Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17766 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO
FANI 37, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, (già Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8430/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
29/11/06, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da C.R., docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione provvisoria ad uno degli istituti scolastici per i quali aveva formulato richiesta di trasferimento, e dalla destinazione ad altro istituto, non compreso fra quelli richiesti, la cui lontananza dal luogo di residenza abituale lo aveva costretto a richiedere un lungo periodo di congedo non retribuito.
2. C.R. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per quattro motivi.
3. Il Ministero resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..
4. Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.;
5. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, e art. 2697 c.c.;
6. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, in particolare dell’art. 1362 c.c.;
7. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1428 e 1429 c.c..
8. Il quesito ex art. 366 bis c.p.c., sul primo motivo è formulato come segue: “accerti la Corte se vi è stata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e se vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”.
9. Sugli altri tre motivi il quesito chiede alla Corte di accertare se vi è stata violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli art. 414 c.p.c., n. 4, art. 421 c.p.c., comma 2 e art. 2697 c.c., (motivo 2); dell’art. 1362 c.c., (motivo 3); degli artt. 1428 e 1429 c.c. (motivo 4).
10. Il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto.
(v. per tutte, Cass. 4044/2009).
11. Valutati in base a tale, pacifico, principio giurisprudenziale, i quesiti formulati dal ricorrente con riferimento ai denunziati vizi di violazione di legge non sono conformi a quanto richiede l’art. 366 bis c.p.c..
12. Inoltre, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (v. per tutte, Cass. Sez. Un., 20603/2007).
13. Con riferimento alla censura di vizio di motivazione, contenuta nel primo motivo, il quesito, nel quale non si rinviene in alcun modo il momento di sintesi richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi anch’esso non conforme alla regola stabilita dall’art. 366 bis c.p.c..
14. Così stando le cose, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010