Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17764 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/07/2010), n.17764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., in persona del procuratore Sig. T.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

lo studio dell’avvocato MARINI PAOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PACIFICI CARLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2723/2008 del TRIBUNALE di VELLETRI del

14/10/08, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Maria Sofia Tonolo, (delega avvocato Paolo Marini),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Velletri con la sentenza in relazione alla quale è stato proposto da T.G. regolamento di competenza, ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Tivoli nella controversia promossa dal T. contro la ASL Roma “(OMISSIS)” per ottenere il pagamento di una determinata somma, a titolo di retribuzione fra la data del licenziamento e quella di riassunzione.

Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla convenuta, ha escluso che ai fini della competenza potesse trovare applicazione l’art. 413 c.p.c., osservando che il T. aveva bensì lavorato presso la sede di (OMISSIS), ma in epoca ormai lontana e comunque oltre il termine di sei mesi previsto in detto articolo. Il tribunale ha quindi ritenuto che la competenza spettasse al tribunale di Tivoli, come luogo in cui aveva sede la ASL Roma “(OMISSIS)”.

T.G. propone regolamento di competenza sulla base di un motivo, corredato da quesito, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c..

La ASL Roma “(OMISSIS)” non ha svolto attività di resistenza in questa sede.

Il ricorso è fondato perchè nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni l’art. 413 c.p.c., comma 5, non fa dipendere la competenza del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente era addetto al momento della cessazione da alcuna ulteriore condizione.

D’altra parte il citato art. 413, comma 3, si riferisce non alla cessazione del rapporto ma (al trasferimento o) alla cessazione dell’azienda o della sua dipendenza, ipotesi entrambe estranee al caso di specie.

In conclusione, deve essere accolto il ricorso e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, con condanna della parte intimata, che ha sollevato l’eccezione, alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Velletri; condanna la parte intimata alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2500,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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