Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17775 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LENTI ALBERTO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FALETTI GIANCARLO, giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7/04/05, depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, difensore della

controricorrente che si riporta al controricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. L.M.G. ha proposto contro l’AXA Assicurazioni s.p.a.

ricorso per la cassazione della sentenza resa fra le parti dalla Corte d’Appello di Bologna – sezione lavoro, il 7 marzo 2007.

2. Il ricorso risulta consegnato per la notifica il 21 aprile 2008.

3. Come eccepito dalla parte intimata, nel controricorso, tenuto conto della data della sentenza impugnata, il ricorso e’ inammissibile, perche’ tardivo.

4. Cosi’ stando le cose, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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