Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17768 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 26/08/2020), n.17768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32939-2018 proposto da:

D.O.D.O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACOMANTONIO RUSSO

WALTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO DANIELE RUOTOLO e

dall’avv. Bulbi Luca Giorgio;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI ODONTOIATRI E DEI MEDICI CHIRURGHI PROVINCIA DI TRIESTE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERO LUGNANI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), PROCURATORE REPUBBLICA C/O

TRIBUNALE TRIESTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE APPELLO

TRIESTE, PROCURATORE REPUBBLICA C/O CORTE DI CASSAZIONE,

C.G., L.G.;

– intimati –

avverso la decisione n. 17/2018 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti i restanti;

Uditi gli Avvocati LUCA BALBI E PIETRO LUGNANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Trieste, in data 9 ottobre 2014, ritenuto che la condotta posta in essere da D.O.d.O.D. integrasse l’illecito disciplinare di condotta disdicevole al decoro della professione in violazione degli artt. 1 e 2 del codice di disciplina, irrogava la sanzione della sospensione per tre mesi.

I fatti contestati riguardavano l’accesso abusivo ad una casella di posta elettronica e ad un sistema informatico concernente dati e documenti personali del Dottor Arnez, inoltre, l’aver registrato numerose conversazioni tra personale medico ed infermieristico in luoghi dell’ospedale da ritenere equiparabili a privata dimora, poi rivelandoli quali allegati ad alcune e-mail inoltrate a una pluralità di destinatari, l’aver formato una falsa e-mail a nome del Dottor A. con oggetto “scusatemi se sono un delinquentd’, inviata a numerosi destinatari nella quale si faceva dire al dottor A. di essere stato costretto a far fuori dalla scuola di specializzazione il ricorrente.

2. D.O.d.O.D. impugnava la suddetta decisione dinanzi la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiedendone l’annullamento o in subordine chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale.

3. La Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie rigettava il ricorso. In particolare, la suddetta commissione giudicante ribadiva il principio di autonomia del giudizio penale rispetto a quello disciplinare e, di conseguenza, riteneva pienamente legittima l’apertura del procedimento disciplinare, in considerazione della pendenza del procedimento penale.

L’ordine aveva correttamente contestato all’incolpato le circostanze oggetto del capo di imputazione in ambito penale, con espressa indicazione del relativo procedimento, dunque era legittimo il richiamo de relato ai fatti contestati in sede penale, e le informazioni fornite risultavano sufficientemente circostanziate e puntuali, nonchè attinenti ad un giudizio di cui il medico era certamente a conoscenza.

Risultava pertanto corretto il richiamo all’art. 44 che imponeva all’ordine di avviare un procedimento disciplinare.

3.1 In relazione al secondo motivo di censura la Commissione evidenziava che non sussisteva alcuna anticipazione del giudizio, in quanto la valutazione e la conseguente decisione espressa in sede disciplinare è autonoma e disgiunta rispetto a quella adottata in ambito penalistico, sicchè, gli accertamenti effettuati nel corso procedimento penale pur potendo costituire fondamento del procedimento disciplinare, sono oggetto di una valutazione diversa, basata su criteri e parametri difformi, tenuto conto della natura del bene tutelato, consistente nel decoro della professione e nell’integrità morale della categoria.

Inoltre, gli atti delle indagini preliminari secondo la Commissione potevano costituire elemento di prova in sede di giudizio disciplinare e, dunque, gli elementi probatori posti a fondamento della decisione erano stati legittimamente acquisiti e autonomamente valutati dall’ordine. Era infondato anche il motivo di ricorso concernente la mancata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dottor A. in ragione della carenza di legittimazione attiva in capo all’incolpato nel censurare la mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un collega.

La motivazione del provvedimento sanzionatorio doveva ritenersi esaustiva nella parte in cui condivideva l’assunto del giudice penale circa la sussistenza, in capo all’incolpato, di una volontà ritorsiva e di vendetta personale verso il responsabile dell’avvenuta bocciatura, non essendosi questi limitato all’acquisizione delle registrazioni, ma avendo indiscriminatamente diffuso i contenuti delle medesime, sempre abusando del proprio status professionale e ben potendo avvalersi di mezzi leciti per denunciare l’accaduto.

3.3 Infine, con riferimento all’entità della sanzione, la stessa doveva ritenersi congrua, avendo l’ordine tenuto conto delle circostanze attenuanti sussistenti senza trascurare la considerazione di una sentenza penale di condanna emessa a carico del medico e l’ammissione di colpevolezza del medesimo in sede di audizione in ordine ad un comportamento innegabilmente caratterizzato da un forte disvalore sul piano deontologico prima ancora che penalistico.

