Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17770 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 26/08/2020), n.17770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20173-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. cron. 249/2016 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositato il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dr. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dr.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Giovambattista Ferriolo, difensore della ricorrente,

che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.R., in difetto di spontanea esecuzione, avviò azione esecutiva nei confronti dello Stato, al fine di ottenere il pagamento dell’equo indennizzo stabilito dal giudice (la Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la pretesa con provvedimento del 19/9/2011, annullato dalla Corte di cassazione con sentenza del 22/11/2012, la quale, cassando senza rinvio al decisione di merito, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo); al precetto, notificato il 13/6/2013, era seguito il pignoramento e, indi l’assegnazione, disposta dal Giudice dell’esecuzione di Roma, con provvedimento del 21/10/2014, divenuto irrevocabile, secondo quel che riferisce il decreto monitorio allegato al ricorso, in data 10/11/2014. Il Consigliere designato della Corte d’appello di Firenze, con decreto del 4/6/2015, accolta la domanda d’indennizzo per l’irragionevole durata del processo svoltosi ai sensi della L. n. 89 del 2001, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento d’un ulteriore indennizzo.

Proposta opposizione la P.A., la Corte d’appello di Firenze, con decisione collegiale resa pubblica il 10/2/2016, così decise:

“A) annulla il Decreto Ingiuntivo n. 174/15 emesso il 4 giugno 2015 dal Consigliere designato (…);

B) respinge la domanda di equa riparazione proposta (da) C.R. per intervenuta decadenza rispetto al giudizio di esecuzione presupposto;

C) dichiara la propria incompetenza per territorio a favore della Corte d’Appello di Perugia rispetto al giudizio di esecuzione presupposto;

D) condanna C.R. al pagamento delle spese processuali, liquidate a favore del Ministero della Giustizia in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori”.

2. Avverso il decreto collegiale la C. propone ricorso, fondato su tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, in seno al quale avanza ricorso incidentale fondato su unitaria censura.

All’epilogo dell’adunanza camerale del 22/5/2019 il processo è stato rimesso alla pubblica udienza.

Appare utile, sia pure in estrema sintesi, riportare l’iter argomentativo della decisione collegiale impugnata. La Corte toscana, premessa la strutturale autonomia tra il processo di cognizione e quello esecutivo, nega che gli stessi possano “venire unificati in un calcolo di durata complessiva” al fine di valutare la ragionevole durata del processo. Posto tale distinguo, poichè l’azione esecutiva risultava essere stata iniziata col pignoramento del 16/7/2014, a oltre un anno e mezzo dalla definitività della statuizione di condanna (sentenza della Corte di cassazione del novembre 2012), la parte era decaduta dal diritto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3. Inoltre, a riguardo del processo esecutivo, l’eccezione “d’incompetenza territoriale” sollevata dall’opponente Ministero era fondata, in quanto “la competenza territoriale (secondo la regola d’individuazione del foro inderogabile all’epoca vigente) va radicata secondo il criterio dettato dall’art. 11 c.p.c., sicchè delle problematiche inerenti il procedimento esecutivo svoltosi presso il Tribunale di Roma dovrà semmai essere investita la Corte d’Appello di Perugia e non quella di Firenze”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 e artt. 38 e 50 c.p.c. la ricorrente contesta la decisione assumendo che la Corte di Firenze aveva mancato nel non considerare che al fine dell’equo indennizzo occorreva far riferimento all’intero svolgimento processuale (cita la sentenza n. 1184/2014 di questa Corte), da doversi considerare “come unico ed unitario procedimento, da valutare nella sua globale articolazione in fasi, senza poter operare una separazione tra tali fasi stesse”.

Inoltre, soggiunge la ricorrente, riportando altra decisione di legittimità (Sez. 6, n. 17380/015), la Corte locale, ritenuta la propria incompetenza, invece che rigettare la domanda, avrebbe dovuto declinare la propria competenza, indicando il giudice competente.

2. Con il secondo motivo C.R. deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, chiarendo, a completamento e specificazione del primo motivo, che sulla scorta dei manifestati orientamenti del Giudice di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in assenza di spontaneo adempimento da parte dello Stato, condannato al pagamento dell’indennizzo, la garanzia costituzionale all’effettività della tutela e l’art. 6, p. 1, Carta EDU, imponevano considerare l’unitario il processo, fino a raggiunta soddisfazione. Con la conseguenza che, ove la P.A. non adempia nel termine di sei mesi, maggiorato di ulteriori 5 giorni (nel rispetto della giurisprudenza sovranazionale e dell’art. 133 c.p.c.), la c.d. “fase della “esecuzione” si salda con quella della cognizione.

3. con il terzo motivo la C. contesta il regolamento delle spese, ipotizzando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, per le seguenti ragioni: la Corte di Firenze non aveva considerato che la pronunzia, si poneva in contrasto con autorevoli precedenti di legittimità e della Corte di Strasburgo, oltre che con la stessa giurisprudenza di quel distretto; la liquidazione, inoltre, risultava sproporzionata rispetto al valore della lite e in contraddizione con la “modesta difficoltà” enunciata dallo stesso Giudice.

4. Il Ministero della Giustizia, con l’impugnazione, espressamente qualificata condizionata, denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, addebitando alla Corte locale di non aver fatto corretta applicazione della norma denunziata, “atteso che la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza doveva essere dichiarata in relazione all’intero giudizio presupposto unitariamente inteso”, non essendosi la parte attivata nel termine semestrale (il processo si era concluso davanti alla Corte di cassazione il 18/12/2012, anche a voler considerare l’avvio del procedimento esecutivo dal precetto, questo era stato notificato solo il 18/6/2013, nel mentre il ricorso risaliva all’11/5/2015).

5. I primi due motivi, tra loro osmotici, scrutinati unitariamente, meritano di essere accolti nei termini di cui appresso.

Sul punto deve farsi applicazione dei principi enunciati assai di recente dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 19883 del 23/07/2019, Rv. 654838), le quali hanno spiegato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.

Tuttavia, ulteriormente specificando che nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno.

6. L’accoglimento, nei limiti sopra declinati, dei primi due motivi del ricorso principale impone logicamente il rigetto del ricorso incidentale e l’assorbimento (in senso proprio) del terzo motivo del ricorso principale.

7. La decisione deve essere, pertanto, cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo e rigetta il ricorso incidentale; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA