Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17772 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 30/08/2011), n.17772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato FAFONE

CLEMENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato COLA SERGIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA-SAI SPA (già POLARIS già SIPEA S.P.A.) (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 7 6, presso lo

studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TURRI ACHILLE giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente-

e contro

B.A., A.B.;

– intimati –

sul ricorso 28352-2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso il DR. PASQUINI GIANNI(STUDIO BERNETTI),

rappresentati e difesi dall’avvocato DI LORENZO VINCENZO giusta

delega a margine del controricorso;

FONDIARIA SAI S.P.A. (già FONDIARIA già POLARIS già SIPEA S.P.A.),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TURRI ACHILLE giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI, B.G.;

– intimati –

sul ricorso 32634-2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

sul ricorso 32635-2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 660/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 10/5/2005, depositata il 13/07/2005, R.G.N. 199/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ENRICO FASOLA per delega dell’Avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso

B. e accoglimento di quelli incidentali.

Fatto

IN FATTO

1. A.P.B., in proprio e nella qualità di genitore esercente potestà sui figli M. e P.F., convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Pescara la compagnia assicurativa Polaris insieme con A. e B.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del marito, P.F., deceduto a seguito di un incidente stradale la cui responsabilità era stata attribuita, in sede penale, alla B. nella misura del 70%.

1.1. La società Polaris, nel costituirsi, contestò l’esistenza del rapporto assicurativo, sostenendo che la targa “prova” con cui – a suo dire – viaggiava l’auto condotta B.A. (intestata al fratello G.), appartenendo a tal C.G., doveva ritenersi coperta da garanzia assicurativa della UAP. 1.2. In corso di giudizio, all’esito della chiamata in causa del Fondo di Garanzia (che negava a sua volta ogni forma di responsabilità), dell’acquisizione degli atti del procedimento penale, della costituzione degli aventi causa di P.F. e della compagnia “La Fondiaria”, incorporante la Polaris, il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando in solido A. e B.G. e la SAI (per il Fondo di Garanzia) al risarcimento dei danni in favore dei P..

2. A.B. e P.M. proposero appello avverso la sentenza, cui resistettero la SAI e La Fondiaria ed i germani B. (questi ultimi proponendo a loro volta appello incidentale).

2.1 La corte di appello de L’Aquila accolse l’impugnazione principale e rigettò quelle incidentali, osservando, in punto di esame dell’impugnazione incidentale B.:

che, quanto alla pretesa nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di C. B. (da ritenersi, a detta degli appellanti incidentali, l’effettivo proprietario dell’auto condotta da B.A., giusta certificazione del PRA prodotta in sede di gravame), dal rapporto della Polstrada relativo all’incidente emergeva come la proprietà della vettura fosse da attribuirsi a B.G., cui era pervenuta per effetto di permuta, circostanza, peraltro, da quest’ultimo mai contestato in primo grado;

– che del pari infondata era l’eccezione di nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio – non integrato, sempre a detta degli appellanti incidentali, nei confronti del proprietario della targa di prova C.G. – in assenza di qualsiasi efficace dimostrazione, in sede processuale, della circostanza secondo la quale l’auto, al momento del sinistro, viaggiasse munita di tale targa e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 63 C.d.S.. Ne conseguiva l’estromissione dal giudizio del “La Fondiaria” (già Polaris) nella (sola) qualità di società assicuratrice della predetta targa;

– che la SAI, nella qualità di compagnia incaricata dal FGVS, aveva legittimamente e tempestivamente proposto domanda di regresso nei confronti dei co-obbligati solidali;

– che l’eccezione di improcedibilità sollevata da B.G., fondata sulla mancata spedizione della raccomandata di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, era priva di pregio giuridico, essendo tale adempimento dovuto nei confronti delle società assicuratrici, ma non dei singoli assicurati;

che l’ulteriore eccezione del B. – volta al riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non titolare della targa di prova – era del pari infondata, essendo stato evocato in giudizio quale proprietario dell’auto e non della targa;

