Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17779 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16082 – 2016 R.G. proposto da:

A.E. – c.f. (OMISSIS) – A.F. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Gianluca Morello e dall’avvocato

Ruggero Castegnaro ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Barberini, n. 36, presso lo studio dell’avvocato Stefano Queirolo;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, A.A. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Avezzana n. 3, presso

lo studio dell’avvocato Salvatore di Mattia che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Livio Viel li rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 89/2016 del tribunale di Belluno, udita la

relazione nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2019 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 19.1.2007 A.F. ed A.E., rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuario di tre locali autorimessa con accesso dall’area scoperta costituente il solaio di copertura dello stabile del condominio “(OMISSIS)”, di (OMISSIS), citavano il condominio, in persona dell’amministratore – ovvero della ” A. s.a.s. di A.A. e R. & C.” in persona del legale rappresentante, A.A. – nonchè A.A., in proprio, a comparire dinanzi al locale giudice di pace.

Deducevano che i locali autorimessa fruivano di servitù di passaggio attraverso il solaio di copertura dello stabile condominiale; che al fine di individuare adeguatamente l’area di esercizio della servitù erano state da tempo tracciate delle strisce gialle lungo il solaio.

Deducevano che nondimeno, il 27.7.2006, taluni operai, incaricati a loro dire da A.A., avevano provveduto alla cancellazione delle strisce.

Chiedevano che il condominio “(OMISSIS)” ovvero A.A. fossero condannati al risarcimento del danno sofferto, da liquidarsi nell’importo di Euro 1.020,00.

1.1. Si costituivano il condominio “(OMISSIS)” ed A.A..

Preliminarmente instavano per la declaratoria di incompetenza dell’adito giudice di pace e per la declaratoria di nullità – tra l’altro – dell’avversa citazione; in ogni caso invocavano il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 15/2009 l’adito giudice di pace condannava il condominio “(OMISSIS)” a pagare agli attori la somma di Euro 1.020,00.

2. Proponevano appello il condominio “(OMISSIS)”, in persona dell’amministratore, ed A.A., in proprio.

Resistevano A.F. ed A.E..

2.1. Con sentenza n. 89/2016 il tribunale di Belluno accoglieva il gravame e rigettava la domanda risarcitoria esperita dagli originari attori.

Evidenziava il tribunale che, sebbene la servitù di passaggio invocata dagli iniziali attori fosse da riconoscere, era da disconoscere nondimeno il preteso loro diritto di mantenere le strisce gialle già tracciate lungo il solaio di copertura dello stabile condominiale.

Evidenziava segnatamente che gli appellati non avevano dato prova di una autorizzazione in tal senso del condominio, condominio che, viceversa, aveva nel 1999 adottato delibere contrarie alla conservazione delle strisce; che al contempo non poteva scorgersi autorizzazione implicita nella circostanza per cui l’assemblea condominiale non aveva per lungo tempo inteso dar esecuzione alla delibera con cui era stata disposta la cancellazione delle strisce.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.F. ed A.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS) ed A.A. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità e con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Hanno del pari depositato memoria i controricorrenti.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione dell’art. 1131 c.c..

Deducono che la proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 15/2009 del giudice di pace di (OMISSIS) non è stata nè previamente autorizzata nè successivamente ratificata dall’assemblea condominiale.

Deducono conseguentemente che l’appello doveva reputarsi inammissibile.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione dell’art. 1064 c.c., comma 1 e art. 1067 c.c..

Deducono che quali proprietari del fondo dominante non avevano necessità di un’autorizzazione dell’assemblea condominiale al fine di rendere evidente il luogo di esercizio della servitù; che invero si tratta senz’altro di una facoltà ricompresa nel loro diritto.

Deducono che la realizzazione di strisce idonee ad individuare il luogo di esercizio della servitù di certo non rende più gravosa la condizione del fondo servente, viepiù che le strisce gialle erano state apposte dagli originari convenuti.

Deducono che la cancellazione delle strisce è atta ad impedire l’esercizio della servitù non già a renderlo più incomodo.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione dell’art. 1130 c.c..

Deducono che le delibere dell’anno 1999, alla cui stregua il tribunale ha assunto che l’assemblea condominiale si era espressa in senso contrario alla conservazione delle strisce, erano state revocate da quella successiva del 3.1.2000.

Deducono al contempo che la Delib. in data 2.1.1999 non ha alcuna valenza, siccome non figurava all’o.d.g. lo specifico argomento della cancellazione delle strisce gialle; che della cancellazione delle strisce si fece cenno nelle cosiddette “varie ed eventuali”.

8. E’ destituita di fondamento l’eccezione pregiudiziale formulata dai controricorrenti, ancorata al rilievo per cui non sarebbe “rintracciabile nel testo della procura speciale in calce all’impugnativa notificata una positiva volontà dei conferenti – ricorrenti di adire il Giudice di legittimità” (così controricorso, pag. 5).

