Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17766 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 67/2009 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ Antonino, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
Giuseppe, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2087/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 20/12/2007 r.g.n. 152/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;
udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI per delega TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G. chiedeva al giudice del lavoro gli interessi di mora per tardiva corresponsione dell’indennità di disoccupazione annualmente corrisposta dall’INPS e chiedeva altresì l’adeguamento della detta indennità corrisposta in misura inferiore a quella dovuta per effetto delle sentenze della Corte costituzionale in materia, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute per tali titoli.
Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 28.1.2004 dichiarava inammissibile il ricorso per genericità.
Sull’appello della B. la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 2.10.2007, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso introduttivo, lo rigettava in quanto il ricorrente non aveva provato documentalmente gli avvenuti pagamenti pur avendo affermato che questi erano avvenuti in ritardo; si era prodotto solo l’estratto contributivo che non provava il numero di giornate effettivamente indennizzate dall’INPS nè il momento del pagamento.
Ricorre la B. con quattro motivi; resiste l’INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la carenza di motivazione del provvedimento impugnato che aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di adeguamento della prestazione alla luce delle sentenze della Corte costituzionale.
Il motivo è fondato in quanto dalle stesse premesse della sentenza impugnata si evince che era stato richiesto anche l’adeguamento dell’indennità di disoccupazione alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale; tale domanda non è stata affatto vagliata in quanto la motivazione riguarda esclusivamente la diversa domanda concernente gli accessori sulle somme corrisposte per tale indennità, ma in ritardo. Si deve quindi sul punto cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza.
Con il secondo quesito di allega l’omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato: i periodi di disoccupazione indennizzati risultavano comprovati dall’estratto contributivo; con il terzo motivo si deduce la violazione del principio dell’onere della prova e la carenza di motivazione: i titoli erano stati chiaramente indicati; spettava all’INPS provare i pagamenti. Con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 2697 c.c.: spettava all’INPS contestare i fatti. Si era chiaramente indicato che il periodo di ritardo era stato di quattro mesi rispetto alla data fissata per il pagamento.
I tre residui motivi vanno esaminati congiuntamente vertendo sull’ulteriore domanda concernente gli accessori sui ratei dell’indennità in discorso in quanto corrisposta in ritardo.
Le doglianze sono fondate così come ben formulati appaiono i relativi quesiti di diritto. La Corte di appello, pur osservando che circa la domanda in esame erano stati chiaramente esposti sia la causa petendi che lo stesso petitum e che, quindi, la domanda era ammissibile, l’ha rigettata per mancanza di prova in ordine ai periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione e circa il momento del pagamento. Tuttavia i periodi erano stati chiaramente indicati con riferimento al prodotto estratto contributivo così come era stato chiaramente indicato il ritardo nel pagamento (pari a 4 mesi rispetto al termine fissato per legge del Luglio di ciascun anno) e l’INPS non aveva contestato le due circostanze.
Anche a voler ritenere che l’estratto contributivo non costituisse piena prova, tuttavia l’INPS non ha contestato che i periodi disoccupazione indennizzati fossero quelli dedotti dal ricorrente e risultanti dal documento prodotto, così come il momento del pagamento.
Pertanto la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto procedere alla determinazione del quantum, eventualmente con l’ausilio di un CTU, posto che emergevano i periodi di disoccupazione spettanti ed era stato chiaramente indicato il momento del pagamento e il ritardo subito, senza repliche circostanziate di controparte.
Si deve, quindi, anche per tale domanda cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza anche per le spese.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011