regolati da norme dichiarate
incostituzionali.
Torna quindi nuovamente applicabile, per la determinazione dell’indennizzo, il criterio generale del

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valore di mercato del bene, già previsto dalla L.
25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce
l’unico ancora rinvenibile nell’ordinamento, non
essendo stato abrogato dal T.U. approvato con
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta
norma fa espressamente salvo “quanto previsto
dall’art. 57, comma 11 (oltre che dall’art. 57 bis)
il quale esclude l’applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è .accaduto nel
caso in esame, “alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la aichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità 1 ed urgenza
dell’opera, ribadendo che continuano ad applicarsi
tutte le normative vigenti a tale eita, fra cui,
pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n.
1
2359 del 1865, art. 39.
L’ indennità di occupazione e l’amffiontare della
somma dovuta a titolo di risarcimento per la irreversibile trasformazione del bene, bertanto, dovranno calcolarsi con riferimento al, valore pieno
delle aree espropriate, secondo la previsione della
L. n. 2359 del 1865, ai sensi del richiamato art.
39.
3 – La sentenza impugnata deve essere cassata, con
rinvio alla Corte di appello di Bari, che, in di-

versa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regc4amento delle spese processuali inerenti al presepte giudizio

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa larsentenza impugnata e, rinvia, anche per le

spese,

alla Corte

di appello di Bari, in diversa composizione.
CosidecisoinRona,nellacameradiconsiglio della prima se ione civile, il 29 gennai/ 9′ 2014.
ere

st.

Il Psic ente

di legittimità.

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