Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1778 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1778 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9645-2010 proposto da:
DE SALVATORE CONCETTA C.F.

DSLCCT34M41F839G,

DE

SALVATORE CARMELA C.F. DSLCML47L61F839E, DE SALVATORE
GAETANO C.F. DSLGTN40C10F839W, DE SALVATORE ANNUNZIATA
C.F. DSLNNZ42P66F839E, DE SALVATORE CIRO C.F.
DSLCRI56D12F839X, tutti nella qualità di eredi di DE
2013
3488

SALVATORE VINCENZO, domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
IROLLO GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 28/01/2014

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 5008/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/10/2009 R.G.N. 4491/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

R.G. n. 9645/10
Ud. 4 clic. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

proposta da De Salvatore Vincenzo nei confronti dell’INPS,
condannava l’Istituto a corrispondergli l’indennità di
accompagnamento a decorrere dal giugno 2004.
Accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dal
predetto assistito, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in
data 25 settembre – 22 ottobre 2009, condannava l’INPS a
corrispondere la prestazione suddetta a favore degli eredi
dell’appellante, De Salvatore Concetta, Gaetano, Annunziata,
Carmela e Ciro, costituitisi in giudizio a seguito del decesso del
loro dante causa avvenuto in corso di causa, a decorrere dal 1°
febbraio 2004 e sino al 16 marzo 2005, data quest’ultima del
decesso.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto
ricorso i predetti eredi.
L’INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi, cui fanno seguito, ex
art. 366 bis cod. proc. civ, non più in vigore, ma applicabile

ratione temporis, i relativi quesiti di diritto.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli
artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ. nonché vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deducono che il consulente tecnico d’ufficio nominato in
grado d’appello ha ritenuto di non potere attribuire rilevanza a
due certificazioni mediche in quanto prodotte in fotocopia, una
del 2003 e l’altra del 2000, nelle quali, secondo lo stesso c.t.u.,

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda

2

erano “descritte condizioni funzionali che fanno propendere per
la perdita di autonomia” dell’assistito.
Aggiungono i ricorrenti che la Corte di merito, nel
condividere il giudizio espresso dal c.t.u., non ha considerato che
le certificazioni mediche suddette non erano state disconosciute
e, quindi, a norma dell’art. 2719 cod. civ., avevano la stessa

valutazione delle risultanze processuali ai sensi degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 L. n. 118 del 1971, 3 L.
n. 18 del 1980, 5 D.P.R. n. 698 del 1994 e 149 disp. att. cod.
proc. civ.
Deducono che, nonostante il c.t.u. avesse affermato che il
defunto De Salvatore Vincenzo sin dal gennaio 2004 aveva diritto
all’indennità di accompagnamento, la Corte di merito,
dichiarando di condividere il giudizio espresso da tale ausiliare,
ha condannato l’INPS al pagamento della prestazione a decorrere
dal 10 febbraio 2004, e cioè dal primo giorno del mese successivo
al riconoscimento del diritto, anziché, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, dalla data di maturazione dello
stesso.
3. Il primo motivo non può essere accolto.
Pur condividendosi l’assunto dei ricorrenti secondo cui le
copie fotografiche delle certificazioni mediche, non essendo state
espressamente disconosciute, avevano la stessa efficacia delle
autentiche a norma dell’art. 2719 cod. civ., osserva tuttavia il
Collegio che il motivo è improcedibile.
I ricorrenti infatti, nell’affermare che il c.t.u., al fine di
esprimere il giudizio medico-legale sulle condizioni del defunto
De Salvatore Vincenzo, avrebbe dovuto avvalersi delle
certificazioni mediche suddette, non producono tali certificazioni,
in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.,
secondo cui, a pena di improcedibilità, insieme col ricorso

efficacia delle autentiche. Tutto ciò ha comportato una errata

3

devono essere depositati, tra l’altro, i documenti sui quali il
ricorso si fonda, limitandosi ad indicare, tra i documenti
prodotti, i fascicoli del primo e del secondo grado del giudizio.
Al riguardo questa Corte ha affermato che, pur essendo
l’onere del ricorrente soddisfatto, sulla base del principio di
strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai
produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, tuttavia
resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli
stessi (cfr. Cass. Sez. Un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. 16
marzo 2012 n. 4220; Cass. 9 aprile 2013 n. 8569).
La mancata ottemperanza a tali oneri comporta
l’improcedibilità del motivo.
4. Il secondo motivo è fondato.
E’ principio consolidato di questa Corte che i benefici
economici connessi al riconoscimento del diritto ad una
prestazione assistenziale, nel caso in cui il requisito sanitario si
concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in
giudizio, per effetto dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.
decorrono immediatamente a partire dalla data dell’accertata
insorgenza dello stato invalidante (Cass. 2314/04; Cass. sez. un.
12270/04; Cass. 20367/04; Cass. 24883/06; Cass. 14516/07;
Cass. 18157/07; Cass. 22412/09).
La sentenza impugnata, che ha fatto decorrere la
prestazione dal primo giorno del mese successivo all’effettiva
insorgenza dello stato invalidante, deve pertanto essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.
proc., con la condanna dell’INPS a corrispondere ai ricorrenti,
quali eredi di De Salvatore Vincenzo, l’indennità di
accompagnamento a decorrere dal 1° gennaio e sino alla data del
decesso di quest’ultimo, con gli accessori di legge.

documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la

4

Vanno confermate le statuizioni sulle spese adottate dai
giudici di merito, mentre vanno compensate tra le parti le spese
del presente giudizio, avuto riguardo all’esito dello stesso
(riconoscimento della prestazione con retrodatazione della stessa
di un mese).
P. Q. M.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, condanna l’INPS a corrispondere ai
ricorrenti l’indennità di accompagnamento relativa al loro dante
causa De Salvatore Vincenzo a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
sino alla data del decesso di quest’ultimo, con gli accessori di
legge. Conferma le statuizioni sulle spese adottate dai giudici di
merito e compensa tre le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 4 dicembre 2013.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA