Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17764 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2536/2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2008 r.g.n. 11/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. chiedeva al giudice del lavoro di Bologna di accertare che l’infarto occorsogli il (OMISSIS) mentre svolgeva attività lavorativa quale operaio addetto al battipalo meccanico fosse da considerarsi infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e conseguentemente di condannare l’INAIL a corrispondergli l’indennità maturata per inabilità temporanea assoluta e a riconoscergli la rendita permanente nella percentuale dovuta.

Il Tribunale di Bologna disponeva CTU e con sentenza n. 27/2004 rigettava la domanda; sull’appello del M. la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello previa rinnovazione della CTU. La Corte di appello rilevava che non poteva riconoscersi il carattere di infortunio sul lavoro all’evento che aveva colpito il ricorrente (infarto), posto che il lavoratore stava svolgendo attività lavorativa di tipo routinario e che doveva escludersi che tale attività avesse svolto un ruolo di concausa nel determinare l’evento posto che il M. era affetto da ipertensione arteriosa, displipidemia , fumo da sigaretta, fattori di rischio da soli sufficienti a produrre l’evento.

Ricorre con un solo motivo il M.; resiste l’INAIL con controricorso.

Il M. ha prodotto memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico, complesso, motivo si deduce che non sarebbe stata in concreto valutata l’attività lavorativa svolta certamente a carattere stressante che può essere considerata anche una mera concausa ai fini del riconoscimento della chiesta prestazione.

Il ricorso è infondato offrendo solo censure di merito dirette a contestare gli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici nominati in primo grado ed in appello e recepiti nella sentenza impugnata. Va sul punto ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n.9988/2009; 8654/2008;

16223/2003). Nel ricorso non si dimostra nè una devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, nè alcuna omissione negli accertamenti strumentali circostanziata. I giudici di appello hanno peraltro attentamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente e le mansioni svolte ed escluso che quest’ultime potessero ritenersi anche una mera concausa dell’evento. La motivazione è del tutto congrua e persuasiva ed è immune da vizi di ordine logico- argomentativo.

Stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione del ricorso; nulla sulle spese.

P.Q.M.

rigetto il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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