Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17769 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA – FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., A.S., AS.SA., A.

E. eredi di A.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. MARRA

ALFONSO LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3231/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

2.5.08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

L’Inps impugna con ricorso per un motivo, contenente denunzia di violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, confermando le decisioni di primo grado, ha riconosciuto alle parti qui controricorrenti ed a quella rimasta intimata, gli interessi legali per il ritardo nella erogazione delle somme loro dovute a titolo di sussidio quali lavoratori socialmente utili.

La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese. (Cass. 12627/2008; conf.

12747/2008; 13209/2008).

La sentenza impugnata ha per contro riconosciuto gli interessi legali per la ritardata erogazione del sussidio sul presupposto che essa debba avvenire alle due scadenze appena indicate.

Il ricorso dell’INPS nel quale, richiamando la cit. giurisprudenza, si contesta tale decisione è quindi fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa ne merito con rigetto della domanda. Nulla per le spese considerata la natura della causa e la data del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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