Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17776 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.19/07/2017),  n. 17776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16266/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2010 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. L.L. proponeva ricorso alla C.T.P. di Potenza avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale era stato determinato un maggior reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2009. Rilevava il contribuente che l’accertamento era conseguente all’applicazione dei così detti parametri, ma non indicava la sussistenza di gravi incongruenze, tali da legittimare l’utilizzo del metodo in questione; inoltre, le presunzioni utilizzate si presentavano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, comunque, egli non era tenuto al pagamento dell’IRAP, avendo esercitato l’attività professionale, senza apporto di collaboratori e o dipendenti e con utilizzo di beni strumentali obsoleti e, comunque, di scarsa rilevanza, sicchè doveva ritenersi escluso dall’ambito di applicazione dell’IRAP.

La C.T.P. di Potenza accoglieva il ricorso.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio e la C.T.R. della Basilicata con sentenza del 19.4.2010 rigettava l’appello, evidenziando che dall’atto di accertamento si evinceva che l’Ufficio si era limitato a dare atto di aver proceduto, sulla base dell’applicazione dei parametri, a quantificare i ricavi per l’anno 1999, ma detti parametri non costituiscono un criterio imprescindibile per la determinazione dei ricavi e dei redditi, in quanto suscettibili di approfondimento mediante una puntuale e più specifica indagine accertativa; nell’atto di accertamento non risultava evidenziato, in particolare, se erano state eseguite le opportune valutazioni in ordine, sia alla congruità dei ricavi, che alla coerenza degli indicatori economici utilizzati, cosicchè mancava la prova dimostrativa, ad esempio, di una mancanza di coerenza dovuta a comportamenti irregolari del contribuente, oppure a insufficienze di gestione, o a riscontrati componenti di costo non contabilizzati.

3. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali lamenta:

– con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’onere della prova in combinato disposto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993 e L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il ragionamento della C.T.R. secondo cui l’Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito “altri elementi” così inficiando l’accertamento, non tiene conto della ripartizione dell’onere della prova;

– con il secondo motivo, l’omessa motivazione in ordine alla mancata presentazione al contraddittorio del contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Il ricorso merita accoglimento, essendo entrambi i motivi di ricorso fondati.

4.1. Invero la C.T.R. della Basilicata – nell’evidenziare che i parametri non costituiscono un criterio imprescindibile per la determinazione dei ricavi e dei redditi, in quanto suscettibili di approfondimento mediante una puntuale e più specifica indagine accertativa, la cui mancanza determina la mancanza di prova dimostrativa – non ha fatto corretta applicazione dei principi, secondo cui i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto, tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 3415 del 20/02/2015, Rv. 634928; Sez. 5, n. 14288 del 13/07/2016). In particolare, l’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), avvalendosi, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perchè quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dell’art. 2728 c.c., comma 1 e sono, di per sè, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale (Sez. 5, n. 10242 del 26/04/2017). Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinchè la C.T.R. della Basilicata tenga conto di quanto più volte affermato da questa Corte con i riportati principi.

4.2. Fondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso avendo la CTR omesso di considerare che il contribuente è stato invitato con esito negativo al contraddittorio endoprocedimentale avviato dall’agenzia in relazione dell’accertamento analitico-induttivo compiuto e che sul medesimo contribuente incombe l’onere di allegare in tale sede e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze

di fatto, tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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