Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17773 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13309-2018 proposto da:

FARO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE 55,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Dirigente dell’Avvocatura pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C,

presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ACHILLE IROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906516/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Campania con sentenza n. 9065/16/2017, depositata il 25 ottobre 2017 rigettava l’appello proposto da il Faro s.r.l. nei confronti del Comune di Pozzuoli avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Napoli che ha rigettato il ricorso della contribuente e ritenuta legittima l’Ici applicata sul complesso immobiliare “Lido Le Dune”.

Avverso la sentenza della CTR il Faro s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Pozzuoli con controricorso.

1. Con il primo motivo la contribuente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nei motivi si lamenta che la CTR non avrebbe valutato che il fabbricato era inagibile e che, conseguentemente non aveva le caratteristiche per essere tassato senza che venisse applicata la riduzione per i fabbricati inagibili.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dispone, per quanto qui rileva: – all’art. 1, comma 2, che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”; – all’art. 2, comma 1, lett. a), che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 (…) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”; – all’art. 8, comma 1, che: (a) “l’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni” (precisando che “l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione” e che “in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”).

Dall’analisi delle norme richiamate si desume, in primo luogo, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito: l’art. 8, comma 1, infatti, nell’incipit consente soltanto di ridurre l’imposta del 50%, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito. In secondo luogo, dalla struttura dell’art. 2, comma 1, poi, deriva che, “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1”, per “fabbricato” deve intendersi ogni “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” (poi catasto dei fabbricati).

L’iscrizione nel catasto edilizio dell'”unità immobiliare”, quindi, costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile (Cass. 3436/2019).

La deduzione circa l’omesso esame della perizia di parte, pecca di specificità non essendo stato riprodotte le parti della relazione tecnica che avrebbero documentato la dedotta e non provata inagibilità degli immobili che la CTR avrebbe omesso di esaminare.

La CTR ha evidenziato, motivando correttamente sul punto, che la parziale inagibilità degli immobili rileva ai fini della riduzione, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, solo se la contribuente abbia presentato la prescritta dichiarazione, cosa nella specie non avvenuta.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna II Faro s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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