Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17776 del 30/08/2011
Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 30/08/2011), n.17776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12645/2009 proposto da:
R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI
Michele, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato
PIANCATELLI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIELLO
Maurizio giusta delega a margine del controricorso;
ALLIANZ SpA (OMISSIS), in persona dei procuratori Dott. C.
A. e Dott.ssa R.M., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del
Procuratore Speciale Dott. P.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47 int. 5, presso lo studio
dell’avvocato TODARO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ENRICO ADRIANO RAFFAELLI, LORENZO CONTI giusta delega
in atti;
AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI FEDERICO
2^ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via DELLA GIULIANA 58, presso lo
studio dell’avvocato PIANCATELLI MARCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAIELLO MAURIZIO giusta delega a margine del
controricorso;
T.F., elettivamente domiciliato in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avv. VITIELLO VINCENZO in 80100 NAPOLI, Riviera di Chiaia 53,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 501/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 14/11/2008, depositata il 11/02/2009
R.G.N. 1790/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato TODARO PAOLO;
udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.L. convenne in giudizio P.M., T. C. e l’Azienda Universitaria Policlinico Napoli per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico e di un inadeguato trattamento post-operatorio.
Il tribunale di Napoli rigettò la domanda.
L’appello proposto dal R. dinanzi alla corte partenopea fu del pari rigettato.
La sentenza è stata impugnata dall’appellante dinanzi a questa corte con ricorso affidato a 4 motivi.
Resistono con controricorso il P. e le compagnie assicurative evocate in giudizio nel corso del procedimento di merito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Al di là della sua patente infondatezza nel merito – avendo la corte territoriale del tutto correttamente, condivisibilmente ed esaustivamente motivato tanto sul punto della pretesa (quanto indimostrata), mancata informazione acconsentita da parte del R. all’intervento per cui è causa, quanto sulla correttezza dell’intervento alla luce delle risultanze della CTU, quanto ancora dell’assenza di responsabilità nel post-operatorio da parte del sanitario non essendosi il paziente attenuto alle indicate terapie riabilitativa, con conseguente carenza di prova di nesso etiologico tra la sopravvenuta algodistrofia e l’intervento – tutti i motivi sono, difatti, destinati a cadere sotto la scure dell’inammissibilità poichè contenenti, ciascuno di essi, la formulazione di una congerie di quesiti di diritti (in misura mai inferiore a 12 per i primi 3 motivi, e a 4 per il quarto) tra loro del tutto eterogenei, in evidente spregio dei principi più volte affermati da questa corte, anche a sezioni unite, in subiecta materia (ex multis, Cass. 5152/09; 20603/07).
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, per ciascuno dei resistenti.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011