4. D.O.d.O.D. ha proposto ricorso per cassazione averso la suddetta pronuncia sulla base di sei motivi.

5. L’ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trieste ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 362 c.p.c., art. 111 Cost., comma 7, art. 160 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione per inesistenza dell’organo giudicante, inesistenza del provvedimento. Anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 17 e art. 108 Cost., difetto di giurisdizione ovvero di originaria costituzione dell’organo giudicante, inesistenza del provvedimento art. 111 Cost., comma 7, art. 164 c.p.c., n. 4, artt. 158 e 161 c.p.c. nullità della sentenza del procedimento per vizio di costruzione dello organo giudicante.

In particolare, il ricorrente evidenzia che il decreto di nomina dei membri della commissione giudicante è stato dichiarato nullo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 769 del 2018, passata in giudicato.

Le ragioni della nullità dell’atto di nomina risiedono nel fatto che tra i giudici della commissione erano stati nominati due dirigenti del ministero della salute che invece era parte ex lege del giudizio. Era evidente, dunque, la violazione dei principi di imparzialità e di indipendenza dell’organo giurisdizionale, nonchè della legge che disciplina la nomina (D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 17) con inesistenza dell’organo giurisdizionale e comunque con insanabile vizio nella costruzione dell’organo giudicante e conseguente nullità della decisione da questo emessa.

Peraltro, con sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 2016, il citato D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 17, comma 12, lett. a), b), c) e d) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui faceva riferimento, quanto alla nomina dei membri della commissione, a componenti di derivazione del Ministero della Salute, i quali nella permanenza di vincoli funzionali e di controllo con la predetta amministrazione vengono a ricoprire contemporaneamente anche la carica di componenti della commissione giudicante in violazione dei principi di indipendenza e imparzialità di organo dotato di giurisdizione.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale era stato emanato un nuovo D.P.C.M. di ricostituzione della commissione ma anche il nuovo collegio giudicante risultava composto da due dirigenti del ministero della salute: il dottor C.G., in qualità di membro effettivo e il dottor L.G., in qualità di supplente, su designazione del consiglio superiore di sanità, organo tecnico consultivo del ministero.

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato si sarebbe verificata ex artt. 158 e 161 c.p.c. un vizio di costituzione dell’organo giudicante.

1.2 Il motivo è fondato.

Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c) e d), sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 del 6/2/2018, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/2016 “nella parte in cui ha previsto la nomina da parte del Consiglio Superiore di Sanità dei componenti di derivazione ministeriale all’interno della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitari, per l’assenza d’indipendenza.

Questa Corte ha già avuto modo di affrontare analoga questione relativa alla legittimità dell’organo giudicante composto da componenti di derivazione ministeriale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 2016 e prima ancora della sentenza del Consiglio di Stato n. 769 del 2018, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 215 del 1016, che ha dichiarato illegittimo il cit. D.Lgs. Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d), e), la decisione assunta dalla Commissione centrale, che sia formata anche da componenti di nomina ministeriale, è affetta da nullità, rilevabile anche d’ufficio, sebbene l’assenza di indipendenza ed imparzialità si riferisca solo a detti componenti, il vizio si trasferisce da questi ultimi all’organo, il quale risulta pertanto privo dei requisiti che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale” (Sez. 2, Ord. n. 3252 del 2017).

Con altre pronunce successive tale orientamento è stato ulteriormente confermato anche dopo la sentenza n. 769 del Consiglio di Stato di annullamento del D.P.C.M. del 27 dicembre 2016 (Sez. 2, n. 29892, 20/11/2018 e sez. 2, Sentenza n. 22301 del 2019). Deve, dunque, ribadirsi che per effetto delle suddette pronunce l’impugnata decisione è stata assunta da un organo privo dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono – come ha affermato la Corte costituzionale – “connotazioni imprescindibili dell’azione giurisdizionaleu, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale.

La mancanza di indipendenza e imparzialità, pur se riferibile solo ad alcuni dei componenti, si trasferisce all’organo, con conseguente nullità della decisione assunta dalla Commissione (così, ex multis, Cass. 3524/2017, Cass., n. 29892/2018);

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 160 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia omessa motivazione, art. 112 c.p.c. omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione impugnata è viziata per totale carenza di pronuncia di motivazione su due motivi di ricorso; le questioni affrontate avrebbero condotto all’accoglimento dell’impugnazione. Il primo dei motivi non esaminato riguardava l’omessa indicazione delle norme deontologiche violate; il secondo l’inammissibile anticipazione di giudizio da parte dei membri giudicanti della commissione nella corso della fase di discussione prodromica alla deliberazione della stazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art. 111 Cost., comma 7, art. 360 c.p.c., n. 3 violazione di legge art. 1362 c.c. e artt. 24,27,97 e 111 Cost., D.P.R. n. 221 del 1950 – artt. 38 e 44 -, art. 360 c.p.c., n. 4 error in procedendo, art. 112 c.p.c., omessa apparente illogica motivazione, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di dibattito tra le parti con violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La censura è sostanzialmente ripetitiva di quella esposta al secondo motivo sotto il profilo della violazione di legge. Il mero richiamo alle finalità del procedimento disciplinare non può rappresentare una qualificazione dei fatti idonea ad esentare l’ordine dall’indicazione all’incolpato della norma deontologica violata.

