Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17768 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4235/2012 proposto da:

ROMA CAPITALE già Comune di Roma C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CARLO SPORTELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

CALIGIURI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10610/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2011 R.G.N. 2605/2008;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 4 febbraio 2011 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata da M.M. contro il Comune di Roma, volta al pagamento dei compensi che il medesimo avrebbe percepito per i 42 mesi di utilizzazione nel progetto (OMISSIS), progetto nel quale era inserito come LSU avente diritto al prepensionamento, ma dal quale era stato illegittimamente escluso, nonchè al risarcimento del danno morale e biologico;

che il Tribunale aveva affermato l’illegittimità dell’esclusione dal progetto per insussistenza del presupposto che l’aveva determinata (cioè i requisiti per ottenere la pensione) e ritenuto che da essa sarebbe derivato il diritto al pagamento delle differenze retributive corrispondenti al periodo di illegittima estromissione, dichiarava cessata la materia del contendere, posto che il Comune (come dedotto nelle note finali) aveva ripristinato il rapporto per il corrispondente periodo e pagato i relativi emolumenti;

che la Corte d’Appello accoglieva in parte l’appello del M. quanto al risarcimento del danno, atteso che nessun elemento aveva supportato quanto eccepito dall’Ente circa la ripresa del rapporto una volta emersa l’illegittimità dell’esclusione, nè alcuna prova era stata richiesta e che il Comune non aveva mosso alcuna contestazione nella memoria di costituzione in appello alla deduzione del ricorrente circa la mancata ripresa della collaborazione;

che la Corte d’Appello rigettava le altre domande;

che avverso tale sentenza di appello Roma Capitale ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese M.M. con controricorso;

che il Procuratore generale in data 13 marzo 2017 ha richiesto l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; artt. 115,167,416 e 436 c.p.c.;

che assume il ricorrente che il Tribunale correttamente, non avendo il M. specificatamente e tempestivamente in sede di discussione contestato l’affermazione relativa alla avvenuta reintegrazione nel progetto (OMISSIS) ed al pagamento di quanto dovuto, aveva ritenuto tale fatto pacifico e su di esso aveva fondato la decisione e che erroneamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che le affermazioni rese (solo in sede di appello) potessero incidere sull’accertamento processuale dei fatti di causa e che fosse onere dell’appellato contestarle;

che ritiene il Collegio il motivo si debba accogliere;

che viene in rilievo questione circa l’onere probatorio dei fatti costitutivi ed estintivi dei diritti azionati in giudizio in relazione alle preclusioni processuali e all’istituto della cessazione della materia del contendere;

che nella specie la Corte d’Appello nel riformare la decisione del Tribunale di cessazione della materia del contendere, fondata sul principio di non contestazione, non ha statuito specificamente sul reciproco darsi atto o meno, tra le parti in causa, in primo grado, nel rispetto del riparto dell’onere della prova, del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale come dedotto con note finali dinanzi al Tribunale dal Comune di Roma;

che tale esame costituisce presupposto logico giuridico per confermare o riformare in appello la sentenza di primo grado, e passare, in caso di riforma, a vagliare non solo le deduzioni ed i fatti costitutivi delle eccezioni ma anche della domanda, ferme restando le preclusioni intervenute, atteso il carattere devolutivo dell’appello che implica il pronunciarsi sull’intera causa;

che la Corte d’Appello ha erroneamente assorbito tale passaggio logico giuridico (che necessita uno specifico vaglio della deduzione dell’intervento di ragioni satisfattive da parte del Comune e della relativa posizione difensiva assunta dal lavoratore, nel giudizio di primo grado, in relazione alla domanda introduttiva del giudizio e alla comparsa di risposta, nonchè alle rispettive allegazioni probatorie); che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata, con riguardo alla sola statuizione censurata, non essendo stato proposto ricorso incidentale dal lavoratore avverso il rigetto in appello delle domande volte al pagamento della somma pari ai contributi versati e per danni morali e danno biologico;

che la Corte cassa la sentenza impugnata in parte qua con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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