Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17774 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15292-2017 proposto da:

C.A., I.A., C.P.,

P.I., CO.GR., D.A., D.B.E.,

P.L., PL.AN., CA.MA., CA.AD.,

T.A., TE.DA.MA., TR.RO.,

L.G., M.A., MI.LU., C.E.,

D.S.G., R.A., M.M.A., V.M.,

D.S.S., F.M., S.G., S.V.,

V.M., GI.PA., F.S., FL.MA.,

G.A.R., L.G., M.L., G.M.,

GU.PI., P.M., D.L.V.,

G.O., M.M., C.A., D.M.A.,

GI.DA.BR., V.G., P.T., D.B.R.,

D.M.P., S.M. e CA.PA., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO n. 4, presso lo studio

dell’avvocato RANIERI RODA, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GIOVAMBATTISTA FERRIOLO e FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2743/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. MISTRI CORRADO, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO per la parte ricorrente, il

quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi ex L. n. 89 del 2001, art. 3 depositati presso la Corte di Appello di Roma nel 2008 i ricorrenti invocavano la liquidazione dell’equo indennizzo previsto per l’irragionevole durata del processo in relazione ad un presupposto giudizio amministrativo instaurato nel febbraio 2000 con due ricorsi innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Detti ricorsi venivano riuniti dal giudice amministrativo e decisi con sentenza n. 4621 del 15.5.2002, cui seguiva appello, a sua volta definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 31.12.2003. Nel maggio 2005 gli odierni ricorrenti proponevano giudizio di ottemperanza, a sua volta definito con sentenza del 16.5.2006, che veniva appellata innanzi il Consiglio di Stato, il quale definiva la fase di ottemperanza con sentenza del 31.5.2007.

La Corte di Appello di Roma riuniva i ricorsi per equa riparazione e declinava la propria competenza per territorio. I ricorrenti riassumevano quindi il giudizio innanzi la Corte di Appello di Perugia, la quale con il provvedimento oggi impugnato dichiarava inammissibile la domanda proposta in relazione al giudizio di merito, rigettando invece quella concernente la fase di ottemperanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta pronuncia gli odierni ricorrenti affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In prossimità dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 6312/2014, secondo cui nel caso di ricorso per equa riparazione relativo all’irragionevole durata di un presupposto giudizio amministrativo la fase di cognizione e quella, successiva, di ottemperanza vanno considerate in modo unitario ai fini del calcolo dell’irragionevole durata. Di conseguenza, l’indennizzo sarebbe dovuto per l’intera durata del processo, sino all’effettiva assicurazione del diritto riconosciuto dal giudice in favore dei ricorrenti. La Corte di Appello avrebbe invece erroneamente considerato le due fasi, di cognizione e di esecuzione-ottemperanza, in modo separato.

La censura è fondata.

Alla luce della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 (cfr. in particolare i principi affermati sub nn. 1, 2, 3 e 4 di cui alle pagg.36 e 37 della sentenza suddetta) il processo di equa riparazione il cui giudizio presupposto veda lo Stato – o altro Ente pubblico – in veste di debitore va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, Rv.630042), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente “del processo” e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l’inizio dell’esecuzione, ovvero tra la notificazione dell’atto di precetto ed il pignoramento. E’ stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio presuppone che la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016, Rv.639530). Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex L. n. 89 del 2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l’eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale.

Nel caso specifico la Corte di Appello ha quindi errato laddove ha ritenuto di poter considerare autonomamente il giudizio di cognizione e quello, successivo, di ottemperanza, escludendo l’indennizzo sia in relazione alla prima fase, perchè la domanda ex L. Pinto era stata proposta a distanza di anni dalla sentenza del Consiglio di Stato che aveva concluso il giudizio amministrativo presupposto, sia in relazione alla seconda fase, di ottemperanza, in quanto la sua durata era stata inferiore a tre anni. Avrebbe, infatti, dovuto considerare l’intera durata del giudizio, articolato nelle due fasi di cognizione e di ottemperanza, calcolando i soli tempi “del processo”, per tali intendendosi quelli in cui l’Autorità giudiziaria è investita della cognizione della fattispecie, escludendo invece tutti i periodi correnti tra la conclusione di ciascun singolo grado o fase di giudizio e l’inizio del successivo.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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