Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1777 del 27/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre
Madonne n. 16, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Riccio,
rappresentata e difesa dall’avv. PELLECCHIA Antonio;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sez. 41^, n. 170, depositata il 28
settembre 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento emessa per imposta di registro relativa a compravendita immobiliare stipulata il 29.11.1993;
– che la commissione provinciale accolse il ricorso, con sentenza, che in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, illustrati anche con memoria;
– che l’Agenzia non si è costituita; osservato:
– che il ricorso si rivela inammissibile, giacchè tutti i relativi motivi non ottemperano alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., sul quesito di diritto (v. Cass. 4719/08, 20603/07);
ritenuto:
– che occorre, pertanto adottare la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010