Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17775 del 30/08/2011
Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato COPPOLA GIOVANNI giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M., A.A., AL.AN., R.
R.;
– intimati –
e contro
INA ASSITALIA S.P.A. in persona del suo procuratore speciale e
Amministratore Delegato p.t. Avv. F.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 1804/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
SEZIONE IV CIVILE, emessa il 16/03/2004, depositata il 09/06/2005
R.G.N. 316/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato COPPOLA GIOVANNI;
udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 9-6-2005 la Corte di Appello di Napoli rigettò l’appello di R.C. e R.R. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che, in relazione ad un incidente stradale in cui essi erano stati coinvolti, accertò la responsabilità esclusiva dell’autovettura di proprietà di A. S., condotta da A.A. e assicurata con la società Assitalia, e li condannò in solido a risarcire i danni al R. ed alla R. complessivamente nella misura di L. 287.204.000.
La Corte di appello, evocata solo sulla misura del risarcimento del danno ritenuta insufficiente dagli appellanti, ha confermato, per quello che ancora interessa, per il R. l’importo liquidato dai primi giudici corrispondente un danno biologico del 40% e ad una riduzione della capacità lavorativa specifica nella stessa misura.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R. C. con due motivi.
L’Ina-Assitalia s.p.a. partecipa alla sola discussione orale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo del giudizio.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di esaminare documenti decisivi ai fini della liquidazione del lucro cessante, vale a dire l’atto di cessione di azienda del 22-12-95 e la denuncia di cessazione attività del 31-12-95. La Corte di Appello, pur avendo accertato che il R. aveva riportato postumi invalidanti che incidevano in modo assoluto sullo svolgimento dell’attività di panificatore, ha omesso di valutare i due documenti che provavano che egli aveva cessato l’attività di panificazione e non produceva alcun reddito.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha condiviso le conclusioni del c.t.u., che ha accertato per il R. una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 40%, tenendo conto dell’attività di panificatore svolta dal R. e dell’incidenza delle lesioni permanenti su tale attività. Ha affermato che il R. non aveva fornito la prova nè della perdita, nè del decremento dei redditi, e che la liquidazione del Tribunale era stata di gran lunga superiore a quella accordabile secondo i canoni comunemente eseguiti.
Ha respinto il secondo motivo di impugnazione con cui si chiedeva il riconoscimento della totale perdita della capacità lavorativa specifica, sul rilievo che il R. non aveva perso l’uso degli arti inferiori, ma aveva subito solo una menomazione che gli consentiva ancora, sia pure con difficoltà, di deambulare e stare in posizione eretta.
3. Il ricorrente non formula censure specifiche all’iter logico argomentativo della Corte di appello, che nella libera valutazione del materiale istruttorio ha ritenuto di seguire le conclusioni del c.t.u. in relazione alla misura della riduzione della capacità lavorativa specifica accertata al 40%. Denunzia l’omesso esame di documenti indicati come decisivi comprovanti la vendita dell’attività di panificazione, circostanza ritenuta prova che dall’incidente gli sarebbe derivata una totale incapacità di lavoro specifica e la perdita del reddito.
4. Non ricorre il denunziato vizio di motivazione in quanto i documenti indicati non sono decisivi e comprovano solo la libera scelta del ricorrente di vendere inattività commerciale dietro corrispettivo, non costituendo prova della totale incapacità lavorativa specifica, esclusa dal c.t.u., nè dell’effettivo decremento del reddito, mancando del tutto la prova del reddito prodotto.
5. Come secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., art. 2697 c.c., art. 2056 c.c., art. 2043 e L. n. 39 del 1977, art. 4, nonchè difetto di motivazione avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, pur in presenza di una accertata invalidità totale incidente sulla capacità lavorativa specifica.
6. Il motivo è infondato.
Il ricorrente da per accertata dalla Corte di Appello la totale incapacità lavorativa specifica, quando come si è visto la Corte ha accertato una incidenza dei danni conseguenti all’incidente sulla capacità lavorativa specifica nella misura del solo 40% ed ha liquidato il danno tenendo conto di tale accertamento.
Il motivo non è congruente con la ratio decidendi della sentenza, partendo da un presupposto non accertato.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011