Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17763 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13353/2009 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO GIRI

3, presso lo studio dell’avvocato MAURILIO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMANO GIUSEPPE PIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/07/2008, R.G.N. 1085/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato SALVATORE SANTONOCITO per delega GIUSEPPE PIO

ROMANO;

Udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P. chiedeva nei confronti dell’INAIL il riconoscimento dei diritto alla rendita per infortunio del (OMISSIS). Il Tribunale del lavoro di Messina accoglieva la domanda e determinava la misura della rendita spettante nella percentuale del 13%.

Su appello dell’INAIL la Corte di appello di Messina disponeva una nuova consulenza e con sentenza del 3.7.2008, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal C..

Il CTU rilevava la mancanza di correlazione causale tra la lamentata infermità al braccio dx e l’evento del (OMISSIS) che aveva interessato solo l’arto superiore sinistro come emergeva, dal certificato redatto all’epoca dal pronto soccorso: pertanto la infermità accertata non poteva essere ritenuta conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio.

Ricorre il C. con un unico motivo di ricorso, resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; si richiamano i pareri espressi dal consulente tecnico di ufficio in primo grado e da quello di parte che avevano sostenuto il nesso di causalità tra i postumi denunciati e l’infortunio subito il (OMISSIS) (caduta da un impalcatura di 4 metri); altro sanitario aveva confermato tale dato in un giudizio civile nei confronti della Sud case a.rl. ed infine in questo senso si era espresso il medico che aveva operato il ricorrente.

Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n.9988/2009; 8654/2008;

16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove mere censure di fatto imitandosi ad invocare l’opinione di altri medici; non viene lamentata l’omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalla nozioni correnti della scienza medica.

Conclusivamente va rigettato il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INAIL che si liquidano in Euro 13,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari difensivi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INAIL che si liquidano in Euro 13,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari difensivi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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