Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17774 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21410/2012 proposto da:

G.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARO N 25, presso lo studio dell’avvocato LO PRESTI ANTONINO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2165/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/01/2012 R.G.N. 2291/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 23.1.2012 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva respinto la domanda proposta da G.F., collocato fuori ruolo dall’Agenzia delle Dogane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall’1.8.2003, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di agenzia nella misura percepita presso l’ente di provenienza, in considerazione della natura accessoria di tale istituto retributivo e dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 343 del 2003, art. 2, comma 5 ter.

che avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

CONSIDERATO

che il G., nel denunciare plurime disposizioni di legge nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha errato nell’escludere dal trattamento economico un emolumento corrisposto in misura fissa ed in modo continuativo, costituente il trattamento stipendiale complessivo stabilmente raggiunto, a fronte della immodificabilità – a seguito del distacco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – della qualifica rivestita e delle funzioni disimpegnate;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte già affermato che il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell’amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l’ente distaccante non viene meno, nè muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale (cfr. Cass. n. 19916/2016);

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta rilevando che il trattamento economico dei lavoratori distaccati – riservato, prima dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, ed oggi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, alla negoziazione collettiva – deve essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente distaccante, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva dell’ente che utilizza il lavoratore;

che, pertanto, l’amministrazione distaccante è tenuta a corrispondere l’indennità di Agenzia trattandosi di emolumento che, a prescindere dalla natura accessoria dell’istituto (profilo che, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 12, concerne il distinto piano dei rapporti tra amministrazione distaccante e amministrazione che utilizza il personale), assume carattere di generalità e continuità ai sensi dell’art. 87 del c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali 2002-2005;

che la Corte distrettuale, respingendo la domanda del G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata al giudice che dovrà pronunciare in ossequio al principio di diritto enunciato;

che il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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