Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17775 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23749/2012 proposto da:

COMUNE DI ALGHERO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISTINA SCARFO’, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLOSSI 53, presso lo studio dell’avvocato DANIELA EMPOLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CONGIATU,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 06/04/2012 R.G.N.

340/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 6.4.2012 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda proposta da M.S., P.R. e S.M.D. – transitati dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Alghero (soppressa con L.R. n. 7 del 2005) al Comune di Alghero a decorrere dall’1.7.2006 – avente ad oggetto la corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista percepite presso l’ente di provenienza, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive;

che avverso tale sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il M.;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il Comune, nel denunciare la disposizione di legge regionale e i principi dell’ordinamento che governano il riparto degli oneri probatori, nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere fisse e continuative indennità di carattere accessorio, erogate dall’ente autonomo in considerazione a particolari posizioni e responsabilità rivestite dal lavoratore, non più attribuite presso l’ente territoriale;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte già affermato che solamente le indennità corrisposte al personale transitato presso altro ente pubblico che costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità rientrano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata (cfr. Cass. n. 19916/2016);

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta, in analoghe fattispecie, rilevando che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utilizzata dalla L.R. Sardegna n. 7 del 2005, art. 24) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati (cfr. Cass. n. 20604/2013 con riguardo all’indennità di distacco; Cass. n. 12906/2013 con riguardo alle voci premiali, connesse ai risultati; Cass. n. 1156/2014 con riguardo all’indennità di posizione da escludere dalla base di computo dell’indennità di buonuscita che riguarda solo emolumenti fissi e continuativi; Cass. n. 10449/2006 n. 10449);

che, pertanto, il Comune ricorrente non è tenuto a corrispondere indennità, quali quella di posizione, di maneggio denaro e di videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate;

che la Corte distrettuale, accogliendo la domanda del lavoratore, non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi alla Corte di appello di Cagliari per l’applicazione del principio di diritto innanzi formulato; che le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono regolate dal giudice di rinvio;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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