Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17773 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 28,
presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CORETTI
ANTONIETTA, FABRIZIO CORRERA, LELIO MARITATO, giusta delega in calce
al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
S.C.I.I. SPA – Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS,
EQUITALIA GERIT SPA;
– intimate –
avverso il provvedimento n. R.G. 472/06 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositato il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
C.M. ha proposto contro l’Inps e nei confronti della SCCI S.p.A. nonche’ della Equitalia Gerit S.p.A. ricorso ex art. 111 Cost. chiedendo, per un unico motivo, la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Velletri aveva dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso C. contro il diniego di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando che l’istanza di sospensione, apparentemente riguardante una sentenza declaratoria della incompetenza territoriale emessa dallo stesso giudice, mirava in realta’ ad ottenere la sospensione della cartella esattoriale, opposta dal C. nel medesimo giudizio che aveva dato luogo alla declaratoria di incompetenza.
Il C. con atto depositato il 31 marzo 2009 ha successivamente chiesto a questa Corte di dichiarare estinto il processo o cessata la materia del contendere, a seguito della intervenuta sospensione della esecutorieta’ della cartella esattoriale opposta.
La richiesta di estinzione non puo’ essere accolta perche’, a prescindere da ulteriori rilievi circa la sua conformita’ all’art. 306 c.p.c., il C. non ha formalmente dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio. La richiesta manifesta tuttavia il palese difetto di interesse del ricorrente alla decisione da lui originariamente chiesta a questa Corte, sicche’ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimenti sulle spese, avendo l’INPS depositato procura senza intervenire all’adunanza la camera di consiglio ed essendo le altre parti rimaste intimate.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010