Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17774 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 177, presso CASA MILILLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUGGI’ CARMINE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SUD SIGNAL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2006 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 23/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. la corte d’Appello di Potenza accogliendo l’appello della Sud Signal s.r.l. ha dichiarato la nullita’ della sentenza del Tribunale, che, pronunziando sulla domanda di M.R., aveva condannato la societa’, rimasta contumace, al pagamento in favore del M. di una determinata somma per crediti nascenti dal rapporto di lavoro fra le parti.

2. La Corte territoriale ha osservato che nella copia notificata alla societa’ il decreto di fissazione dell’udienza di discussione recava una data illeggibile ed ha ritenuto che cio’ fendesse viziata la vocatio in jus, con conseguente nullita’ dell’atto introduttivo e della sentenza.

3. La corte d’appello ha ritenuto infine di dover compensare per meta’ le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo mezzo a carico del M. e a favore della societa’.

4. M.R. impugna la sentenza nel capo relativo alle spese con un motivo corredato da quesito.

5. Il M. ha anche depositato memoria, pervenuta in data 8 marzo 2010 e percio’ tardiva.

6. La Sud Signal s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

7. L’unico motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. deduce anzitutto l’errore nel quale e’ incorsa la sentenza addossando al M., anche se in parte, le spese del primo gradi), pur essendo la societa’ rimasta allora contumace.

8. Questa censura e manifestamente fondata, visto che la mancata costituzione della societa’ dinanzi al Tribunale esclude il verificarsi del presupposto per l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1.

9. Con un secondo profilo di censura il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver condannato, sia pur parzialmente, il M. alle spese dell’appello, sebbene la nullita’ della sentenza di primo grado trovasse causa in una vicenda addebitabile non al ricorrente ma all’ufficio.

10. Questa censura e’ invece manifestamente infondata, visto che la vocatio in jus e’ attivita’ ricadente nella esclusiva responsabilita’ della parte e che questa, con l’uso della normale diligenza e’ perfettamente in grado di accorgersi se il decreto che si accinge a notificare alla controparte contenga o no gli elementi necessari per una valida vocatio in jus. – Tra i quali indubbiamente rientra la data dell’udienza di discussione – ed eventualmente di provocare le necessarie rettifiche da parte dell’ufficio o l’emissione di un nuovo provvedimento.

11. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata nel capo riguardante la condanna alle spese del giudizio di primo grado. Va rigettato il secondo motivo. Quanto alle spese, si confermano le statuizioni della sentenza impugnata circa quelle di secondo grado. Vanno invece compensate, per il parziale accoglimento dell’odierno ricorso, per la meta’ quella del presente giudizio, ponendo l’altra meta’ a carico della societa’ intimata, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata nel capo riguardante la condanna del Ministero alle spese del giudizio di primo grado; rigetta il secondo motivo; conferma le statuizioni della sentenza impugnata quanto alle spese del giudizio di secondo grado.

Condanna la Srl Sud Signal in liquidazione al pagamento di meta’ delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate per l’intero in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, compensata l’altra meta’.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA