Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17765 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20203/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 879/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/09/2010 R.G.N. 768/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 13.9.2010 la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza impugnata (nel resto confermata) condannava le Poste al pagamento delle retribuzioni spettanti a S.C. sino al 7.1.2007 mentre confermava la statuizione concernete la nullità del contratto a termine stipulato tra le Poste Italiane e il S. dal 30 giugno al 31 agosto 2003 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1, per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto, addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Sicilia con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine (con condanna al risarcimento del danno poi diversamente quantificato come detto in grado di appello).

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sette motivi corredati da memoria; la parte intimata è rimasta tale.

Diritto

CONSIDERATO

Che la censura mossa con il primo motivo chiaramente pregiudiziale rispetto a tutte le altre mossa, alla sentenza è fondata atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134).

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, e che la sentenza debba essere cassata rinviare alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesaminerà le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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