Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1777 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre

Madonne n. 16, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Riccio,

rappresentata e difesa dall’avv. PELLECCHIA Antonio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 41^, n. 170, depositata il 28

settembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento emessa per imposta di registro relativa a compravendita immobiliare stipulata il 29.11.1993;

– che la commissione provinciale accolse il ricorso, con sentenza, che in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia non si è costituita; osservato:

– che il ricorso si rivela inammissibile, giacchè tutti i relativi motivi non ottemperano alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., sul quesito di diritto (v. Cass. 4719/08, 20603/07);

ritenuto:

– che occorre, pertanto adottare la correlativa declaratoria nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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