Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17764 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8776/2012 proposto da:

M.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO

MARZANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINANZA & FUTURO BANCA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO GOFFREDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2426/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2011 R.G.N. 1285/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissiblità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;

udito l’Avvocato GATTI GABRIELE per delega Avvocato FEDERICO

HERNANDEZ.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I., agente monomandataria senza rappresentanza della Finanza e Futuro Banca spa dal 23.12.1991 al 19.7.2000, data in cui aveva ricevuto la comunicazione di recesso in tronco da parte della società, adiva il Tribunale di Roma affinchè le venissero riconosciute: a) l’indennità di mancato preavviso (ex art. 1750 c.c., nonchè art. 9 della AEC 9.6.1988) per Euro 6.202,74; b) l’indennità suppletiva di clientela (ex art. 2 dell’AEC 27.11.1992) per Euro 4.963,47; c) l’indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR ai sensi dell’art. 1 AEC 27.11.92) per Euro 216,91 a saldo; d) l’indennità di cessazione del rapporto (ai sensi dell’art. 1751 c.c.) per Euro 18.595,21; e) il premio di fedeltà da liquidarsi in via equitativa; f) le provvigioni maturate nell’anno 2000 per Euro 2.890,79 o, in subordine, la somma di Euro 1.664,93; g) il risarcimento dei danni subiti a seguito del recesso in tronco senza giusta causa e discriminatorio.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3385 depositata il 20.2.2007, accoglieva le domande quanto alle richieste economiche mentre rigettava la domanda di risarcimento dei danni.

3. Proposto gravame, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2426/2011, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava la società al pagamento della minor somma di Euro 11.690,44, oltre accessori.

4. A fondamento della propria decisione, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., in concreto, era più vantaggiosa rispetto alla indennità suppletiva di clientela per cui, non essendo cumulabili, la pretesa andava limitata alla prima; b) in relazione alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., non erano stati, però, dimostrati i presupposti per ottenerla; c) alla M. andavano riconosciuti il premio fedeltà, il FIRR e le provvigioni maturate nell’ultimo periodo, nonchè l’indennità di mancato preavviso non oggetto di appello; d) l’appello incidentale proposto dalla M. era generico.

5. Per la cassazione propone ricorso la Finanza e Futuro Banca spa precisando di avere autonomamente versato l’importo di Euro 4.963,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 2 dell’AEC 27.11.1992.

6. E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c., nell’interesse della ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale, erroneamente, negato l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., senza alcuna censura critica in ordine alle conclusioni del primo giudice, che invece l’aveva riconosciuta, in ordine agli argomenti decisivi evidenziati, e senza avere sufficientemente valutato le deduzioni da essa prospettate nonchè le risultanze documentali di causa che – per il principio di autosufficienza produceva nuovamente – comprovanti entrambe i requisiti richiesti dall’art. 1751 c.c..

2. In subordine, con il secondo motivo la ricorrente si duole della contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè i giudici di secondo grado, pur negando l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., quanto meno avrebbero dovuto riconoscere l’indennità prevista dalla contrattazione collettiva.

3. Con il terzo motivo, sempre proposto in via subordinata, si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. -ultrapetizione – perchè la Corte distrettuale, a fronte di una richiesta alternativa di riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto (ex art. 1751 c.c.) o di indennità suppletiva di clientela (art. 2 AEC), con una pronunzia viziata di ultrapetizione (per riformatio in peius oltre il limite dedotto) non aveva riconosciuto la prima e non esaminato la seconda.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 AEC 27.11.92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè i giudici di seconde cure, pur avendo respinto la domanda ex art. 1751 c.c., ritenuta potenzialmente più vantaggiosa da un punto di vista economico, non avevano poi riconosciuto la indennità suppletiva di clientela fondata sulla contrattazione collettiva.

5. Il primo motivo è infondato.

6. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. Un. 25.10.2013 n. 24148).

7. Nel caso in esame, invece, è individuabile il criterio logico che ha condotto il giudice al suo convincimento in quanto vi è stato un esame della documentazione prodotta in giudizio da cui non si sono desunti nè un incremento del portafogli clienti, da parte dell’agente, nè un sensibile aumento degli affari che si fosse ripercorso positivamente sulle vicende economiche della società anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto di agenzia.

8. Nè dai documenti allegati al ricorso per cassazione della M. è evincibile un travisamento dei fatti e delle prove in quanto sono documenti assolutamente generici ed inidonei circa la dimostrazione dell’incremento della clientela, in assenza di elementi che possano consentire un raffronto tra la situazione precedente e quella successiva al rapporto.

9. Gli altri motivi devono, invece, essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse avendo la società corrisposto, a seguito della sentenza della Corte di appello ritenuta erronea, spontaneamente l’importo vantato a titolo di indennità suppletiva di clientela pari ad Euro 4.963,47, rendendo così superfluo un accertamento sul punto.

10. In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso va rigettato mentre vanno dichiarati inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso per le ragioni sopra indicate.

11. La soccombenza sostanzialmente reciproca, ravvisabile nel presente giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

 

rigetta il primo motivo; dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso. Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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