Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1778 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 434/2016 proposto da:

CARROZZERIA SCHEMBRI S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO, in virtù di

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato SALVATORE BARRESI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SAE S.N.C., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 801/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, emessa il

14/05/2015 e depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Carrozzeria Schembri S.r.l., cessionaria del credito vantato da S.C.S., a titolo di danni riportati in un sinistro stradale, nei confronti di Sae s.n.c., di P.C. e di Vittoria Assicurazioni S.p.a., ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 801/2015, pubblicata in data 21 maggio 2015, con cui il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dall’attuale ricorrente nei confronti di Sae s.n.c., di P.C. e di Vittoria Assicurazioni S.p.a. e avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento n. 712/2012 che, in parziale accoglimento della domanda proposta, aveva liquidato, in favore dell’attrice Carrozzeria Schembri S.r.l., nella predetta qualità, il danno in complessivi Euro 2.504,62, da cui andava detratto l’acconto di Euro 2.100,00 già versato dalla società assicuratrice.

Vittoria Assicurazioni S.p.a. ha resistito con controricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

3. Con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di appello erroneamente dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dall’attuale ricorrente”.

La società ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che “la richiesta nel conclusum di riforma della sentenza non è preceduta nella parte cosiddetta argomentativa dell’appello da alcuna doglianza connotata dei necessari requisiti ex art. 342 c.p.c., nuovo testo”. Al riguardo, sostiene la ricorrente di aver, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, indicato espressamente e specificamente i punti della decisione censurata e di aver chiaramente indicato le modificazioni richieste della sentenza impugnata.

4. Il motivo è fondato.

4.1. Si osserva che, pur avendo indicato in rubrica l’art. 360 c.p.c., n. 3 e non correttamente il n. 4 della medesima norma, risulta comunque evidente che la ricorrente ha inteso lamentare, come peraltro espressamente deduce, un error in procedendo, sicchè non incide l’errata indicazione del n. 3) piuttosto che del n. 4) dell’art. 360 c.p.c.. Va pure rilevato che nella specie trova applicazione l’art. 342 c.p.c., così come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

4.2. Alla luce dei motivi di appello, il cui contenuto è specificamente indicato in ricorso – sicchè il rispetto, sotto questo profilo, dell’art. 366 c.p.c., n. 6, consente l’esame diretto dell’atto di citazione in appello -, l’impugnazione proposta risulta formulata in modo conforme al dettato normativo di cui all’art. 342 c.p.c., nel testo catione temporis (arg. ex Cass. 5/02/2015, n. 2143; v. pure Cass., ord., 14/10/2016, n. 20841).

5. Stante la fondatezza dell’unico motivo, il ricorso va accolto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vittoria Assicurazioni S.p.a. ha depositato memoria.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla società controricorrente.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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