Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17765 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Provinciale di Napoli, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato MILETO
BRUNELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati COSMAI PAOLA, DI
FALCO ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IONIO 87,
presso MALAGOLI GIANDIONIGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MONTEFUSCO MARIO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2 044/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 21/03/06, depositata il 05/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato Montefusco Mario, difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.
IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. L’Amministrazione Provinciale di Napoli impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, accogliendo l’appello di B. G., ha ritenuto che l’Amministrazione provinciale fosse passivamente legittimata rispetto alla pretesa del B. diretta ad ottenere il compenso per l’opera prestata nell’ambito del progetto Posidonia ed ha rigettato l’opposizione dell’Amministrazione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal B..
2. Il ricorso dell’Amministrazione, al quale l’intimato resiste con controricorso, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 aprile 2006) è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
3. Il ricorso contiene sette motivi. I primi due denunciano “erroneità della sentenza impugnata” rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 2603 c.c. ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il terzo motivo denunzia carenza di legittimazione passiva della Provincia di Napoli. Il quarto motivo denunzia ancora “erroneità della sentenza impugnata” ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in combinato disposto con l’art. 343 c.p.c.: Il quinto, il sesto e il settimo motivo recano tutti denunzia di “Erroneità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5. Inammissibilità e infondatezza della domanda”.
4. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, e ha depositato memoria.
5. E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23732).
6. Sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603).
7. Nessuno dei motivi del ricorso, come rilevato anche dal controricorrente a sostegno della sua eccezione, sembra soddisfare i requisiti sopraindicati, poichè mancano tanto il quesito di diritto, dove esso sarebbe stato necessario, quanto il suo omologo in relazione ai vizi motivazionali denunziati.
8. Così stando le cose, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi, oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010