Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17776 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L’OASI DI LUCIA SALVATORE & C. SNC, in persona del
socio
amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato BONOMO ROSA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO GRAZIA ANTONIO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2 50/2 008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA
del 7/02/08, depositata il 14/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
1. P.N. con ricorso al Tribunale di Potenza, premesso di aver prestato attivita’ lavorativa subordinata presso il ristorante l’Oasi di Montagnuolo Rocco sito in (OMISSIS), dal 1 luglio 1997 al 27 febbraio 1998, con mansioni di pizzaiolo, e di aver ricevuto compensi inferiori a quelli dovuti ha chiesto al Tribunale di dichiarare che egli aveva lavorato alle dipendenze della ditta Ristorante Pizzeria “L’Oasi di Montagnuolo Rocco” nel periodo sopra indicato e di condannare la convenuta al pagamento di una determinata somma.
2. Il ricorso e’ stato notificato a M.R., che e’ rimasto contumace.
3. Si e’ costituita invece la societa’ in nome collettivo l’Oasi, in persona del legale rappresentante M.R. eccependo la nullita’ della notifica del ricorso effettuata al M. personalmente e non quale legale rappresentante della societa’.
4. Previa autorizzazione del Tribunale, il ricorrente ha rinnovato la notifica del ricorso alla societa’.
5 Quest’ultima ha successivamente eccepito di esser stata erroneamente evocata in giudizio, perche’ nel periodo indicato dal lavoratore non era stata titolare ne’ aveva gestito il ristorante presso il quale il P. assumeva di aver prestato attivita’ lavorativa, e su questa premessa ha dedotto di non essere passivamente legittimata.
6. Il Tribunale ritenuta tardiva l’eccezione ha accolto in parte la domanda.
7. La s.n.c. l’Oasi ha proposto appello ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, per esser stata dispiegata la domanda non nei propri confronti ma nei confronti di M.R., quale titolare della ditta individuale “L’Oasi”.
8. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello ritenendo insussistente” il dedotto difetto di legittimazione passiva, vizio afferente alla legitimatio ad causam ovverossia alla titolarita’ della posizione soggettiva di destinatario della domanda, essendo stata evocata la societa’ in persona del suo legale rappresentante” e del pari insussistente “il difetto di titolarita’ passiva del rapporto sostanziale stante l’ampia difesa nel merito dispiegata dal datore di lavoro gia’ con memoria in data 8 maggio 2001 per l’udienza del 1 giugno 2001 nella quale veniva disposta la rinnovazione della notifica”.
9. La societa’ “l’Oasi s.n.c.” chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico motivo nel quale e’ denunziata violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
10. Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire “se la costituzione in giudizio di un soggetto, diverso da quello indicato dall’attore nel proprio atto introduttivo quale soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale richiesta, ed evocato in giudizio dall’attore medesimo mediante notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. e la successiva notificazione dello stesso ricorso introduttivo al soggetto gia’ costituito, facciano a acquisire a quest’ultimo la legitimatio ad causam intesa come legittimazione a contraddire e quindi quale condizione dell’azione, cosi’ da permettere al giudice – in luogo della declaratoria di non integrita’ del contraddittorio – di pronunciare nei suoi riguardi le statuizioni relative al merito delle azioni esperite nei confronti del (diverso) soggetto passivamente legittimato secondo la prospettazione effettuata dall’ attore ne ricorso introduttivo del giudizio”.
11. Il ricorso, contrariamente a quanto prospettato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., non e’ meritevole di accoglimento. Infatti la notifica alla societa’ implica proposizione della domanda nei confronti della stessa, sicche’ la decisione della Corte di merito e’ da ritenere corretta.
12. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010