Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17763 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/07/2010), n.17763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VAI DEI GOZZADINI
30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo
studio dell’avvocato FAVATA EMILIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5410/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4/07/07, depositata il 28/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, prestando adesione alla consulenza tecnica di ufficio, della quale aveva disposto la rinnovazione, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di P.A. contro l’INAIL, diretta ad ottenere l’accertamento dell’inabilita’ nella misura del 12%, in relazione ad un infortunio sul lavoro subito il 6 settembre 1988, come richiesto nell’istanza di revisione presentata all’Istituto il 24 febbraio 2000.
P.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati da memoria.
L’INAIL resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando il contrasto circa la nevrosi post – traumatica che, accertata con una prima consulenza, era stata poi esclusa dall’ausiliare nominato in appello, il quale aveva riferito che era subentrata una sindrome ansiosa depressiva.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 78, comma 1 e dell’allegato I – tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidita’ permanente – industria, e critica la sentenza impugnata per avere, prestando adesione alle conclusioni della relazione tecnica in ordine alla valutazione dei postumi residuati dopo l’infortunio sul lavoro, violato i parametri suddetti.
Entrambe le censure prospettano critiche in ordine alla valutazione dei postumi inabilitanti residuati alla ricorrente e si risolvono in una richiesta di riesame sul punto, contro il diverso, consolidato orientamento della giurisprudenza di questa corte, secondo cui in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ove il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non gia’ di semplici difformita’ tra il significato e il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici e il significato ed il valore attribuiti dalla parte agli stessi elementi (vedi, fra le molte, Cass. 2000/225; 2001/3519; 2002/12406;
2004/9869; 2004/16392; 2006/3881).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, per l’inammissibilita’ delle censure prospettate nei motivi. Nulla per le spese, tenuto conto della data di introduzione della controversia (18 giugno 2000).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010