Risultava pacifico dagli atti l’assenza di contestazione di violazione di norma deontologica a carico del ricorrente. Quanto alla anticipazione di giudizio di due membri della commissione giudicante, qualora si individui una motivazione del provvedimento impugnato sul punto, sarebbe comunque una violazione dell’art. 1362 c.c. degli artt. 97,111 e 27 Cost..

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 111 Cost., comma 7, art. 360 c.p.c., n. 3 artt. 24 e 27,97 e 111 Cost., D.P.R. n. 221 del 1950 – artt. 38 e 44-, art. 653 c.p.p., art. 295 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4 error in procedendo e in iudicando, art. 360 c.p.c., n. 5 omessa motivazione illogica ed apparente motivazione, omessa valutazione su fatto rilevante ai fini del decidere discusso tra le parti e comportante violazione di diritti costituzionalmente rilevanti (art. 24 Cost.).

Il ricorrente evidenzia la differenza tra la procedura ex D.P.R. n. 221 del 1950, art. 38 rispetto a quella di cui art. 44, essendo la prima di iniziativa discrezionale e la seconda di attivazione obbligatoria collegata al fatto storico dell’esistenza di una pronuncia penale definitiva che non sia di proscioglimento; con impossibilità di intraprenderla prima della sentenza che ne costituisce presupposto, con la seguente conseguenza che la prescrizione decorre dalla data della conoscenza dell’intervenuta decisione definitiva.

La stessa commissione non aveva mai fatto cenno all’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato che costituisce, come si è detto, il presupposto per l’attivazione della procedura ex art. 44 e, in ogni caso, il presupposto per la riapertura del procedimento sospeso ex art. 295 per pregiudizialità.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: art. 111 Cost., comma 7, art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di legge, D.P.R. n. 221 del 1950 art. 62c.p., art. 653 c.p.p., art. 1362 c.c. errata interpretazione del giudicato penale della sentenza riforma di quella di primo grado. Art. 360 c.p.c., n. 4, errore nell’interpretazione del giudicato della sentenza rilevante nel procedimento disciplinare ex art. 44, D.P.R. n. 653 c.p.p..

Il ricorrente lamenta che nella sentenza penale passata in giudicato era stata riconosciuta l’esistenza dell’attenuante specifica dello Stato di provocazione consistente nell’illecito commesso dal collega direttore della scuola di specializzazione. Risulterebbe erronea pertanto la stessa affermazione circa l’esistenza di una volontà ritorsiva e di vendetta in capo al ricorrente, che invece aveva agito in stato di d’aver fatto ingiusto altrui.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di legge, artt. 97 e 111 Cost., D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 3, D.P.R. n. 221 del 1950 e art. 115 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4 omessa pronuncia, omessa motivazione, moderazione contraddittoria, art. 112 omessa pronuncia, art. 115 c.p.c..

La censura è sostanzialmente ripetitiva di quella di cui al quinto motivo sotto il profilo dell’error in procedendo.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: art. 111 Cost., comma 7, art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di legge, artt. 24,97 e 111 Cost., D.P.R. n. 221 del 1950, art. 115 c.p.c., art. 1362 c.c., art. 116c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4 omessa pronuncia, omessa motivazione, art. 116. Art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittoria motivazione, omessa valutazione dell’elemento rilevante oggetto di discussione, con violazione di diritto costituzionale (art. 24 Cost.).

Il ricorrente lamenta il fatto che non sia stato attivato procedimento disciplinare a carico del collega in relazione alle condotte illecite di provocazione poste in essere da questi in suo danno; in tal modo l’ordine non aveva mantenuto un atteggiamento di imparzialità e trasparenza. Collegate con tali censure anche quella di omessa pronuncia o di violazione di legge sulle istanze istruttorie proposte dal ricorrente anche ai fini della conoscenza dell’esito di eventuali procedimenti disciplinari e penali promossi a carico del collega.

Infine con l’ottavo motivo, proposto in via subordinata ai precedenti, censura la violazione di legge, l’omessa motivazione, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con violazione di diritti costituzionalmente rilevanti con riferimento alla mancata concessione da parte della commissione della modifica della sanzione della sospensione con altra diversa più lieve, ovvero; in via di ulteriore subordine, la mancata riduzione al minimo edittale di un mese della sospensione stessa.

8. I restanti motivi di ricorso dal secondo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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