Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17763 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8707/2012 proposto da:

T.G. C.F. (OMISSIS), S.L. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 45, presso lo studio

dell’avvocato MAURO MONACO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FIDELITAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lostudio dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANDREA MORONE, FRANCO TOFFOLETTO,

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6423/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2011 R.G.N. 6328/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30 settembre 2011, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da T.G. e S.L. nei confronti della Fidelitas Spa, esercente attività di vigilanza privata, volte al riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nel superiore terzo livello del CCNL di settore per avere espletato mansioni di “capo macchina addetto al trasporto valori” per almeno sei mesi.

La Corte territoriale ha innanzitutto accertato che gli appellati nel periodo in controversia avevano svolto mansioni di capo-macchina solo una settimana ogni tre, per il resto essendo adibiti a compiti di agente di scorta ovvero di guida dell’automezzo portavalori; qualificando quindi le mansioni attribuite come “promiscue” ha esaminato la contrattazione collettiva ed ha ritenuto che da essa risultasse la possibilità di attribuire le funzioni di capo-macchina anche ai dipendenti di inquadramento inferiore, con la corresponsione di una speciale indennità; ha considerato dunque che la previsione collettiva concorresse “ad individuare le mansioni legittimamente esigibili da parte del datore di lavoro, ove, come nel caso di specie, tali funzioni, in virtù dell’organizzazione del lavoro adottata in forza della descritta alternanza nella loro attuazione, neppure siano prevalenti dal punto di vista quantitativo, ma assorbano circa un terzo dell’impegno lavorativo richiesto”; infine ha rilevato che “la guardia particolare giurata incaricata di svolgere funzioni di capo-macchina neppure appare titolare dell’autonomia decisionale richiamata nella declaratoria di terzo livello”, sulla base di una serie di elementi probatori.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso S. e T. con tre motivi. Ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2103 c.c. e dell’art. 1363 c.c. – violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale”, assumendo che nel giudizio di primo grado era stato provato l’inquadramento dei lavoratori nel terzo livello, in quanto gli stessi avrebbero svolto le mansioni “non tanto di capo macchina quanto del capo squadra”. Si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe proceduto ad una ricognizione delle declaratorie contrattuali delle singole qualifiche, omettendo di pronunciare circa la corrispondenza delle mansioni svolte con il livello reclamato.

Il motivo è inammissibile perchè non riporta nel corpo di esso il contenuto delle clausole contrattuali rispetto alle quali denuncia la “violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale” (ex multis: Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 13587 del 2010) nè parimenti specifica in esso se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) ed il momento dell’avvenuta sua produzione e la sede in cui il documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS.UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013).

2. Con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”, lamentando che il giudice d’appello non avrebbe effettuato una indagine analitica delle reali mansioni svolte da S. e T..

Il motivo è inammissibile in quanto non individua quale sarebbe il fatto controverso e decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e che avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera possibilità, ad un esito diverso della (tra molte: Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 18368 del 2013; Cass. n. 3668 del 2013).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101,116 e 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello valutato dichiarazioni testimoniali rese in giudizi nei quali S. e T. non erano parte.

La censura non merita accoglimento.

Questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 11114 del 2015) che “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo, poichè a rilevare è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata (Cass. n. 11555 del 2013). Il contraddittorio non è di per sè violato per la circostanza che un fatto, invece di essere accertato direttamente, sia accertato facendo riferimento alle prove raccolte e riportate nei verbali di un diverso giudizio, purchè questi siano ritualmente prodotti ed offerti all’esame della controparte in contraddittorio, che potrà in quella sede osservare se le dichiarazioni sono rese in relazione a capitoli di prova volti a provare fatti diversi o ogni altra osservazione atta a porre in mostra che quelle dichiarazioni testimoniali non sono nè decisive nè rilevanti al fine di far formare il convincimento del giudice in modo a sè pregiudizievole” (conf. Cass. n. 840 del 2015).

4. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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