Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17765 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 170/2009 proposto da:

V.F.R., già elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GILARDONI Riccardo, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1143/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/07/2008 r.g.n. 726/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

Udito l’Avvocato EMILIA FAVATA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.F.R. socio della snc fratelli Venuta, titolare di un bar pasticceria di (OMISSIS), restava coinvolto in un incidente stradale mentre portava alla guida del proprio ciclomotore al proprio commercialista la documentazione fiscale richiesta.

Il Tribunale di Arezzo con sentenza del 25.10.2005 riconosceva la natura di infortunio sul lavoro dell’evento e il diritto ad una rendita nella misura del 13%.

Sull’appello dell’INAIL la Corte di appello di Firenze rilevava che l’attività che il V. stava svolgendo era inerente all’organizzazione imprenditoriale della snc e pertanto non coperta dal punto di visto assicurativo perchè non connessa in alcun modo agli aspetti produttivi e lavorativi in senso stretto della pasticceria gestita dalla detta snc. Ricorre il V. con un solo motivo; resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel motivo proposto si deduce la violazione di norme di legge in quanto, anche alla luce della giurisprudenza della suprema Corte, l’attività di documentazione contabile era strettamente collegata e del tutto prodromica a quella strettamente produttiva.

Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di indennizzabilità dell’infortunio occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell’attività economica dell’azienda; ne consegue che l’estensione della tutela agli infortuni in itinere può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati all’acquisto o alla consegna di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l’indicato principio in controversia concernente l’infortunio occorso al titolare di un’azienda agricola il quale, venduto il latte di sua produzione ad un caseificio, si era subito recato a piedi alla Coldiretti, al fine di farsi predisporre una ricevuta fiscale da consegnare all’acquirente)” (Cass. n. 377/2008; n. 9757 del 2002, n. 5416/1998). Nel caso esaminato nel precedente prima citato della Suprema Corte si trattava proprio di attività concernente documentazione fiscale, che è stata ritenuta materia diversa per natura da quella connessa alle dinamiche produttive strettamente intese. Emerge dalla sentenza che il ricorrente stava trasportando documentazione presso l’ufficio di un commercialista e quindi al di fuori di ogni contesto produttivo, anche inteso in senso lato, compito che la Corte territoriale ha ragionevolmente e logicamente ritenuto eseguito in connessione con un momento organizzativo di natura imprenditoriale. La decisione impugnata è pertanto coerente con l’indirizzo consolidato di questa Corte.

Va rigettato il ricorso nulla sulle spese tenuto conto della natura della controversia e dell’epoca di presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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