E’ sufficiente, da un canto, evidenziare che la procura speciale in calce al ricorso è intitolata “procura speciale per ricorso per cassazione”.

E’ sufficiente, d’altro canto, far riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2015, n. 1205).

9. Si è anticipato che il giudice di pace di Cortina d’Ampezzo, adito con citazione del 19.1.2007, ha pronunciato con sentenza n. 15/2009 condanna per Euro 1.020,00 ovvero condanna per l’importo invocato dagli iniziali attori (cfr. ricorso, pag. 5).

La pronuncia del giudice di pace ha costituito dunque esplicazione della sua giurisdizione equitativa necessaria ex art. 113 c.p.c., comma 2, (il caso de quo, ovviamente, non è ascrivibile all’ipotesi fatta salva dell’art. 113 c.p.c., comma 1).

Ne discende che la pronuncia del giudice di pace, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto con D.Lgs. n. 40 del 2006), era appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

10. Ebbene è innegabile, alla luce dell’insegnamento pur delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 18.11.2008, n. 27339; Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6410; Cass. (ord.) 31.7.2017, n. 19050), che a tal ultime prefigurazioni poteva e può essere ricondotto l’appello che il condominio “(OMISSIS)” ed A.A. hanno esperito avverso la sentenza di prime cure limitatamente alle censure veicolanti la pretesa incompetenza ratione materiae del giudice di pace e la pretesa invalidità od inefficacia dell’iniziale citazione.

Di certo alle medesime prefigurazioni non poteva nè può esser ricondotto l’esperito appello limitatamente alle censure afferenti al “merito”.

11. Su tale scorta si osserva quanto segue.

11.1. Per un verso, il tribunale di Belluno era senz’altro investito di potestas iudicandi in ordine alle prime ragioni di censura, relativamente alle quali, in particolare relativamente al profilo della competenza, ha ineccepibilmente pronunciato ed ha ineccepibilmente dato atto della competenza del giudice di pace alla luce del condivisibile rilievo per cui “la domanda proposta in giudizio era (…) di condanna al risarcimento del danno, e non rientrava tra le cause relative a diritti reali su beni immobili (…) riservate al Tribunale” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso, le ragioni “processuali” di censura per nulla sono riflesse nei motivi di ricorso a questa Corte di legittimità e dunque sono del tutto estranee alla materia del contendere oggetto del presente giudizio di legittimità.

Per altro verso ancora, il tribunale di Belluno era del tutto privo di potestas iudicandi in ordine alle ragioni di censura afferenti al “merito”.

12. Ne discende che l’appello esperito dal condominio “(OMISSIS)” e da A.A. era ammissibile ex art. 339 c.p.c., comma 3, con riferimento alle ragioni “processuali” di censura, ragioni che il tribunale ha ineccepibilmente respinto (cfr. Cass. 8.6.2006, n. 13353) e che in questa sede per nulla rilevano.

Era viceversa inammissibile – e va dichiarato inammissibile – ex art. 339 c.p.c., comma 3, con riferimento alle ragioni di censura di “merito”, ragioni che il tribunale ha erroneamente accolto, allorchè ha disconosciuto il risarcimento invocato da A.E. e A.F. ed in precedenza accordato dal giudice di pace.

Ovviamente l’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 21.11.2001, n. 14725; Cass. 25.9.2017, n. 22256).

12.1. Conseguentemente la sentenza n. 89/2016 del tribunale di Belluno va, in parte ovvero nella parte in cui ha accolto le censure di “merito”, cassata senza rinvio.

13. In considerazione dell’esito finale della lite (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880; Cass. 11.1.2008, n. 406), senza dubbio favorevole agli iniziali attori, ricorrenti in questa sede, il condominio “(OMISSIS)” ed A.A. vanno in solido condannati a rimborsare ad A.E. e a A.F. le spese del giudizio d’appello, liquidate nella medesima misura di cui alla sentenza n. 89/2016 del tribunale di Belluno, nonchè le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

14. Ovviamente non merita alcun seguito l’istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c. esperita dai controricorrenti.

15. In dipendenza – comunque – del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte così provvede:

pronunciando sul ricorso dichiara parzialmente inammissibile l’appello proposto dal condominio “(OMISSIS)” e da A.A. avverso la sentenza n. 15/2009 del giudice di pace di Cortina d’Ampezzo;

cassa parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, senza rinvio la sentenza n. 89/2016 del tribunale di Belluno;

condanna in solido il condominio “(OMISSIS)” ed A.A. a rimborsare ad A.E. e a A.F. le spese del giudizio d’appello dinanzi al tribunale di Belluno, che si liquidano in complessivi Euro 1.620,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna in solido il condominio “(OMISSIS)” ed A.A. a rimborsare ad A.E. e a A.F. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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