Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17779 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/07/2017),  n. 17779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18607/2011 proposto da:

F.LLI B. DI B.A.R. & C. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorso successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si riporta agli

scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La F.lli B. s.a.s. di B.A.R. & C., in persona del legale rappr. p.t. B.A.R., proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno di imposta 2004 per maggiori redditi Irap ed IVA, emesso in relazione allo scostamento rispetto alla media degli studi di settore.

1.1. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza dell’8.7.2008, rigettava il ricorso e del pari la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza del 28.4.2010 rigettava l’appello proposto dalla medesima società, evidenziando la correttezza dell’applicazione degli studi di settore.

2. B.A.R. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF anno 2004 a titolo di redditi di partecipazione nella s.a.s. F.lli B., accertati in relazione allo scostamento rispetto alla media degli studi di settore. La C.T.P. rigettava il ricorso evidenziando che il ricorrente non aveva prodotto alcuna giustificazione atta a motivare lo scostamento dagli studi di settore. Del pari, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 28.4.2010, confermava la prima sentenza, in considerazione del fatto che era stato già respinto l’appello della F.lli B. s.a.s., conseguendo l’avviso di accertamento a carico dell’appellante dalla partecipazione nella suddetta società.

2. Avverso le predette sentenze della Commissione Regionale della Lombardia hanno proposto ricorso per cassazione rispettivamente la F.lli B. s.a.s. di B.A.R. & C. e con successivo ricorso B.A.R., affidati a due motivi con i quali deducono entrambi:

– con il primo motivo la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, atteso che La sentenza impugnata presuppone la meccanica ed acritica applicabilità degli studi di settore laddove essi hanno natura meramente presuntiva;

– con il secondo motivo l’omessa insufficiente contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, che non ha tenuto conto di alcuni importanti elementi addotti.

3. Ha resistito con controricorso nei confronti della s.a.s. F.lli B., l’Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del ricorso della società

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione nei confronti del ricorso di B.A.R. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

5. La F.lli B. s.a.s. di B.A.R. & C. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso della F.lli B. s.a.s. di B.A.R. & C. e del ricorso di B.A.R. per evidente connessione oggettiva.

2. Va altresì rilevato che ai giudizi di merito relativi all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) nei confronti della società F.lli B. s.a.s. non risultano aver partecipato tutti i soci ivi compreso l’accomandante. Sul punto va rilevato che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di società di persone, è sufficiente, sia dal punto di vista sostanziale, che formale, la presenza in giudizio di tutti i soci nei quali si esaurisce la società (Sez. 1, n. 25860 del 02/12/2011 si vedano, tra le altre, Cass. 5 aprile 2006, n. 7886; e Cass. 12 settembre 2003, n. 13438), facendo eccezione a tale principio solo quando si possa porre un problema d’indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società (cfr. Cass. 23 maggio 2006, n. 12125), ma nella fattispecie non ricorre tale caso.

3. Facendo applicazione dei suddetti principi, dunque, deve rilevarsi che le sentenze di merito impugnate sono state emesse a contraddittorio non integro non avendo partecipato ai giudizi tutti i soci, sicchè esse devono essere annullate con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in diversa composizione, affinchè provveda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, provvedendo alle spese anche del presente grado.

PQM

 

disposta la riunione del ricorso della F.lli B. s.a.s. di B.A.R. & C. e del ricorso di B.A.R. cassa le sentenze di merito e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in diversa composizione, affinchè provveda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, provvedendo alle spese anche del presente grado.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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