– che l’eccezione di prescrizione del diritto degli attori (conseguente ad una pretesa inoperatività della relativa sospensione per effetto del procedimento penale cui il B. era rimasto estraneo) era altrettanto destituita di fondamento, operando i più lunghi tempi di prescrizione connessi alla fattispecie di reato contestata anche nei confronti dei civilmente coobbligati con il reo, a prescindere dalla loro partecipazione al processo penale;

– che le censure di merito sollevate dagli appellanti incidentali in ordine alla dinamica del sinistro erano infondate, atteso che, come già emerso in sede di giudizio penale, indizi e prove raccolte in quella sede offrivano la certezza che l’evento letale si fosse verificato per effetto del mancato rispetto della dovuta precedenza da parte della B., pur nel concorso con l’elevata velocità tenuta dal motociclista P. (poi deceduto), corretta e condivisibile dovendosi poi ritenere la ripartizione di responsabilità operata dal giudice penale in considerazione delle rispettive violazioni di norme di comportamento stradale;

– che del tutto corretta appariva, infine, la liquidazione del danno morale e di quello patrimoniale operata in prime cure.

2.2. Quanto all’appello incidentale del Fondo di Garanzia – volto a contestare, da un canto, un preteso difetto di ultrapetizione della sentenza del tribunale per averne il primo giudice pronunciato condanna pur in assenza di domanda sul punto, dall’altro, una presunta acquiescenza da parte dei danneggiati al mancato accoglimento, da parte del tribunale, della loro tesi della mala gestio, risultando la condanna ultra massimale motivata come “credito di natura risarcitoria” – la corte abruzzese ne riterrà l’infondatezza, da un canto, poichè, avendo gli appellanti espressamente chiesto la rivalutazione e gli interessi, ed essendo stata la loro domanda sostanzialmente accolta (sia pur con motivazione parzialmente diversa rispetto all’originario petitum), nessun vizio di ultrapetizione appariva legittimamente configurabile nella specie; dall’altro, poichè nessuna esclusione della mala gestio del fondo risultava predicabile con riferimento alla sentenza di primo grado, che aveva semplicemente omesso di pronunciarsi sul punto pur in presenza di elementi di fatto che la rendevano ampiamente configurabile, mentre il Fondo, chiamato in causa, aveva sollevato eccezioni soltanto procedurali (mancata osservanza dello spatium deliberandi L. n. 990 del 1969, ex art. 22; prescrizione dell’azione esperibile nei suoi confronti) onde la legittima configurabilità di un colpevole, ultraannuale ritardo, e il conseguente, legittimo superamento del limite del massimale (tabellare e non di polizza) con riguardo alle somme dovute per rivalutazione monetaria e interessi;

3. Ritenne, infine, la corte de L’Aquila che l’appello principale dei danneggiati andasse accolto in punto di computo degli interessi e della rivalutazione, sia pur a partire dalla data della sentenza di primo grado per quest’ultima e secondo il criterio del calcolo annuale per i primi.

4. La sentenza è stata impugnata da B.A. nel procedimento recante i nn. 28352 e 32635/06 di RG e da G. B. recante i nn. 28351 e 32634 con identico ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resistono con controricorso A.B. e P.M..

Resiste ancora la Fondiaria-Sai (nel solo procedimento 28351/32634) nella qualità di società incorporante la P..

Resiste infine la medesima Fondiaria Sai, nella qualità di impresa designata dal FGVS, con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

IN DIRITTO

Tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato, mentre fondato risulta quello incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 101, 102, 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c., n. 4, 118 disp. att. c.p.c., L. n. 990 del 1969, art. 23, artt. 2043, 2697, 2121 c.c.; apparente o in subordine insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2043, 2697, 2121 c.c.; apparente o in subordine insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le complesse doglianze, che possono esaminarsi congiuntamente, risultano prive di pregio.

