Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17768 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GRAFICA FONSOR SRL, in persona dell’amministratore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MEDAGLIE

D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato VICINANZA ALESSANDRA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICINANZA RAFFAELE

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5237/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/06/07, depositata il 16/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la S.r.l. Grafica Fonsor e D.C., condannando la prima a pagare al secondo una determinata somma a titolo di differenze retributive e di t.r.f..

2. La Grafica Fonsor s.r.l chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico motivo, illustrato da memoria.

3. D.C. resiste con controricorso.

4. L’unico motivo di ricorso denunzia insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

– 5. In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass. Sez. Un., 20603/2007).

6. A prescindere dal pur decisivo rilievo di cui sopra, va ancora notato che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere un rapporto di lavoro subordinato osservando che l’istruttoria aveva dimostrato lo stabile inserimento del D. nella organizzazione produttiva del datore di lavoro, ed ha valorizzato a tal fine le modalità di corresponsione della retribuzione, la quotidiana presenza del D. nella struttura aziendale e la piena utilizzazione da parte sua degli strumenti di lavoro della società.

7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore – che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore – al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa ai giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, (v. per tutte, Cass. 4171/2006).

8. La Corte di merito si è attenuta all’indicato principio sicchè il ricorso deve esser in ogni caso considerato infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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