Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17773 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22564-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini

114/B, presso lo studio dell’avv. Giovanbattista Ferriolo, che la

rappresenta e difende unitamente agli avv. Ranieri Roda, Ferdinando

Emilio Abbate;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 370/2016 della CORTE D’APPELLO DI

FIRENZE, depositato il 27/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dr. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giovambattista Ferriolo, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., in difetto di spontanea esecuzione, avviò azione esecutiva nei confronti dello Stato, al fine di ottenere il pagamento dell’equo indennizzo stabilito dal giudice (la Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la pretesa con provvedimento del 15/9/2011, annullato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22179/2012, la quale, cassando senza rinvio al decisione di merito, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo); al precetto, notificato il 11/12/2013, era seguito il pignoramento e, indi l’assegnazione ad opera del Giudice dell’esecuzione di Roma, in data 27/6/2014.

Il Consigliere designato della Corte d’appello di Firenze, con provvedimento del 7/12/2014, respinse la domanda.

La Corte d’appello di Firenze, con decisione collegiale resa pubblica il 27/2/2016, rigettò l’opposizione proposta dalla M..

Avverso il decreto collegiale M.A. propone ricorso, fondato su due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

All’esito dell’adunanza camerale il processo è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria resa pubblica il 15/1/2019.

La Corte d’appello, confermando l’orientamento del Consigliere designato, afferma che, pur dovendosi tener conto della durata del procedimento esecutivo, da sommarsi a quella del giudizio di merito, deve escludersi che nel computo possa farsi rientrare il tempo intercorso fra la raggiunta irrevocabilità della decisione di cognizione e l’avvio del procedimento esecutivo, lasciato alla discrezionale scelta dell’interessato, onde evitare che “l’inerzia dell’istante nel promuovere il procedimento esecutivo si risolva, senza giustificazione alcuna, in un buon investimento.. ovviamente ai danni dello Stato”. Di conseguenza, computata la durata del processo di cognizione e sommata ad essa quella della fase esecutiva non risultava essere stata superata la durata ragionevole.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, la ricorrente contesta la decisione di merito assumendo che la Corte di Firenze aveva mancato nel non considerare che al fine dell’equo indennizzo occorreva far riferimento all’intero svolgimento processuale (cita la sentenza n. 1184/2014 di questa Corte), da doversi considerare “come unico ed unitario procedimento, da valutare nella sua globale articolazione in fasi, senza poter operare una separazione tra tali fasi stesse”. Invece la decisione impugnata aveva preso in considerazione, per il computo della ragionevolezza della durata, per quel che concerne la fase dell’esecuzione, solo il tempo trascorso dalla notifica del precetto in poi (11/12/2013).

Sulla scorta dei manifestati orientamenti del Giudice di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in assenza di spontaneo adempimento da parte dello Stato, condannato al pagamento dell’indennizzo, la garanzia costituzionale all’effettività della tutela e l’art. 6, p. 1, Carta EDU, s’impone di considerare l’unitarietà del processo, fino a raggiunta soddisfazione. Con la conseguenza, ove la P.A. non adempia nel termine di sei mesi, maggiorato di ulteriori 5 giorni (nel rispetto della giurisprudenza sovranazionale e dell’art. 133 c.p.c.), la c.d. “fase della “esecuzione” si salda con quella della cognizione. Valendo i principi di cui alla sentenza di legittimità di cui sopra, l’Amministrazione era tenuta pagare l’indennizzo e gli accessori determinati irrevocabilmente dal giudice nel termine di sei mesi (secondo le indicazioni della Corte edu), ulteriormente maggiorato di giorni, ex art. 133 c.p.c., comma 2. Peraltro, già con il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, alla P.A. era stato concesso il termine dilatorio di 120 giorni, fino allo scadere del quale non era consentito neppure notificare il precetto. La Corte di Strasburgo aveva reiteratamente affermato (vengono citati i precedenti Cocchiarella c. Italia e DI Pede c. Italia) che l’esecuzione rendeva effettiva e concreta la pronunzia di merito. Sulla scorta dei manifestati orientamenti del Giudice di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in assenza di spontaneo adempimento da parte dello Stato, condannato al pagamento dell’indennizzo, la garanzia costituzionale all’effettività della tutela e l’art. 6, p. 1, Carta EDU, s’imponeva di considerare l’unitarietà del processo, fino a raggiunta soddisfazione.

2. Con il secondo motivo contesta il regolamento delle spese, ipotizzando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, per le seguenti ragioni: la Corte di Firenze non aveva considerato che la pronunzia, ponendosi in contrasto con autorevoli precedenti di legittimità e della Corte di Strasburgo, oltre che con la stessa giurisprudenza di quel distretto; ben si giustificava, pertanto, la compensazione delle spese.

3. Il primo motivo è infondato sulla scorta dell’assai recente statuizione delle Sezioni Unite (sentenza n. 19883, 23/7/2019, Rv. 654838), la quale dopo aver affermato il principio di diritto secondo il quale ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva; ha, tuttavia, precisato che nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Ciò posto, la ricorrente non può qui dolersi del tempo consumatosi tra la raggiunta esecutività della pronuncia, con la quale la P.A. era stata condannata al pagamento e l’effettivo inizio dell’azione esecutiva, resasi necessaria per l’inadempimento della debitrice.

Or poichè la durata complessiva del processo presupposto, sommando la fase di cognizione quella esecutiva, non supera, secondo l’incontroverso computo di cui al decreto della Corte di Firenze, il termine di ragionevole durata, correttamente risulta essere stata disattesa la domanda.

4. Il secondo motivo deve essere rigettato del pari. Con la censura in discorso, invero, la ricorrente invoca un riesame della valutazione di merito, in questa sede incensurabile.

5. L’obiettiva difficoltà interpretativa sul punto controverso costituisce grave motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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