Premessa, in limine, la inammissibilità della censura con la quale si chiude il secondo motivo di ricorso (folio 30), relativa alla quantificazione del danno morale, che si risolve in un del tutto immotivato flatus vocis, tutte le doglianze rappresentate a questa corte con i due motivi ora ricordati ripropongono a questa corte di legittimità, nella sostanza, le medesime questioni di fatto e di diritto già sottoposte al vaglio del giudice di appello e da questi correttamente e condivisibilmente esaminate e risolte. E tanto è a dirsi con riferimento:

alla mancata ammissione della prova per testi sulla circostanza della esistenza di una “targa di prova”, per avere la corte di appello fondatamente e motivatamente ritenuto, ex actis, tale prova contraria alle risultanze processuali univocamente dimostrative di una realtà processuale del tutto opposta a quella auspicata dalla parte istante per la prova medesima;

alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del titolare della “targa di prova”, integrazione correttamente ritenuta irrilevante e ininfluente dalla corte abruzzese per essere già stati tratti a giudizio il proprietario e il conducente dell’autovettura sulla condivisibile premessa della impredicabilità proprio di quella circostanza (l’uso di una targa-prova) che avrebbe costituito il presupposto della invocata integrazione;

alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del (preteso) diverso proprietario dell’auto, per avere il giudice territoriale fondatamente ritenuto (in consonanza con la giurisprudenza di questa corte regolatrice quanto ai limiti dell’efficacia probatoria riconosciuta alle risultanze del PRA) esistente in atti prova esauriente (documentale, quale il verbale di PG, e implicitamente confessoria, per omessa contestazione da parte dell’interessato nel corso dell’intero giudizio di primo grado) della proprietà del veicolo in capo al B.;

alla contestata valutazione delle risultanze del giudizio penale (invocandosi, nella specie, una diversa ripartizione di responsabilità in applicazione del principio di pari concorso di colpa presunta), da ritenersi, di converso, del tutto legittima sì come compiuta dal giudice del processo civile sotto forma di utilizzazione, sul piano indiziario, di fatti ed acquisizioni probatorie contenuti in una sentenza penale passata in giudicato in punto di affermazione di responsabilità (percentuale) del conducente dell’auto, motivatamente condividendone anche il riparto di contributo causale alla verificazione dell’evento di danno.

La sentenza della corte di appello de L’Aquila, in definitiva, è corredata da motivazione che appare, in parte qua, del tutto esente da qualsivoglia vizio logico-giuridico, e va, pertanto, integralmente confermata con riferimento alle doglianze svolte con il ricorso principale.

Se ne rende necessaria, viceversa, la sua cassazione a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale della compagnia Fondiaria- Sai, che lamenta la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta, a ragione, la ricorrente incidentale che la corte d’appello avrebbe del tutto erroneamente accolto l’impugnazione principale A.- P. volta ad ottenere, oltre al capitale – attualizzato alla data della sentenza di primo grado e – rivalutato a far tempo da tale data, anche gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, rigettando, di converso la domanda de La Fondiaria Sai di restituzione di tutto quanto percepito dai danneggiati in eccedenza rispetto al massimale di legge.

Osserva in proposito la ricorrente incidentale che la somma di cui l’impresa designata può essere chiamata a rispondere nei rapporti con il danneggiato deve essere contenuta (vertendosi in tema di mala gestio impropria) nei limiti del massimale (sicuramente superabile, viceversa, ove la mala gestio assuma veste cd. “propria”, nei rapporti con l’assicurato), pur maggiorato di rivalutazione e interessi. Se, nella motivazione della sentenza oggi impugnata in via incidentale dinanzi a questa corte, l’obbligo risarcitorio gravante sulla compagnia assicuratrice sembrerebbe circoscritto a tale massimale, in dispositivo la soccombenza solidale di Fondiaria-Sai e dei germani B. si estende all’intero importo risarcitorio riconosciuto ai danneggiati – pur avendo la compagnia tempestivamente esperito, L. n. 990 del 1969, ex art. 29, domanda di regresso, in ordine alla quale nessuna statuizione compare in sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa corte può pertanto procedere all’invocata correzione in parte qua dell’impugnata sentenza, limitando la condanna della Fondiaria-Sai al solo massimale di legge (sia pur maggiorato di interessi e rivalutazione sì come rettamente disposto dal giudice di appello).

Il ricorso principale è pertanto rigettato, quello incidentale accolto nei sensi di cui in motivazione.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, decidendo nel merito, dichiara la compagnia assicurativa tenuta al disposto risarcimento entro i limiti del massimale.

Spese del giudizio di cassazione interamente compensate tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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